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CAPITOLO III. SALME E AMMINISTRAZIONE MORTUARIA NEL DOPOGUERRA

3.2 La disciplina dei dispersi di guerra

Terminato il conflitto, atteso il numero ingente dei militari per i quali si era stati costretti a redigere una dichiarazione di irreperibilità294, il Governo si trovò nella condizione di dover sanare sul piano giuridico –legislativo la questione degli scomparsi di guerra. Nell’agosto del 1919, l’Esecutivo adottò un provvedimento d’urgenza con il quale si stabilivano norme precise circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra295. Il decreto, promosso dal guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e culti, di concerto con il Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra, stabiliva che potesse essere dichiarata presunta la morte di una persona, per causa dipendente dalla guerra, quando essa fosse scomparsa in seguito ad operazioni militari alle quali aveva partecipato con qualsiasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra, dipendente dalla guerra, al quale si fosse comunque trovato presente, e che fosse trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità, anche per armistizio, senza che si fosse avuta notizia della sua sopravvivenza. Era dichiarata presunta la morte del militare anche quando esso fosse scomparso in seguito a un naufragio o a un altro infortunio marittimo, prodotto da una azione del nemico o da una causa diversa, nota od ignota, e che fosse trascorso un anno dall’accertamento ufficiale del naufragio o dell’infortunio, senza che si fosse avuta notizia del militare. La dichiarazione di presunzione di morte era dichiarata, infine,anche quando il militare fosse stato fatto prigioniero di guerra o fosse stato internato dal nemico o comunque

294L’art. 2 del decreto luogotenenziale del 27 giugno 1915, n. 1103 (circolare 598 del giornale militare

del 1915), aveva stabilito che, appena trascorsi due mesi dalla scomparsa dei militari in seguito a combattimento, fosse compilata la dichiarazione di irreperibilità di cui all’art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256. In applicazione di tale disposizione il Ministero determinava che i comandi dei depositi o i centri di mobilitazione, ai quali gli scomparsi appartenevano, dovevano rilasciare la dichiarazione di irreperibilità in base alle notizie loro pervenute dai corpi mobilitati, per tutti quei militari, impiegati ed operai, per i quali non fosse stato possibile constatare la morte o non era in qualunque modo accertato che si trovassero tra i prigionieri. Essa doveva essere compilata in due esemplari, uno dei quali veniva rimesso al Sindaco del comune dell’ultimo domicilio dello scomparso, con l’incarico di consegnarlo alla famiglia interessata, e l’altro alla Direzione generale leva e truppa – Divisione matricole del Ministero. In seguito al rilascio di tale dichiarazione, gli irreperibili erano eliminati dai ruoli dei corpi, direzioni od uffici che li avevano nel frattempo continuati a tenere in forza e i loro stati di servizio o fogli matricolari dovevano essere completati con la variazione di dispersione, alla quale si faceva seguire la seguente dizione: “Rilasciata

dichiarazione d’irreperibilità il. . . . .”. Qualora, dopo il rilascio della dichiarazione di cui sopra, si fosse

venuto a conoscere la sorte toccata agli individui dichiarati irreperibili, le autorità che ne venivano a conoscenza erano tenute a fare al Ministero le comunicazioni richieste dal caso. I depositi dei corpi, i centri di mobilitazione e gli altri uffici interessati, dovevano far pervenire le dichiarazioni d’irreperibilità non solo per i militari, impiegati od operai che risultavano dispersi da due mesi, ma anche per tutti quelli che erano scomparsi anteriormente, e cioè dall’inizio della guerra italo-austriaca, valendosi delle iscrizioni fatte nei ruoli alfabetici o degli altri documenti che possedevano. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 34^, 3giugno 1916, N. 327. – RECLUTAMENTO. –

Dichiarazioni d’irreperibilità pei militari presunti morti nella guerra italo-austriaca. – (Direzione

generale leva e truppa). – 2 giugno 1916, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc.

Ministero, AUSSME.

295 Cfr. Regio decreto-legge n. 1467 che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli

scomparsi durante la guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 29 agosto 1919, n.

206. Il decreto fu convertito in legge nel maggio del 1920, relatore l’onorevole Mortara. Cfr. Disegni e

proposte di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943). Ministro della giustizia e affari di culto, Mortara, ″Conversione in legge del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra″, 08.05.1920, vol. 997, pp.

