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CAPITOLO II. AMMINISTRARE IL FRONTE: LA DISCIPLINA SANITARIA E MORTUARIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

2.1 Feriti, caduti e dispersi: le prime circolari applicative

Nel giugno del 1915, il Ministero della guerra dispose121 che i comandi dei corpi, reparti e servizi mobilitati, non più tardi di dieci giorni dopo ogni fatto d’arme, avrebbero

121 Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 38^, 18 giugno 1915, n.

471 – Disposizioni varie – Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di

guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 18 giugno 1915, Fondo Ministero della guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME. La circolare prevedeva che restassero ferme le

disposizioni contenute nel regolamento sul servizio in guerra, parte I, - n. 114 – e nell’appendice II allo stesso regolamento – nn. 27 e 28. Già nel novembre dello stesso anno, tuttavia, l’Intendenza Generale ebbe a riscontrare irregolarità e omissioni, al punto da richiamare con durezza tutte le Intendenze d’Armata ed inoltrare nuovamente la circolare per la puntuale applicazione: «Risulta che non tutti gli enti

mobilitati si attengono alle disposizioni stabilite dalla circolare 471 del G.M. c.a. che riguarda le comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra. Spesso gli elenchi delle perdite sono comunicati ai centri di mobilitazione con grande ritardo, non definitivi per ogni fatto d’arme e non completi o con nome e matricola talvolta errati. Le unità sanitarie comunicano rarissimamente i nomi dei militari che ricoverano. Per coloro che vi muoiono si è verificato il caso di partecipazioni di morte inviate direttamente ai Sindaci invece che ai centri di mobilitazione cui i defunti appartenevano. Talvolta sono stati inviati ai centri di mobilitazione valori od oggetti appartenenti a militari morti, senza che preventivamente o contemporaneamente fosse stata inviata partecipazione della morte. Gli accennati inconvenienti ed altri ancora dovuti a disguidi ed omonimie, fanno sì che tale servizio proceda in modo tutt’altro che soddisfacente, rendendo impossibile la regolare tenuta dei ruoli matricolari, e mettendo le famiglie in un deplorevole stato di incertezza e di disagio, per le notizie talora inesatte che loro pervengono o per la mancanza di conferma ufficiale a notizie riguardanti parenti morti o feriti loro pervenute da fonte privata. E’ necessario che da parte di tutti sia spiegata la massima diligenza e buona volontà, perché siano eliminati, nel limite del possibile e per quanto le vicende talora tumultuarie della guerra consentono, i lamentati inconvenienti. Siccome poi si ha ragione di ritenere che gran parte degli errori sono dovuti al fatto che non da tutti è conosciuta la citata circolare 471 del G.M. del 18 giugno u.s. si crede opportuno riportare la circolare in parola». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO

INTENDENZA GENERALE – Sezione COMMISSARIATO, Circolare 3355 di protocollo Com., Zona di

guerra, addì 24 novembre 1915, OGGETTO: Irregolarità riscontrate nelle comunicazioni nominative delle perdite, Fondo B-3 INTENDENZA Generale e Intendenza 4a Armata, Intendenze Armate 1913 –

1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Sempre nel giugno del 1915, poi, l’Intendente generale dell’Esercito Piacentini richiamava ad una più vigile

dovuto trasmettere ai relativi depositi o centri di mobilitazione un elenco nominativo dei militari morti, feriti e dispersi, comprendendo fra questi ultimi tutti quelli la cui sorte non fosse stata bene accertata122. Ogni volta che si fossero verificati decessi, per malattia o in seguito a ferite, fra i militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di prima linea – sezioni di sanità, ospedaletti ed ospedali da campo, compresi quelli delle associazioni di soccorso -, i direttori degli stabilimenti stessi avrebbero dovuto darne partecipazione ai depositi o ai centri di mobilitazione che avevano costituito l’ente mobilitato cui i militari appartenevano. Appena ricevuti in cura i militari feriti, i direttori degli ospedali di riserva, compresi quelli delle associazioni di soccorso, avrebbero dovuto comunicare i nominativi ai depositi o ai centri di mobilitazione che avevano dato luogo all’ente mobilitato presso il quale i militari prestavano servizio. Nel caso di decessi tra i ricoverati, i direttori avrebbero dovuto regolarsi in conformità a quanto già previsto per i decessi causati da malattie o ferite riportate in combattimento. I depositi e i centri di mobilitazione, ricevute le comunicazioni di rito, ne avrebbero poi dato informazione integrale al Ministero della guerra - Divisione matricole, e avrebbero altresì comunicato alle famiglie interessate, con i dovuti riguardi, direttamente o per mezzo dei sindaci e delle autorità locali, le sole notizie relative ai militari morti ed a quelli feriti gravemente123. Le sezioni e le sottosezioni costituite dall’Ufficio notizie per le famiglie

