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I recenti interventi normativi.

LA LEGGE N 53/2000 E LE AZIONI POSITIVE

3. I recenti interventi normativi.

Le disposizioni del Testo Unico e della legge 53/2000 sono rimaste invariate fino a qualche anno fa, quando tra i vari interventi nell’ambito del diritto del lavoro trovano posto anche le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro operata attraverso la legge 92/2012 dall’allora Ministro del Governo Monti, Elsa Fornero. In particolare i commi 24, 25 e 26 dell’articolo 4 della legge prevedono due misure volte a sostenere la genitorialità, che avranno carattere sperimentale per gli anni 2013-2015: il congedo obbligatorio per i padri ed i voucher inps per coprire parte delle spese per baby sitting.

169. M. FINE-DAVIS et al. Padri e madri, cit.

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Entrambe le misure hanno l’obiettivo di promuovere “una cultura di

maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”170.

Per quanto concerne la prima misura sperimentale si tratta di una grossa novità epocale in materia di congedo parentale, istituendosi per la prima volta l’obbligatorietà per i papà di prendere un congedo a seguito della nascita di un figlio, a prescindere dal ricorrere di qualsivoglia evento o circostanza.

La misura consiste nell’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Si prevede, poi, che entro lo stesso periodo egli possa astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre ed un’indennità pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio sopra indicato. Il padre lavoratore deve però dare, con un preavviso di almeno quindici giorni, comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro.

Quanto alla seconda misura, essa consiste nella corresponsione di voucher Inps alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby-sitting finalizzati a far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi analogamente offerti da strutture private convenzionate di cui usufruire, in alternativa al congedo parentale, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi. In tal senso la legge

170. Cfr. Nella Riforma “Fornero” congedi e voucher a sostegno della genitorialità chi, come e quando può usufruire? in www.anmil.it

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recita: <<Al fine di promuovere la partecipazione femminile al mercato del

lavoro, si intende disporre l’introduzione di voucher per la prestazione di servizi di baby-sitting. Le neo mamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di detti voucher dalla fine della maternità obbligatoria per gli 11 mesi successivi in alternativa all’utilizzo del periodo di congedo facoltativo per maternità. Il voucher è erogato dall’Inps. Tale cifra sarà modulata in base ai parametri Isee della famiglia>>171

.

Quali le innovazioni rispetto alla disposizione normativa precedente? Al di là dell’introduzione del voucher ciò che cambia nell’ambito dei congedi è l’obbligatorietà. Infatti, prima della riforma, in occasione della nascita del figlio, il lavoratore avrebbe potuto assentarsi dal lavoro in via facoltativa ed anche a piacimento del datore di lavoro. Sicuramente, trattandosi ora di un obbligo, il lavoratore ne potrà godere a pieno diritto. Inoltre l’attuale previsione può essere vista come un primo ed importante segnale di cambiamento culturale, nonché di avvicinamento agli standard definiti nella Direttiva CE 2010/18/EU in materia di congedo parentale172.

Il decreto ha poi cura di specificare che i congedi non possono essere frazionati per ore, ma devono essere fruiti in soluzione unica.

Importante precisazione attiene all’ambito di applicazione dell’istituto, che il decreto ministeriale estende dalla ristretta ipotesi della <<nascita del bambino>> anche a quelle ad essa assimilate ed ugualmente tutelate dalla legge, come l’affido e l’adozione.

Non sono comunque mancati commenti alle disposizioni previste dalla Riforma “Fornero”. Gaetano e Daniela Irollo sostengono, per esempio, che il nuovo congedo, nonostante la durata limitata, rappresenti una novità

171. Legge n. 92/2012 consultabile in www.parlamento.it. 172. Cfr. Nella Riforma “Fornero”, cit.

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significativa per l’Italia dove fino a quel momento non era mai esistita alcuna previsione in tal senso, fatti salvi solo alcuni isolati casi di aziende sensibili al tema che concedevano ai propri dipendenti il congedo di paternità sulla base di specifici accordi collettivi di lavoro o sotto forma di benefit destinato al personale173.

È così che l’Italia si è allineata agli altri Paesi europei conformandosi alla direttiva 2010/18/EU, che attua l’accordo quadro rivisto sul congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni europee interprofessionali delle parti sociali. “Obiettivo del legislatore è stato, in linea con la citata direttiva, quello di migliorare la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano, promuovendo un nuovo modello di paternità, capace di riconoscersi non solo nel tempo di lavoro, ma anche in quello dedicato ai figli ed alla famiglia, così colmando il gap che vedeva i padri come i veri assenti nel rapporto di conciliazione tra lavoro e vita familiare”174.

“È un mutamento culturale importante quello che cerca di allargare il coinvolgimento dei padri nella cura della famiglia e dei figli, partendo dal presupposto che la maternità e la paternità devono essere viste e valutate come parte integrante dei diritti di cittadinanza sociale delle persone”175.

Altre innovazioni arrivano con il Governo Renzi, che nel marzo 2014, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

173. G. IROLLO, D. IROLLO, Compendio di diritto del lavoro, Maggioli edit., 2012. 174. G. IROLLO, D. IROLLO, Compendio di diritto, cit.

175. A. COSTAGLIOLA, Congedo di paternità: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo della Riforma Fornero, in Normativa nazionale, 15/02/2013

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Tra i vari provvedimenti contenuti nel Decreto vi è una Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali176 avente la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra l’avere dei figli oppure lavorare.

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi177 : • introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi

anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;

• garantire alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

• abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

• incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;

• favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

176. www.governo.it. 177. www.governo.it.

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