189 – 210, ASCD. Il testo fu approvato dal Senato in data 7 febbraio 1920. Sulla camicia del fascicolo è presente la seguente annotazione: ″Giustizia e diritto privato″, ma il titolo riportato sulla camicia stessa si riferisce, erroneamente, al disegno di legge n. 219, Legislatura XXV, sessione unica.

trasportato in un territorio straniero, salvo il fatto che fossero trascorsi due anni dalla data in cui era stato pattuito l’obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o dei trasportati fuori dai confini nazionali, senza che si fosse avuto alcun riscontro dell’esistenza in vita del militare. La dichiarazione di morte presunta poteva essere richiesta dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto affine in linea retta; dai congiunti o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o ancora da chi avesse dimostrato di avervi un interesse legittimo e dallo stesso procuratore del Re presso il tribunale del luogo dove il militare scomparso aveva l’ultimo domicilio civile. La domanda veniva appunto presentata nella locale sede del tribunale o, in difetto di essa, presso l’ultima dimora del militare scomparso. Se non si conoscevano né l’ultimo domicilio, né l’ultima dimora, era considerato competente ad istruire la pratica il tribunale del luogo di nascita dello scomparso296. Il cancelliere del tribunale doveva immediatamente presentare il ricorso al presidente del tribunale medesimo, il quale, esaminati gli atti, ne ordinava la notificazione e stabiliva il giorno in cui le parti dovevano comparire davanti il tribunale per fornire informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse297. Il tribunale, sentite le parti comparse in giudizio ed esaminati gli atti istruttori, poteva ordinare d’ufficio le indagini ritenute necessarie. Esse dovevano essere condotte con la massima celerità e senza le formalità procedurali da parte del pubblico ministero, che ne rendeva conto nelle conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal presidente del tribunale. Il provvedimento veniva emanato con una ordinanza non soggetta ad impugnazione e quando ne ricorrevano le condizioni, la parte che promuoveva l’istanza poteva essere ammessa al gratuito patrocinio, anche con un decreto del presidente del tribunale298. Nella sentenza che dichiarava presunta la morte del militare scomparso il tribunale stabiliva la data in cui si presumeva fosse avvenuta la morte, se non vi fossero stati altri elementi per stabilirla. Quando fosse stato possibile determinare il giorno ma non l’ora della morte presunta, questa era fissata alla mezzanotte del giorno determinato299. La sentenza che dichiarava presunta la morte era notificata a tutte le persone in contraddittorio ed era anche affissa, per estratto, alla porta del tribunale o della corte di appello che l’aveva pronunciata. Il termine per l’appello300 infatti era di trenta giorni dalla data di notificazione e se fossero state eseguite notificazioni a più interessati, il termine decorreva dalla data dell’ultima di esse. Trascorsi i termini per la proposizione dell’appello, una copia autentica della sentenza che dichiarava la presunzione della morte, passata in giudicato, o pronunciata o confermata in appello, veniva trasmessa dalla cancelleria del tribunale o dallo stesso pubblico ministero all’Ufficio dello stato civile del comune in cui il militare scomparso aveva avuto l’ultimo domicilio, o l’ultima dimora o la nascita, in conformità alle disposizioni dell’articolo 3. L’ufficiale dello stato civile la trascriveva per estratto nei registri degli atti di morte, allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne curava l’annotazione in margine all’atto di nascita, trasmettendo al tribunale copia

296 Cfr. Regio decreto-legge n.1467 cit, artt. 1 – 3.

297 Il ricorso era notificato, nel termine stabilito dal presidente del tribunale, al coniuge, agli ascendenti e ai

discendenti che non fossero attori del ricorso, o, in loro mancanza, agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado. Cfr. ivi, artt. 4 – 5.

298 Cfr. ivi, artt. 6 – 7.

299 Nel caso in cui non fossero risultati presenti altri elementi documentali per stabilirla, il tribunale

determinava il decesso nel giorno anteriore alla data della prima citazione. Cfr. ivi, artt. 8 – 9.

300 La sentenza che accoglieva o rigettava la domanda era soggetta ad appello proposto al pubblico

ministero presso il tribunale competente e dal pubblico ministero presso la Corte di Appello, organo di ultima istanza chiamato in ogni caso a concludere il procedimento, ivi.

dell’atto dell’avvenuta trascrizione301. Nonostante la presunzione di morte, era ammessa la prova dell’esistenza in vita del militare scomparso o dell’avvenuta sua morte in una data diversa da quella stabilita dalla sentenza, osservando in tali casi le forme procedimentali stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile302. Avvenuta la registrazione della sentenza, il coniuge del militare scomparso aveva la facoltà di contrarre un secondo matrimonio, ma se il militare scomparso fosse invece ritornato nel Regno posteriormente alla data della registrazione della sentenza, la nullità di queste seconde nozze veniva dichiarata su istanza del militare stesso in contraddittorio dei nuovi coniugi, o su istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altri parti in causa. In tal caso, era dichiarato competente lo stesso tribunale che aveva pronunciato la presunzione di morte, il quale, sulla base della medesima sentenza si pronunciava nel merito, facendo comunque salvi gli effetti civili del matrimonio annullato rispetto alla eventuale prole venuta alla luce dallo stesso303. Quando risultava invece provata l’esistenza dello scomparso, colui che, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta si fosse trovato in possesso dei suoi beni, era considerato come possessore di buona fede, secondo le disposizioni del Codice civile. Se, al contrario, era provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso risultava diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte presunta, si applicava la disposizione dell’articolo 41304 del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne era pregiudicata la validità del secondo matrimonio305. Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorrevano per l’accertamento dei fatti previsti dal provvedimento sarebbero state