attenzione tutte le autorità militari mobilitate alla tenuta dei registri degli atti di morte e sulle comunicazioni di rito da effettuarsi. La circolare diramata dall’Intendenza richiamava in modo speciale «sull’obbligo di trasmettere ogni quindicina all’Intendenza Generale un elenco in triplice copia degli atti

di morte inscritti sul registro, mettendo a corredo dei detti elenchi i verbali mod° 147». Cfr. R.

ESERCITO ITALIANO INTENDENZA GENERALE = STATO MAGGIORE = Sezione Commissariato

N° 107 C di prot., 15 giugno 1915, OGGETTO = Elenchi atti di morte, Fondo B-3 Intendenza Generale e

Intendenza 4a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22

giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME.

122 L’importanza della norma fu reiterata dalla stessa Intendenza generale nel 1916, poiché essa richiamò i

comandi alla precisa indicazione dello stato di ferito o di disperso attribuito a un militare: «Questa

Intendenza generale prega i comandi degli enti mobilitai suddetti, di voler indicare negli elenchi stessi come feriti, soltanto quei militari per i quali sia stato accertato in modo ineccepibile l’allontanamento dal corpo perché feriti. In caso di dubbio o di incertezze il militare dovrà essere segnalato, non come ferito, ma come disperso e ciò nell’intento di evitare il fatto increscioso, - contestato in qualche circostanza, - che le famiglie ricevano dai depositi e dai centri di mobilitazione, comunicazione di militari segnalati feriti dai corpi, mentre poi l’ufficio delle notizie non ha potuto in alcun modo appurare la degenza dei militari stessi in unità sanitarie». Cfr. INTENDENZA GENERALE DELL’ESERCITO, CIRCOLARE N. 23300 di protocollo S.M., Zona di guerra, addì 14 agosto 1916, OGGETTO: Comunicazioni ai depositi e centri di mobilitazione relative ai militari feriti e dispersi, Fondo B-4 CARTEGGIO COMANDI DI

DIVISIONE 1912 – 1922, b. 255, fasc. 13 ″ Feriti ed ammalati ″, AUSSME.

123 Se le comunicazioni formali alle famiglie circa decessi e ferite di guerra costituirono non solo un

obbligo di natura amministrativa da parte delle autorità militari, sin dall’inizio, invece, e per tutta la durata del conflitto, molto diverso fu l’atteggiamento tenuto dai vertici governativi e militari circa la pubblicazione delle lettere dei caduti di guerra, al punto da sollevare anche vivaci polemiche parlamentari. Nel febbraio del 1918, l’onorevole Pavia presentò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’interno, «per sapere come giustifichi il divieto di pubblicazioni private fatte a Milano da congiunti per lettere a

loro mandate da parenti morti sul campo di battaglia». Il sottosegretario di Stato per la propaganda

all’estero e la stampa, onorevole Gallenga, rispose che si trattava di una questione estremamente delicata, «perché, se da una parte la pubblicazione di lettere dei combattenti caduti sul campo dell’onore devono

essere considerate in relazione al sentimento patriottico e pietoso che le ispira, non è men vero che dall’altra parte vi sono anche ragioni per cui l’autorità militare si preoccupa della loro pubblicazione. Per questo sin dall’inizio della guerra gli uffici di censura hanno sempre chiesto preventivamente all’ufficio stampa del Comando Supremo del regio esercito l’autorizzazione a concedere la pubblicazione. L’ufficio stampa del Comando Supremo non ha creduto di consentire alla pubblicazione immediata ed ha stabilito che le pubblicazioni si debbano fare alla fine della guerra, perché non poteva, non credeva per

