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La restituzione delle salme alle famiglie: una questione politica e morale

CAPITOLO III. SALME E AMMINISTRAZIONE MORTUARIA NEL DOPOGUERRA

3.3 La restituzione delle salme alle famiglie: una questione politica e morale

La situazione caotica in cui si trovavano le aree interessate dal conflitto alla fine della guerra indusse molti parenti dei caduti a rivolgersi alle autorità nazionali, per reclamare il rientro nei paesi e nelle località di origine dei soldati morti sul campo e inumarne le salme nei cimiteri locali. In Italia, come altrove in Europa, le difficoltà di recuperare le salme da parte dei familiari ingenerò un deprecabile mercimonio privato tra chi tentava di riportare a casa i resti mortali dei propri caduti e chi, provvisto di mezzi e conoscenze autorevoli, lucrava ricchi profitti da questo nuovo commercio, tale da far sorgere e prosperare avide iniziative di tal fatta pronte a speculare sul dolore di tante famiglie317. Fin dall’inizio della guerra, infatti, gravi necessità avevano imposto ai vertici militari di vietare il trasporto delle salme dei caduti da e per il territorio dichiarato zona di guerra, nonché prevedere rigide norme per l’esumazione delle salme stesse318. Il divieto era poi

315 Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 38a, 24

Agosto 1923, N. 516. – MATRICOLA. – Variazioni matricolari concernenti i militari scomparsi in guerra

dichiarati presunti morti. – (Direzione generale leva e truppa). – 23 agosto 1923, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, Carteggio vario, AUSSME.

316 Ivi.

317 Cfr. B. Pau-Heyriès, « Le marché des cercueils après-guerre, 1918-1924», Mélanges - Revue

Historique des Armées, n° 224, n° 3, 2001, pp. 55-64.

318 Nell’ottobre del 1916, il Comando Supremo del Regio Esercito, con una ordinanza a firma del generale

Cadorna, stabilì che la gestione e la vigilanza dei servizi igienici e sanitari per la popolazione civile nei territori occupati dal Regio Esercito erano di «competenza del Comando Supremo, che vi provvede a

mezzo del Segretariato Generale per gli Affari Civili». Sulla base delle disposizioni relative alle attività

esercitate dalla polizia mortuaria, l’ordinanza prevedeva che, mentre le esumazioni dei deceduti della popolazione civile, seppelliti nei cimiteri comunali, erano autorizzate dai sindaci, quelle relative ai militari deceduti per causa di guerra e quelle delle persone interrate fuori dei cimiteri comunali erano invece «autorizzate dai Commissari Civili». L’ordinanza, inoltre, disponeva che le esumazioni erano vietate nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, tranne che per ragioni giudiziarie o di profilassi di malattie infettive, e, sulla scorta del disposto dell’articolo 16 lettera a) dell’ordinanza stessa, vietava le esumazioni di deceduti per malattie infettive (cfr. R: ESERCITO ITALIANO COMANDO SUPREMO, ORDINIAMO

[…], Addì 16 Ottobre 1916, IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO L. CADORNA, Fondo

L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME). La questione delle esumazioni dei resti mortali si presentava di fatto come estremamente delicata, poiché giungevano sovente alle autorità militari istanze da parte delle famiglie interessate di militari morti in guerra, intese ad ottenere la autorizzazione di esumare le salme dei loro congiunti per comporle in casse metalliche, allo scopo di garantirne la conservazione. Nell’attesa che il Comando supremo diramasse ulteriori precise norme al riguardo, le domande presentate dalle famiglie potevano essere accolte solo nel caso in cui non vi fossero motivi ostativi di ordine militare e sempreché venissero osservate le prescrizioni del vigente regolamento di polizia mortuaria. In tal senso, nell’aprile del 1916, il Comando della 3a Armata diramò ai propri reparti dipendenti una serie di inderogabili

disposizioni: «1°) – Per l’esumazione delle salme occorre l’autorizzazione del sindaco o commissario del

luogo, il quale potrà concederla dopo aver ottenuto il nulla osta del comando del corpo d’armata interessato e su presentazione di una dichiarazione dell’ufficiale sanitario o di un ufficiale medico, attestante che il militare non è morto di malattia infettiva. 2°) – In genere le salme dovranno essere tumulate nello stesso luogo dove si trovano; per quelle che si trovano fuori dei cimiteri potrà essere consentito il trasporto nel cimitero più vicino; è assolutamente vietato qualsiasi altro trasporto. 3°) – All’operazione di esumazione ed eventualmente di trasporto dovrà assistere l’ufficiale sanitario o il

