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CAPITOLO II. AMMINISTRARE IL FRONTE: LA DISCIPLINA SANITARIA E MORTUARIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

2.2 Istruttoria e certificazione della morte

Nel febbraio 1916, quando il conflitto andava ormai assumendo caratteristiche sempre più aspre e cruente138, le autorità governative furono indotte a rivisitare la disciplina circa l’istruzione intorno agli atti di morte139. Sulla base delle disposizioni impartite,

fasc. 63, Elenco dei feriti della 3a e 4a Armata 11 giugno – 6 settembre 1915, AUSSME. Nel gennaio del

1918, l’Ufficio Militare presso la Società di Solferino e San Martino presentò una puntuale relazione all’Ufficio del Capo di Stato maggiore dell’Intendenza generale del Regio Esercito, nella quale riferiva circa l’andamento del servizio di identificazione e registrazione delle salme, nel corso dell’anno 1917. In quell’anno, infatti, l’ufficio dovette essere incrementato «per non smarrire le traccie dei militari morti

negli anni precedenti e soddisfare così i giusti desideri dei parenti, che volevano onorare la memoria dei loro cari perduti». Furono raccolti e identificati i nominativi di 92.495 caduti nelle diverse zone di

operazioni militari, mentre dei ritardi vennero segnalati in ordine alla registrazione dei cimiteri sulle carte al 25/000: «Questa è la parte del lavoro in cui questo Ufficio si trova maggiormente in arretrato. Presso

le diverse Armate si segnano sulle carte i cimiteri e le tombe sparse, man mano che vengono visitati; siccome però diverse tombe sparse vengono soppresse e trasportate le relative salme nei cimiteri viciniori, e così pure bene spesso s’aggiungono nuovi cimiteri a quelli già esistenti, obbligando ad introdurre frequentemente delle varianti nelle registrazioni, così vien ritardato l’invio a questo Ufficio delle carte in parola per evitare future correzioni». Il direttore dell’ufficio, inoltre, il colonnello Fisogni, segnalava

infine nella relazione che «il lavoro di sistemazione dei cimiteri era stato condotto con grande alacrità e

molti sono quelli che hanno avuto un assetto più o meno completo. Essi però risentono della mancanza di unità d’ indirizzo e della maggiore o minore buona volontà dei diversi Comandi nel concedere personale, materiali e mezzi per i necessaria adattamenti». Cfr. UFFICIO MILITARE PRESSO LA SOCIETA’ DI

SOLFERINO E SAN MARTINO, BRESCIA 3 gennaio 1918, RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL

SERVIZIO D’IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE SALME E DELLE SEPOLTURE DEI MILITARI MORTI NELL’ATTUALE GUERRA, DURANTE L’ANNO 1917, Fondo L-3 Studi Particolari,

Cart. 260 (già 262), fasc. 1. – Cimiteri – Caduti, a. Identificazione e inumazione delle salme, AUSSME.

136 Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – Legislatura XXIV –, Vol. (X), 1a Sessione – Discussioni

– Tornata dell’11 dicembre 1916, pp. 11516-11517.

137 Cfr. R. decreto numero 448 che approva il Regolamento di polizia mortuaria, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del Regno d’Italia 14 settembre 1892, n. 215.

138 Il 1916 si caratterizza come anno centrale del conflitto, nel quale maturarono eventi che si sarebbero

poi sviluppati nel 1917, come l’intervento degli Stati Uniti e le rivoluzioni in Russia. Sul piano operativo e militare esso è connotato dalle più prolungate, sanguinose e non risolutive battaglie terrestri sia sul fronte franco-tedesco che sul fronte italiano, al punto da indurre la storiografia a parlare di brutalizzazione dei

soldati e cultura della guerra. Sul punto, v. amplius Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del Novecento, Einaudi, Torino 2002;

Giuseppe Conti, ″L’imbarbarimento della guerra″, in Il 1916. Evoluzione geopolitica, tattica e tecnica di

un conflitto sempre più esteso. Atti del Congresso di studi internazionali, Roma, 6-7 dicembre 2016, a

cura di Stato Maggiore della Difesa, pp. 75 – 86.