dei militari di terra e di mare di Bologna124, debitamente riconosciute dalle autorità militari territoriali, erano autorizzate a richiedere, a titolo di comunicazione, ai depositi e ai centri di mobilitazione della rispettiva zona di giurisdizione, gli elenchi dei militari morti, feriti e dispersi, affinché fossero poi in grado di informare le rispettive famiglie e adempiere al loro particolare servizio125. Tutti gli elenchi dovevano essere trasmessi

superiori ragioni di interesse militare di poter consentire la pubblicazione integrale di queste lettere, e d’altra parte non voleva diminuire o mutilare con la censura le lettere stesse. L’onorevole interrogante si renderà conto come davanti ad un divieto del Comando Supremo giustificato con ragioni di difesa di interesse militare gli uffici di censura che dipendono dal Ministero dell’interno non possono che chinare la testa. Io però, rendendomi conto della penosa impressione che produce non solo nelle famiglie dei caduti, ma anche nel paese questa limitazione di un tributo postumo a questi prodi, ho dato istruzione a tutti gli uffici di censura perché d’ora innanzi, quando saranno sottoposte al loro esame pubblicazioni che appunto contengono raccolte di lettere di caduti in zona di guerra le rimettano all’ufficio centrale del Ministero dell’interno con la speranza che per accordi che si cercherà di avere tra il Comando Supremo e il Ministero dell’interno sia possibile, a meno che non si tratti di una vera e propria rivelazione di segreti militari capaci di danneggiare la difesa del nostro fronte, di ottenere che la pubblicazione venga autorizzata». L’onorevole Pavia non si dichiarò soddisfatto della risposta del sottosegretario, che

interpretò come la prova migliore del rimprovero contenuto nella sua interrogazione: «In ciò vi è il

giudizio ufficioso dell’insensato divieto che voleva questi epistolari dei nostri combattenti venissero alla luce dopo la guerra, togliendo loro quel carattere di tempestività e di influenza che è insito all’ora che volge. Mentre ferve la guerra è necessario conoscere il vero stato d’animo dei nostri soldati, che è e deve essere fattore solo delle nostre impressioni. Ora nessuna parola è più utile di quella che emana da chi nelle trincee ebbe occhi per vedere, orecchi per sentire. Questa è la sola che può essere veramente educatrice delle masse e dare all’Italia quell’abito di guerra di cui si continua a lamentare l’assenza. Io già in questa Camera, in Comitato segreto, esposi il mio modesto pensiero sui limiti della censura, che è indispensabile sieno ben ristretti in un paese sbocciato alla vita colla poesia della libertà e fortificatosi coi frutti fecondi della stessa. Ma neppure questi limiti ristretti ammetto per l’affettuosa sollecitudine di parenti di dare alle stampe le lettere ricevute dal campo dai loro cari, contenenti le loro calde naturali impressioni. Sollevare cancelli contro queste pubblicazioni è come imprigionare un eroe che combatte contro il nemico. Se i parenti credono di rendere tributo all’estinto stampando ciò che, mentre imperversava il fragor della mischia, scriveva il combattente, certo è per rivelarne la bella anima sua, quindi il divieto per la tema di qualche franco giudizio, di qualche veritiera notizia che un’avveduta censura può, occorrendo, facilmente falcidiare, nuoce e non poco al patriottismo. Questi parenti non potendo avere nei cimiteri dei loro paesi il corpo dei loro diletti, abbandonati sulla cima di qualche quota, vogliono giustamente che almeno l’ardente spirito loro si espanda per la terra che li vide nascere. E’ certo che anche una loro critica, una sfuriata intrecciata a un loro sentimento, a una loro fiammata, nessun pregiudizio può portare alle masse che solo son guaste dal cicaleggio di falsi saccenti critici dei tavolini di caffè o dall’artificio di certa stampa che ugualmente sbaglia esaltando il piccolo episodio, deprimendo il grande. La schietta parola di chi fu spettatore dei fulgori della vittoria o dello strazio della rotta, sarà sempre sprone a saggie riflessioni, non a cattivi intendimenti». Cfr. Atti Parlamentari, Camera

dei Deputati, Legislatura XXIV –, Vol. (XV), 1a Sessione – Discussioni – Tornata del 16 febbraio 1918, pp. 15718-15719.