301 Cfr. ivi, artt. 10 – 13. La trascrizione nei registri dello stato civile delle sentenze che dichiaravano

presunta la morte dei militari scomparsi durante la guerra, poteva essere promossa a norma dell’art. 13 del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, dalla parte diligente o dal pubblico ministero, mediante la trasmissione all’Ufficiale dello Stato Civile di una copia autentica della sentenza passata in giudicato, ovvero confermata o pronunciata in appello. Veniva tuttavia avvertito dal competente Ministero di grazia e giustizia che, quando la trasmissione all’Ufficio dello Stato Civile fosse avvenuta a cura della parte, poteva accadere che si mandasse a trascrivere o che si trascrivesse di fatto una sentenza non regolarmente notificata od affissa, o comunque non passata in giudicato, ritenendo che la sentenza fosse pienamente conforme alle prescrizioni del regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467. Ciò per il fatto che la trascrizione veniva eseguita per estratto e senza obbligo di fare menzione in esso o nella copia del passaggio della sentenza in giudicato. Per evitare questo inconveniente, assolutamente grave sotto il profilo giuridico e amministrativo formale e sostanziale, si ritenne opportuno precisare che gli ufficiali dello Stato Civile, prima di trascrivere una sentenza di dichiarazione di morte presunta, trasmessa loro su istanza di parte, chiedessero e ottenessero il nulla osta del pubblico ministero presso il Tribunale o presso la Corte di appello, che aveva pronunciato la sentenza stessa (sul punto, cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX – N. 15 -16, 1 – 31 AGOSTO 1922, 97. Trascrizione nei registri dello Stato Civile delle sentenze che dichiarano la presunzione di

morte dei militari dispersi in guerra ( Circolare del Ministero di grazia, giustizia e culti, n. 2050, in data

12 febbraio 1922), pp. 177 – 178).

302 Cfr. ivi, artt. 14 – 15. 303 Cfr. ivi, art. 16.

304 L’articolo prevedeva che, nel caso in cui dopo l’immissione nel possesso definitivo dei beni fosse stato

provato il tempo della morte dello scomparso, coloro che a quel tempo sarebbero stati i suoi eredi o legatari, od avessero acquisito un diritto in conseguenza della morte, o ancora i loro successori, potevano proporre le azioni di loro competenza, fatti salvi ai possessori i diritti acquistati con la prescrizione e gli effetti della buona fede con riguardo ai frutti percepiti. Cfr. art. 41 Codice civile del Regno d’Italia del 1865, Libro I, Sezione II - Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente.

emanate successivamente con un decreto reale306. In esecuzione dell’articolo 20 del decreto, nel gennaio del 1920 fu approvato il relativo regolamento applicativo307. Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa, al ricorso che conteneva la domanda di dichiarazione della morte presunta, poteva essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sull’attestazione di tre testimoni, nel quale dovevano essere esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali si era verificata la scomparsa della persona. Prima di formare l’atto, il sindaco doveva avere cura di assumere informazioni e di riferirne le risultanze nell’atto di notorietà, dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali fossero comunque pervenute all’ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati. Se la dichiarazione di morte presunta riguardava un militare del Regio esercito o della Regia marina, o una persona che vi era addetta con qualsiasi qualità e funzione, per le quali le autorità militari competenti erano autorizzate a rilasciare la prevista dichiarazione di irreperibilità, essa doveva essere unita al ricorso e se l’originale della dichiarazione di irreperibilità non fosse stata in possesso dell’interessato, ai fini istruttori della domanda era comunque ammesso il documento in copia o in duplicato. Nel caso in cui in seguito alla scomparsa fosse stata liquidata la pensione a favore di coloro che ne avevano diritto, si poteva produrre la prova di questa circostanza con un attestato legale, che dispensava l’interessato dal presentare la dichiarazione di irreperibilità308. Ferma restando la facoltà di ordinare le investigazioni ritenute necessarie a norma dell’articolo 6 del decreto – legge, l’autorità giudiziaria, qualora l’accertamento dei fatti non le fosse apparso sufficiente, poteva richiedere alle parti, o anche direttamente alle autorità competenti, ulteriori notizie o documenti. In tal senso, l’accertamento dei fatti poteva essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina, mediante una certificazione in cui doveva essere data notizia ufficiale, e per quanto possibile precisa con i dati di tempo e di luogo, dell’operazione militare o del fatto di guerra o comunque dipendente da esso, in seguito al quale si riteneva verificata la scomparsa. Nel certificato doveva inoltre essere specificato se dagli atti esistenti presso l’amministrazione militare risultava la scomparsa del militare di cui si trattava, o almeno se fosse risultata la sua partecipazione o la sua presenza all’operazione o al fatto di guerra. Qualora nessuna precisa attestazione fosse stata possibile su queste circostanze, nel certificato doveva essere dichiarato se e quali elementi risultassero dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime. Le informazioni potevano essere richieste, se del caso, per il tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all’estero, qualora si fosse trattato di persona o di fatti che dovevano necessariamente