139Cfr. decreto luogotenenziale n. 109, col quale è approvata l’istruzione intorno agli atti di morte, agli

atti di nascita ed ai testamenti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 38 del

16 febbraio 1916. Il provvedimento richiamava gli articoli 398, 399, e 400 del Codice civile e sostituiva le disposizioni contenute nell’appendice II al regolamento per il servizio in guerra – parte I – servizio delle truppe, approvato con R. decreto 10 marzo 1912. Il 26 dello stesso mese ne fu data formale comunicazione ufficiale anche nel Giornale Militare. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 13^, 26 febbraio 1916, N. 122. – PUBBLICAZIONI MILITARI. – MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. – Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di

nascita ed ai testamenti in guerra. – (Pubblicazione n. 182) – Direzione generale leva e truppa). – 21

durante lo stato di guerra, l’ufficio d’amministrazione di ogni comando o intendenza, cioè il Comando supremo, il Comando d’armata, di corpo d’armata e di divisione,

provvedimento fu varato a seguito di una proposta dell’Intendenza Generale del Regio Esercito e dopo preventivi accordi intervenuti con il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e, ovviamente, con il Ministero della guerra. La nuova Istruzione sostituiva completamente l’Appendice II al Servizio in guerra

parte I. e modificava il diritto positivo vigente in materia di rettificazione degli atti di morte. L’andamento

del servizio di stato civile, durante i primi nove mesi di campagna, aveva lasciato «molto a desiderare,

talvolta per poca diligenza del personale incaricato della tenuta dei relativi documenti, più ancora però in dipendenza delle disposizioni dell’abrogata Istruzione, che mal si prestavano alle esigenze di celerità ed esattezza, che sono tuttavia necessarie in tale ramo di servizio, che tocca così da vicino gli interessi fondamentali dell’Istituto famigliare e di quello della trasmissione della proprietà». Con la nuova

istruzione, in sostanza, si intendeva «imprimere maggiore speditezza in tutto lo svolgimento del servizio […]; raggiungere l’importantissimo scopo di far trascrivere subito sui registri di stato civile dell’ultimo

domicilio dei defunti gli atti di morte dei militari deceduti in guerra, senza attendere la fine della campagna come era stabilito dalla precedente Istruzione». Ciò costituiva la più importante e sostanziale

innovazione, ma affinché raggiungesse pienamente lo scopo e dispiegasse i suoi effetti occorreva che tutti i soggetti interessati fossero «compenetrati della necessità di inviare inappuntabilmente al Ministero ed ai

Depositi, ogni quindici giorni, i verbali e gli estratti di morte, essendo ciò condizione indispensabile perché le nuove disposizioni abbiano la voluta efficacia in confronto degli interessi dei superstiti». Non

meno importante, inoltre, era la novella prevista dalla normativa circa la rettificazione in via amministrativa degli atti di morte errati, una facoltà attribuita espressamente al Ministero della guerra che rispondeva alla necessità di poter disporre di uno strumento che riparasse prontamente agli errori materiali di trascrizione, che l’esperienza aveva dimostrato essere molto frequenti nello svolgimento sovente tumultuoso della guerra moderna. Infine, l’ultima innovazione, era «introdotta dal Formulario per la

iscrizione degli atti di morte (allegato 1 dell’Istruzione), specialmente per quanto si riferisce all’indicazione delle morti per ferite in combattimento, per le quali ferite si devono sempre aggiungere le parole: per fatto di guerra» (l’innovazione formale di tale trascrizione prevista dal formulario rivestiva

una enorme importanza sul piano giuridico – amministrativo e, in particolare, sotto il profilo relativo all’

iter del riconoscimento del beneficio pensionistico di guerra. Di fatto, tale formulazione poneva fine alle

equivoche formulazioni avallate dal Cadorna nel luglio 1915, che prestavano il fianco al caos interpretativo e davano luogo a pesanti contenziosi in sede di giudizio amministrativo: «D’ora innanzi

sarà usata la dicitura ″ ucciso ″ per coloro che cadono in combattimento. Per coloro che decedono in seguito a ferite, sarà sempre detto ″ morto in seguito a ferite ″, per distinguerli dai morti per malattie. D’ordine di S.M. il RE Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito L. CADORNA». Cfr. R. ESERCITO