medico del luogo ed un rappresentante della famiglia. 4°) – Sarà redatto verbale dell’operazione, che verrà rimesso dal sindaco o commissario al Commissario civile del distretto politico. 5°)- Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall’autorità giudiziaria, non sarà concessa un’esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (Reg. Polizia mortuaria, articolo 87). 6°) – L’apposizione di ricordi marmorei sarà consentita solo per gli inumati nei cimiteri civili e in quelli sistemati per cura delle autorità militari, dovendosi tutte le altre sepolture considerare come provvisorie. I comandi di corpo d’armata giudicheranno caso per caso, tenendo presenti le esigenze militari del momento, dell’opportunità di concedere il nulla osta per le esumazioni e della convenienza di permettere ai rappresentanti delle famiglie di accedere al luogo ove dovrebbe svolgersi l’operazione. D’ordine Il Tenente Generale capo di stato maggiore fo Vanzo» (cfr. COMANDO DELLA 3a ARMATA – Stato

Maggiore – 2^ Sezione (Informaz.), N° 1329 R.a.c., 4 aprile 1916, OGGETTO: Esumazione di salme di

militari morti in guerra, Fondo E-1 CARTEGGIO SUSSIDIARIO ARMATE, cart. 197, AUSSME). A

parziale modifica della circolare n. 1329, lo stesso comando, nel successivo mese di ottobre, dispose che «per l’esumazione delle salme dei militari morti in guerra si debba ottenere l’autorizzazione del

Commissario civile del Distretto Politico, anziché del Sindaco o Commissario del luogo, ferme restando tutte le altre condizioni di cui la citata circolare» (cfr. COMANDO DELLA 3a ARMATA 2^ Sezione

(INFORMAZIONI), n. 2672 R.a.c., 30 ottobre 1916, OGGETTO: Esumazione di salme di militari morti in

guerra, ivi). Le difficoltà da parte delle famiglie d’origine, inoltre, di reperire le lamiere di zinco sul

mercato, per la reinumazione successiva delle salme, indussero poi i Commissari civili a rivolgersi alla stessa amministrazione militare, al punto che nel successivo mese di novembre il Comando della 3a

Armata fu costretto ad emanare un’ulteriore circolare, volta a venire incontro al grande numero di richieste: «Il Commissario civile di Cervignano ha fatto presenti le gravi difficoltà che, malgrado

l’autorizzazione delle autorità competenti, incontrano le famiglie dei caduti, per rinchiuderne le salme in cassa di zinco, data la scarsità che di tale materia si trova in commercio. Allo scopo di favorire quel naturale senso di pietà che spinge le famiglie a contendere agli effetti distruttori del tempo le spoglie dei loro cari, caduti combattendo, si autorizzano i Commissari civili a prelevare a pagamento a nome degli interessati, la lamiera zincata occorrente, presso il parco del genio e si prega il comando del genio d’armata di voler aderire a tali richieste con quelle modalità che vorrà stabilire e con quelle limitazioni che saranno imposte dalla disponibilità del materiale e delle esigenze militari» (cfr. COMANDO DELLA

3a ARMATA Stato Maggiore, N. 2859 di prot., 28 novembre 1916, OGGETTO: Cassa di zinco per le

salme dei caduti in guerra, ivi). Due giorni più tardi, con un’altra circolare, il Comando precisava che «la giurisdizione dei Commissari civili per quanto riguarda l’autorizzazione da concedersi ai congiunti dei caduti per esumarne le salme e rinchiuderle in casse di zinco, si estende a tutti i cimiteri, anche esclusivamente militari e dislocati oltre Isonzo. Tutte le pratiche per tali esumazioni spettano all’Autorità politica, salvo il nulla osta da richiedersi al comando di corpo d’armata competente per territorio» (cfr.