306 Le disposizioni si applicavano anche nei confronti di coloro che appartenevano ai territori che

sarebbero stati successivamente annessi al Regno, in seguito e per conseguenza della guerra. Cfr. ivi, art. 20.

307 Cfr. Regio decreto n. 40 che approva il regolamento in esecuzione dell’articolo 20 del decreto

luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467 contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 30 gennaio

1920, n. 24; v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 8a , 13 febbraio 1920, N. 88. – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO

STATO . – R. decreto n. 40 che approva il regolamento in esecuzione dell’art. 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra . – (Direzione generale leva e truppa). – 11 gennaio 1920, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME.

essere accertati al di fuori del territorio metropolitano309. Il documento legale, invece, che accertava i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero, doveva essere richiesto al Ministero della guerra o della marina. Per i casi di internamento non seguiti da rimpatrio, il certificato doveva essere richiesto all’autorità comunale dell’ultimo domicilio della persona che era stata internata, oppure alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il quale ne avrebbe curato il rilascio sia direttamente, sia per il tramite delle autorità locali. Nella compilazione dei certificati, le autorità competenti dovevano sempre tenere conto delle richieste che fossero state fatte dall’autorità giudiziaria per l’accertamento di speciali circostanze, esponendo in ogni caso tutti gli elementi di fatto che potessero influire od occorrere per l’accertamento310. Nel caso in cui ne fosse stata riconosciuta l’opportunità, a seguito dell’esame degli atti e dei certificati, il tribunale o lo stesso procuratore del Re potevano chiamare davanti a sé una o più persone di notoria probità, che si potessero presumere informate dei fatti occorsi, per sentirle, senza formalità di procedura, nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa, interrogandole liberamente sui rapporti di famiglia, di parentela, di amicizie dello scomparso, e su quanto altro potesse comunque influire sul giudizio. Queste persone potevano anche essere sentite mediante una delega al pretore del luogo dove esse risiedevano. A cura e spese del ricorrente, il tribunale poteva poi ordinare che fossero inseriti e pubblicati in uno o più giornali da esso espressamente indicati, sia nel Regno come eventualmente nei paesi esteri, degli speciali avvisi, per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque fosse stato in grado di dare notizie dello scomparso a comunicarle entro un certo termine stabilito dal presidente del tribunale. La dichiarazione di morte presunta poteva essere pronunciata anche se i documenti presentati dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del decreto non valessero a dare la piena dimostrazione dei fatti che avevano determinato la scomparsa, quando da essi e dalle indagini eseguite e tenuto conto del tempo trascorso, fosse risultato un complesso di indizi gravi e concordanti, dai quali si potesse indurre il convincimento della sussistenza degli estremi richiesti per il rilascio della dichiarazione di morte presunta311. A testimonianza del grave disagio e delle difficoltà di

309 Cfr. ivi, artt. 3-5. Per l’accertamento dei fatti, doveva essere richiesto alle autorità marittime

competenti, direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, la medesima certificazione, con l’indicazione precisa del naufragio o di un altro infortunio marittimo affermato e con l’attestazione della presenza e della conseguente scomparsa del militare di cui si trattava, fatta sempre salva l’indicazione nel certificato relativa a quali elementi risultassero per ammettere od escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa, nel caso in cui non fosse stato possibile formulare una attestazione precisa.

310 Cfr. ivi, artt. 6-7

311 Cfr. ivi, artt. 8-9. Un mese dopo, tuttavia, l’articolo 5 del regolamento per l’esecuzione del decreto –

legge che stabiliva le norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra fu completamente sostituito, nel senso che alla dichiarazione di presunzione di morte si faceva luogo «nelle

forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto – legge quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 e 596 del regolamento al codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166». In tal senso, pertanto, la modifica apportata

all’articolo comportava che l’accertamento dei fatti veniva richiesto alle autorità marittime competenti,