ITALIANO COMANDO SUPREMO, UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE Ordinamento e Mobilitazione, N° 1468 di PROTOCOLLO R.S., ADDI’, 15 luglio 1915, OGGETTO: Distinzione tra ″

uccisi ″ e ″ morti ″, ivi). Per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema era previsto che alla fine del mese

di febbraio del 1916 fossero chiusi tutti i registri degli atti di morte tenuti dai vari enti mobilitati, comprendendovi i decessi che si fossero verificati fino «alle ore 24 del 29 febbraio 1916». Per la chiusura di questi registri, l’ufficiale incaricato della loro tenuta doveva adottare la seguente dizione: « ″ In seguito

all’entrata in vigore della nuova – Istruzione intorno agli atti di morte in guerra – approvato con D.L. in data . . . N. . . ., dichiaro chiuso il presente registro, contenente N. . . atti di morte, per ordine del Ministero della guerra in data 9 febbraio 1916». I registri così chiusi venivano subito e direttamente

trasmessi alla Direzione generale leva e truppa del Ministero della guerra. Una volta chiusi e trasmessi i registri, tutte le unità mobilitate dovevano «impiantare un nuovo registro conforme al modello 146 della

nuova Istruzione e cominciare ad iscrivervi i decessi che si verificheranno dall’ora zero del 1° Marzo 1916, con l’avvertenza che il primo atto di morte inscritto dovrà portare il numero successivo a quello dell’ultimo atto contenuto nel registro già chiuso. Per tutti i decessi verificatesi fino alle ore 24 del 29 febbraio i corpi, reparti e servizi invieranno con le norme consuete a questa Intendenza generale, per il tramite delle Intendenze d’armata, l’abolito elenco Mod. 148 con i relativi documenti annessi. Tale invio dovrà essere fatto con la massima sollecitudine, in modo che al 15 Marzo p.v. al più tardi, siano liquidate tutte le pratiche inerenti al vecchio sistema». Cfr. R. ESERCITO ITALIANO INTENDENZA

GENERALE – Sezione Commissariato, Zona di guerra, addì 17 febbraio 1916, N. 3913 di protocollo

C.D., OGGETTO: Nuova Istruzione intorno agli atti di morte in guerra, Fondo B-3 Intendenza Generale e

Intendenza 4a Armata, Intendenze Armate 1913 – 1920, b. 63, fasc. 186 Pratiche soldati deceduti 22

nonché l’Intendenza generale e le intendenze d’armata e anche ogni corpo di truppa, avevano l’obbligo di istituire i registri degli atti di morte e di nascita, rispettivamente mod. 146-A e mod.145 del catalogo, per iscrivervi gli atti di morte e gli atti di nascita relativi ai militari e alle altre persone che ne facevano parte o ne dipendevano140. Uguali registri dovevano essere tenuti per l’iscrizione degli atti di morte e di nascita che riguardavano il rispettivo personale e le persone che vi fossero addette o al seguito, da ogni battaglione autonomo o gruppo di artiglieria, da ogni compagnia alpini e da ogni sezione carabinieri e, in generale, da ogni reparto destinato nella formazione di guerra ad agire distaccato dal proprio corpo141. Gli ospedali da campo e le sezioni di sanità dovevano anch’esse tenere un uguale registro per iscrivervi gli atti di morte delle persone ricoverate. Alle medesime registrazioni erano tenuti gli ospedali ordinari e i depositi di convalescenti eventualmente istituiti in territorio nemico occupato

140

In dipendenza delle disposizioni contenute nella nuova Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di

nascita ed ai testamenti in guerra, il Ministero della guerra ritenne necessario regolare con criteri esatti ed

uniformi l’iscrizione a matricola delle variazioni concernenti le morti avvenute in guerra. I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, mano mano che ricevevano gli estratti autentici degli atti di morte

mod. 146-B e i verbali di decesso mod. 147, provvedevano affinché nei ruoli modello 63, 71-A e 71-B,

negli stati di servizio e nei fogli matricolari degli ufficiali, sottufficiali e truppa e degli impiegati civili, cui si riferivano i documenti, fossero iscritte le rispettive variazioni di decesso adottando le seguenti formule: ʺa) per coloro che siano deceduti in combattimento: Morto in combattimento in. . . (indicare la località in cui ebbe luogo il combattimento, quale risulta dall’atto di morte e dal verbale mod. 147) come

da atto di morte inscritto al n. . . .del registro degli atti di morte del. . . .(indicare il corpo

incaricato della tenuta del registro) lì. . . (data della morte); b) per coloro che siano deceduti nei luoghi di cura in seguito a ferite riportate per fatto di guerra: Morto in. . . (indicare il luogo di cura, quale risulta dall’atto di morte) in seguito a ferite riportate per fatto di guerra, come da atto di morte

inscritto al n. . . del registro degli atti di morte del. . . .(indicare il corpo incaricato della

tenuta del registro) lì. . . (data della morte); c)per coloro che siano deceduti per malattia: Morto per

malattia in. . . (indicare il luogo di cura, quale risulta dall’atto di morte) come da atto di morte inscritto al n. . . del registro degli atti di morte del. . . .(indicare il corpo incaricato della