COMANDO DELLA 3a ARMATA Stato Maggiore, N. 2871 di Prot. R.a.c., 30 novembre 1916,

OGGETTO: Esumazioni, ivi). Nel luglio del 1917, il Comando Supremo del Regio esercito emanò

finalmente le disposizioni definitive circa l’autorizzazione ad esumare le salme dei militari per la temporanea sistemazione in casse metalliche, invitando i commissari civili ad attenersi all’osservanza di precisi criteri: «1°) La domanda di esumazione della salma potrà essere fatta dai famigliari del deceduto o

da enti, che sieno da tali persone espressamente delegati, e dovrà essere trasmessa al Commissario Civile del distretto Politico nel cui territorio la salma è inumata, con le seguenti notizie: a) generalità e grado del defunto; b) corpo al quale apparteneva; c) corpo od unità sanitaria che ne ha comunicata la morte data e, possibilmente, causa di essa; d) località precisa nella quale il cadavere è seppellito ed indicazioni che eventualmente possano essere state apposte sulla sepoltura o sulla salma per curarne il riconoscimento; e) cognome, nome e indirizzo della persona od indicazione e sede dell’ente incaricato dalla famiglia di presenziare all’operazione; f) indirizzo preciso della persona od ente cui deve comunicarsi il decreto di autorizzazione; 2°) I Commissari civili accertatisi che la morte non sia avvenuta per una delle malattie elencate nell’art. 16 della precitata ordinanza [trattasi dell’elenco delle malattie

infettive che ostavano all’esumazione della salma, ai sensi dell’ordinanza Cadorna del 16 ottobre 1916] ed

ottenuto il nulla osta, nei riguardi militari, del Comando d’armata o del Comando di Corpo d’Armata qualora sia a ciò delegato, emetteranno il Decreto di autorizzazione per l’esumazione, determinando per ogni caso che alla operazione presenzino sindaco del comune dove la salma è inumata o un suo delegato e l’ufficiale sanitario o altro sanitario specialmente designato. L’originale del decreto rimarrà presso l’ufficio del Commissario Civile; una copia di esso sarà inviata al sindaco del Comune in cui avvenne l’esumazione ed un'altra alla persona o all’ente di cui al n.° 1 lettera f). – 3°) Il Sindaco ed il sanitario che presenziano l’esumazione dovranno redigere verbale sottoscritto dai presenti, in cui si fa menzione

stato esteso alle salme di persone civili per non arrecare turbamento alle operazioni e ai movimenti del R. esercito. In seguito all’armistizio, il divieto stesso venne limitato alle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, ma il Ministero dell’interno, nei riguardi delle salme civili, adottò il temperamento di autorizzarne il trasporto caso per caso, in considerazione di speciali circostanze. Essendo venute meno con la smobilitazione le ragioni che avevano reso necessaria l’estensione del divieto alle salme di persone civili, la legge ordinaria si trovò nella condizione di recuperare il suo pieno potere d’imperio. Pertanto, mentre la Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in Guerra stava esaminando le specifiche questioni attinenti all’eventuale trasporto delle salme militari, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero della guerra e con il Comando Supremo, dispose che il divieto cessasse, in via generale, anche per le dieci provincie, per quanto riguardava il trasferimento delle salme di persone civili, il quale doveva essere autorizzato dai sindaci ai sensi della legislazione ordinaria richiamata in vita e senza che occorresse, da quel momento in poi, il nulla osta del Ministero dell’interno319. Nel dicembre del 1919, l’onorevole Boccieri presentò un’interrogazione parlamentare alla Camera, «per sapere se sarà concesso il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra secondo i voti delle madri italiane, le quali, piangenti aspettano i resti dei loro cari, ed in omaggio alla gratitudine della patria verso i gloriosi eroi di nostra gente»320. Il sottosegretario di Stato, l’onorevole Grassi, rispose che la questione era all’attenzione del Governo e che certamente essa rivestiva un carattere e un interesse generale. Tuttavia, aggiungeva, la sistemazione definitiva dei cimiteri per gli eroi caduti in guerra aveva dato e dava ancora luogo ad una serie di gravi e complessi problemi, primo tra tutti quello della traslazione delle salme nei paesi d’origine. Grassi sottolineò come il ministro dell’interno, d’accordo con quello della guerra, ambedue consapevoli dell’importanza del compito, sin dai primi giorni dell’armistizio aveva ravvisato la necessità di organizzare appositi servizi che procedessero alla sistemazione dei luoghi sacri alla memoria dei caduti e a risolvere tutti gli altri problemi inerenti. Egli ricordò come fosse stata istituita presso il ministero dell’interno una Commissione nazionale, la quale, però, per diverse difficoltà di nomina, non aveva potuto completare i suoi lavori321. Grassi precisò a Boccieri che nel frattempo era stato rigorosamente accertato il

dei particolari dell’esumazione, dei segni da cui è stato effettuato il riconoscimento della salma, della persona che ha presenziato nell’interesse della famiglia del deceduto. Tale verbale sarà trasmesso al commissario civile per essere allegato al Decreto di esumazione relativo. 4°) Nel caso in cui non si possa concedere l’autorizzazione richiesta i Commissari Civili ne informeranno la persona e l’ente incaricato, facendo menzione dei motivi che vi si oppongono. IL SEGRETARIO GENERALE d’ADAMO». Cfr.