124 Sull’organizzazione e l’attività dell’Ufficio notizie di Bologna v. infra nel testo.

125 L’Intendenza generale sin dal giugno del 1915 richiamò le autorità militari alla corretta tenuta dei

registri degli atti di morte e delle conseguenti comunicazioni: «Richiamo la più vigile attenzione di tutte le

autorità militari mobilitate sulla tenuta dei registri degli atti di morte e sulle conseguenti comunicazioni da farsi a tenore di quanto è prescritto dall’appendice II del servizio in guerra parte 1^. Prego i Signori Intendenti d’Armata di richiamare in modo speciale l’attenzione dei comandi di corpo, riparti, stati maggiori, unità sanitarie ecc., sull’obbligo fatto di trasmettere ogni quindicina all’Intendenza Generale un elenco in triplice copia degli atti di morte inscritti sui registri, mettendo a corredo dei detti elenchi sia i verbali mod° 147, sia tutti gli oggetti e documenti di cui al paragrafo 17 e seguenti dell’appendice suaccennata. = Ogni ufficiale incaricato in via normale od eccezionale della tenuta e trasmissione di così importante documento, deve essere ben penetrato della somma di interessi materiali ed affettivi che dipendono dalla regolarità degli atti di stato civile in guerra e porre nel disbrigo delle sue mansioni la più scrupolosa cura unita alla maggiore sollecitudine possibile. L’INTENDENZA GENERALE DELL’ESERCITO. S. PIACENTINI». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO – INTENDENZA GENERALE

dagli enti interessati solo quando se ne fosse manifestata la necessità e non più di una volta al giorno, con l’accortezza di non inoltrare elenchi con segnalazioni negative. Nel primo elenco che gli enti mobilitati dovevano trasmettere ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione e, parimenti, nel primo elenco che i depositi e i centri di mobilitazione dovevano inviare alla competente Divisione matricola del Ministero, avrebbero dovuto essere ricompresi tutti i militari morti, feriti e dispersi anteriormente alla data di redazione dell’elenco stesso126. A distanza di un mese, il Ministero della guerra segnalò che gli stampati conformi al modello allegato alla circolare emanata nel mese precedente, inviati direttamente all’Intendenza generale ed ai comandi dei corpi d’armata territoriali, avrebbero dovuto essere distribuiti da ambedue le autorità agli enti interessati che da essi dipendevano, allo scopo di provvedere alla corretta redazione degli elenchi dei feriti, dei morti e dei dispersi127. Pochi giorni dopo, al fine di integrare i contenuti delle circolari diramate, una nuova disposizione del Ministro prevedeva che oltre il nome e il cognome dei militari morti, feriti o dispersi, fosse pure indicata la rispettiva paternità, per evitare possibili errori di omonimia e conseguenti errate comunicazioni alle famiglie interessate, richiamando l’attenzione di tutte le autorità militari circa la imprescindibile necessità che negli elenchi conformi al modello predisposto dal Ministero fossero inserite tutte le indicazioni in esso richieste128. Nell’ottobre del 1915, il Ministero stabilì che i comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, non appena ricevute le comunicazioni di decesso e di ferite di militari al fronte, oltre le

STATO MAGGIORE Sezione Commissariato, N. 107 C di prot., 10 giugno 1915, OGGETTO = Elenchi

atti di morte, Fondo B-3 Intendenza Generale e Intendenza 4a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22 giugno 1915 – 4 settembre 1917, AUSSME. Il documento è indirizzato alle Intendenze d’Armata e, per conoscenza, al Quartier Generale del Comando Supremo e al quartier Generale dell’Intendenza Generale.

126 Non mancarono, anche nell’immediato, sentimenti di sincera e spontanea solidarietà da parte della

società civile. Soggetti privati ed enti pubblici decisero di elargire sin da subito somme da devolversi a favore dei militari che si erano distinti per atti di valore nella campagna del 1915, come pure a favore di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti in combattimento o in seguito ad esso, e di quelle dei richiamati bisognosi. Non mancarono neppure generose offerte di ricovero per i militari infermi a causa di ferite riportate in guerra (sul punto, cfr. Ministero della Guerra - Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 38^, n. 490 – Disposizioni varie – Offerte pervenute al Ministero della guerra, a favore di

militari, che si distinguano per atti di valore nella campagna del 1915, di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti e di quelle dei richiamati bisognosi. – (Segretariato generale). – 25 giugno 1915; n.

653. – Disposizioni varie. – Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in

istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915. – (Segretariato generale). – 20 agosto 1915; dispensa 76^, 20 novembre 1915, n. 827.