COMANDO SUPREMO DEL REGIO ESERCITO = Segretariato Generale per gli Affari Civili,

CIRCOLARE N° 73588, 31 luglio 1917, OGGETTO: Esumazione delle salme sepolte in zona di guerra,

Fondo L-3 Studi Particolari, Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME.

319 Sul punto, cfr. BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO

VII. – N. 9 – 10, 1. 31 maggio 1920, 64. Trasporto salme di civili nella ex zona di guerra (C.P. 29 aprile 1920 n. 9598 dirette ai Sindaci).

320 Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXV –, Vol. (VII), 1a Sessione – Discussioni

– Tornata del 20 dicembre 1919, pp. 485 – 486.

321Il 25 gennaio 1921 la Commissione Nazionale per le Onoranze ai Caduti in Guerra aveva domandato al

Ministero degli affari esteri se i paesi alleati ed ex-nemici avessero preso accordi circa la restituzione dei corpi alle famiglie che li reclamavano e, in caso di risposta affermativa, se le spese fossero state a carico delle famiglie o se fossero state loro accordate delle agevolazioni (cfr. copia di nota del Ministero dell’interno, in data 25 gennaio 1921, diretta al Ministero degli esteri, fascicolo 1, busta n. 130, Rappresentanza diplomatica Francia, ASD) e, nel successivo mese di giugno, Giolitti ricevette dalla

numero dei caduti, dei quali si poteva stabilire la identificazione e la possibilità di trasporto. Egli richiamò inoltre l’attenzione della Camera sul fatto che anche altri Paesi incontravano le stesse oggettive difficoltà. Grassi mise in evidenza come la Francia322 aveva stabilito il principio generale di sospendere, in via temporanea, ogni traslazione di salme dai paesi della zona di guerra e che la stessa Inghilterra, in via invece definitiva, anche per le difficoltà di trasporto dal continente all’isola, aveva stabilito di non dare nessun permesso per la traslazione delle salme dalla zona di operazioni di guerra, ma aveva invece stabilito di onorare nel nome collettivo dello Stato inglese, sul territorio dello Stato francese, la memoria ed i resti dei caduti per la grande guerra. Il sottosegretario evidenziò dunque che l’Italia si trovava a non aver preso alcuna decisione su questo grave problema, tranne quella presa dal Ministero dell’interno di non concedere per il momento permessi di traslazione. La Commissione nazionale, che sarebbe stata convocata proprio l’indomani, e della quale facevano parte il generale Diaz

Commissione Nazionale dei rapporti e dei piani di studio orientati in tal senso (cfr. Lettera di A. Diaz al

presidente del Consiglio, ricevuta in data 7 giugno 1921, Fondo PCM, Guerra Europea, b. n. 101 bis, fasc.

Guerra Europa, ACS).

322Il trasporto dei corpi dei militari caduti al fronte e la loro restituzione era stato interdetto in Francia il

19 novembre del 1914. Questa misura, imposta dalla guerra, perdurò nell’immediato dopoguerra provocando incomprensione, malcontento e la mobilitazione delle famiglie in favore della restituzione gratuita dei corpi. Alcuni deputati, di cui certuni sicuramente provati dal dolore di guerra, si mobilitarono in favore delle famiglie. Il 28 aprile del 1920, quando la Francia era stata attraversata da una campagna di stampa in favore della restituzione gratuita dei corpi dei caduti, il deputato Alexandre Israël, a nome della Commisssione dell’amministrazione generale, dipartimentale e comunale, indirizzò un rapporto alla Camera, inteso a favorire la restituzione delle salme dei caduti alle famiglie a spese dello Stato. Dopo 18 mesi di accese discussioni, André Maginot, ministro delle pensioni con competenza anche sul servizio delle sepolture, approvò questo progetto di legge. Al fine di accelerare il procedimento legislativo, la Commissione dell’amministrazione generale, dipartimentale e comunale si accordò con la Commissione incaricata al Senato dello studio sul progetto di legge (cfr. Chambre des députés, séance du samedi 19 juin

1920, Journal officiel du 20 juin 1920, p. 2291), decidendo di accelerare e rendere più spedito il processo

della legge finanziaria per accelerare le operazioni. Contrariamente alla prassi parlamentare della Terza repubblica francese, i senatori si astennero dal depositare a loro volta altri progetti di leggi, a testimonianza di un certo spirito di “blocco nazionale” e di rispetto per i caduti. La scelta della legge finanziaria come misura speditiva permise di evitare la navetta parlamentare tra le due assemblee. Di conseguenza, la Commissione dell’amministrazione generale elaborò un emendamento al finanziamento dei capitoli del Ministero del lavoro (cfr. Chambre…,cit., pp. 2290-2291) e l’8 luglio 1920, Alexandre Israël annunciò alla Camera che era stato concluso un accordo tra la Commissione dell’amministrazione generale e la Commissione delle finanze. Quest’ultima propose di inscrivere sul capitolo di bilancio dell’anno in corso «un crédit de 10 millions pour assurer, à partir du 1erdécembre 1920, le transport des

corps des soldats morts pour la France». L’accordo fu approvato dal Governo (cfr. Chambre…,cit., pp. 2891-2892) e il credito fu ratificato dai deputati nel corso della seduta del 27 luglio 1920. Il servizio di

stato civile e dell’organizzazione delle sepolture militari ricevette un credito di 60 milioni (cfr. Sénat, 2eseance du 29 juillet 1920, Journal Officiel du 30 30 juillet 1920, p. 1572). Il Senato e la Camera dei

deputati approvarono la legge finanziaria che fu promulgata il 31 luglio 1920. Rubricato nelle ʺDisposizioni specialiʺ della legge finanziaria ordinaria e straordinaria, l’articolo 106 del provvedimento annunciava ufficialmente per le vedove, gli ascendenti e i discendenti, il diritto di domandare la restituzione e il trasferimento, a spese delle Stato, dei corpi dei militari e dei marinai morti per la Francia, operazione che cominciò a partire dal 1 dicembre 1920. Un decreto applicativo fu promulgato il 28 settembre 1920: per il trasferimento dei corpi erano intese le operazioni di esumazione, di messa in una bara ermetica, del trasporto collettivo dal luogo di esumazione a quello di re-inumazione e la re- inumazione stessa. Il 7 gennaio 1921 fu promulgato un nuovo decreto, riguardante le persone presenti nel corso delle operazioni funerarie relative alla restituzione dei corpi a spese dello Stato (cfr. Décret du 7

janvier 1921, Journal officiel du 11 Janvier 1921, p. 625). Sul punto, cfr. B. Pau-Heyriès, «La

démobilisation des morts français et italiens de la Grande Guerre», Revue historique des armées,

e i rappresentanti della Camera e del Senato, avrebbe dettato le norme generali alle quali il Governo si sarebbe ispirato per l’esecuzione di questo «che è uno dei maggiori doveri nostri verso i gloriosi caduti»323. Grassi aggiunse quindi che dalle norme che sarebbero state dettate dalla Commissione il Governo avrebbe tratto guida per l’azione da svolgere. Boccieri non si ritenne, tuttavia, né soddisfatto, né rassicurato dalle parole pronunciate dall’onorevole Grassi. Egli osservò infatti come l’Italia non potesse e non dovesse essere vincolata all’esempio francese e inglese, e che dunque non dovesse scimmiottare alcuna potenza estera. Boccieri ebbe orgogliosamente a proclamare che «è tempo che l’Italia cominci a pensare e a fare da sé! Non si tratta di rivolgere con belle parole un pensiero ai caduti; si tratta di sapere nettamente che cosa si fa per questi caduti e se questa Commissione, come tutte le Commissioni del felicissimo Regno d’Italia, è fatta per non far niente, per menare il can per l’aia, per illudere cinquecentomila madri che piangono in attesa di rivedere i resti dei loro figlioli»324. Boccieri insistette con vigore, chiedendo di sapere dal sottosegretario di Stato Grassi se sarebbe stato concesso o meno il trasporto gratuito dei resti mortali dei caduti e, nel ribadire la sua assoluta volontà di ottenere una risposta precisa, dichiarò che avrebbe mutato la sua interrogazione in un’interpellanza parlamentare, se non avesse ottenuto una risposta certa. Chiarì che questo era il suo desiderio, dal momento che gli erano pervenute moltissime lettere da tutte le parti d’Italia e tenne anche a precisare che egli era al corrente dell’attività svolta dalla Commissione che era stata nominata per le onoranze ai caduti, ma che intendeva sapere se le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, avessero dovuto pagare la tassa all’erario e il trasporto alle ferrovie per la restituzione delle salme. Egli sottolineò che a