– Scuole militari –Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l’ammissione

agli istituti militari dei figli di militari morti in seguito a ferite riportate in guerra. – (Segretariato generale

– Divisione stato maggiore). – 28 ottobre 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919,

fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME), con le quali, inoltre, i figli dei militari del R. esercito e della R. marina

che erano morti in seguito a ferite riportate in guerra, oltre a godere dell’intera pensione gratuita nelle scuole e nei collegi militari, avevano diritto all’ammissione diretta in tali istituti, con precedenza assoluta rispetto a tutti gli altri concorrenti, purché avessero adempiuto alle condizioni prescritte dai regolamenti per l’ammissione stessa.

127 Cfr. Ministero della Guerra - Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 44^, 10 luglio 1915, n. 533.

– Disposizioni varie – Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di

guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore), 9 luglio 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME.

128 Cfr. Ministero della Guerra - Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 45^, 17 luglio 1915, n. 559.

– Disposizione varie. – Comunicazioni nominative delle perdite dei militari in seguito ad operazioni di

guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 14 luglio 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME.

partecipazioni relative ai caduti ed ai feriti gravi, avrebbero dovuto tempestivamente informare con il dovuto riguardo anche le famiglie dei militari che risultavano dispersi, con riserva di fornire loro ulteriori notizie sulla sorte dei propri congiunti, non appena gli stessi depositi e centri di mobilitazione fossero stati in grado di farlo129. Fu nel dicembre dello stesso anno, ad ulteriore chiarimento delle circolari già in vigore circa l’obbligo per i comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione di dare partecipazione alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti gravi e dispersi, che il Ministero della guerra ritenne opportuno ricordare che in caso di residenza all’estero delle famiglie dei militari in questione, i comandi avrebbero dovuto fornire le opportune informazioni per il tramite dei regi consolati che avevano giurisdizione sulle località dove le famiglie risiedevano e che già avevano ricevuto istruzioni in proposito dal Ministero degli affari esteri130. Inoltre, allo scopo di rendere sempre più regolare e sollecito il delicato ed importante servizio delle comunicazioni alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti, ammalati e dispersi da parte dei depositi e dei centri di mobilitazione, il Ministero determinò che ovunque fosse stato possibile, negli elenchi da redigere la matricola avrebbe dovuto essere completata con le indicazioni della classe e della categoria alle quali i militari compresi negli elenchi stessi appartenevano. Per uniformità e facilità di lettura di tali dati, gli stessi sarebbero stati trascritti nella colonna ʺmatricolaʺ a guisa di frazione, della quale la matricola avrebbe costituito il numeratore, e la classe e la categoria, separati da una lineetta, il denominatore. La preoccupazione e l’attenzione rivolta alle famiglie dei feriti e dei caduti al fronte fu costante già nelle fasi iniziali del conflitto. Per dare modo ai parenti dei militari ricoverati negli ospedali di riserva che si trovavano in pericolo di vita di visitare il proprio congiunto, il Ministero della guerra decise che i direttori degli ospedali militari di riserva dovessero informare telegraficamente le famiglie dei militari che versavano in tale condizione131. Affinché anche le famiglie indigenti potessero fruire della possibilità di visitare il proprio congiunto in grave pericolo di vita, le amministrazioni ferroviarie dovevano accordare ad esse il trasporto a tariffa militare e lo stesso Ministero avrebbe assunto a proprio carico le spese di andata e ritorno132. Quest’ultima facilitazione era assoggettata a precisi

129 Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 65^, 16 ottobre 1915, n.

772. – Disposizioni varie. – Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di

guerra. – (Segretariato generale. – Divisione stato maggiore). – 15 ottobre 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME.

130 Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, dispensa 81^,15 dicembre 1915, - n.

905. – Disposizioni varie. – Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di

guerra. – (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). – 14 dicembre 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. 1915 – 18 – 1919, AUSSME.

131 Cfr. Decreto luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 339, Regolamento del servizio sanitario militare

territoriale, n. 343

132 Cfr. Ministero della Guerra – Giornale Militare Ufficiale, 1915, II, n. 643. – Trasporti. – Viaggi dei

parenti di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva. – (Direzione generale dei servizi

logistici ed amministrativi). – 13 agosto 1915, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc.

Ministero, AUSSME. Il provvedimento faceva salve le disposizioni contenute nel Regolamento sul