tenuta del registro) lì. . . (data della morte). Le formule sostituivano quelle prescritte dai n. 220 della tabella I e 378 della tabella II, annesse al regolamento per le matricole. Per gli ufficiali e gli impiegati civili, le autorità militari, dopo aver comunicato alla Divisione matricole del Ministero con appositi elenchi mod. 54 le variazioni di decesso inscritte sugli stati di servizio, continuavano a tenere questi documenti nei propri archivi allegandovi i relativi estratti mod. 146-B e verbali mod. 147. Per i sottufficiali e i militari di truppa invece (1^, 2^ e 3^ Ct.), le autorità militari, dopo la iscrizione a matricola delle variazioni di decesso inviavano ai competenti distretti i fogli matricolari mod. 59 insieme ai rispettivi estratti mod. 146-B e verbali mod. 147. Ricevuti i fogli matricolari con i relativi allegati, i comandi dei distretti inscrivevano sui ruoli matricolari le variazioni di decesso con le stesse formule e trasmettevano al Ministero divisione matricole mediante appositi elenchi, i fogli matricolari mod. 59 dei sottufficiali e dei militari di truppa (1^, 2^ e 3^ categoria). Nell’ottemperare alle disposizioni, i comandi dei depositi, dei centri di mobilitazione e dei distretti, davano la precedenza alla sistemazione della matricola degli ufficiali, dei sottufficiali di carriera e dei graduati di truppa e degli impiegati civili, considerato che per la istruttoria delle domande di pensione prodotte dalle famiglie dei militari di truppa deceduti in guerra che non rivestivano alcun grado, la Corte dei conti non esigeva di massima i relativi fogli matricolari. Per sistemare la matricola di quei militari e impiegati civili deceduti in guerra anteriormente al 1° marzo 1916, ma per i quali i comandi dei rispettivi depositi o centri di mobilitazione non avevano avuto modo di inscrivere a matricola le variazioni di decesso, il Ministero interessava le autorità militari affinché provvedessero alla compilazione di appositi elenchi conformi al modello annesso alla circolare. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA, GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 15^, 11 marzo 1916, N. 153. – MATRICOLA. – Variazioni matricolari pei militari del R. esercito e gli impiegati civili addettivi, deceduti in guerra. – (Direzione generale leva e truppa). – 11 marzo 1916, Fondo Ministero

della Guerra, Circolari 1915 – 1919, fasc. Ministero, AUSSME.

dall’esercito142. Ogni frazione di truppa distaccata solo in via temporanea dal proprio corpo doveva tenere un registro provvisorio per iscrivervi gli atti che interessavano lo stato civile del proprio personale e per le altre persone che vi fossero addette. Sul frontespizio di tale registro doveva essere trascritta in caratteri grandi la dizione «Provvisorio» e, al ritorno della truppa al corpo o reparto dal quale era stato distaccato, il registro doveva immediatamente essere rimesso al comandante per essere da questi allegato ai documenti del registro principale143. I registri degli atti di morte e di nascita, secondo la durata della campagna, potevano essere formati ciascuno da uno o più fascicoli. Essi dovevano essere numerati progressivamente pagina per pagina e vidimati in ciascun foglio: i registri redatti dagli uffici d’amministrazione di ogni comando o intendenza dai rispettivi capi di stato maggiore o comandante di corpo; quelli invece redatti dai battaglioni autonomi o gruppi di artiglieria dai rispettivi comandanti di battaglione, gruppo, compagnia o frazione di truppa; i registri, infine, redatti negli ospedali da campo e nelle sezioni di sanità, dovevano essere vidimati dai rispettivi medici direttori144. Redatti in carta libera, i registri degli atti di morte e di nascita dovevano essere tenuti con la maggior chiarezza e precisione possibile, senza cancellature o abrasioni di sorta145. Le funzioni di ufficiale dello stato civile per la tenuta dei registri erano affidati all’ufficiale di amministrazione o a chi era chiamato a farne le veci in servizio presso i corpi, i comandi, le intendenze, gli ospedali, le sezioni di sanità, nonché presso i battaglioni autonomi o reparti equivalenti, mentre erano invece affidati al rispettivo comandante o capo ufficio, ovvero ad un ufficiale a tale scopo delegato, presso le frazioni di truppa ed uffici che non avevano un ufficiale incaricato dell’amministrazione. Gli atti dovevano essere inscritti sul relativo registro secondo il numero d’ordine progressivo e senza alcuna interruzione tra l’uno e l’altro numero. Tanto la data dell’iscrizione quanto l’anno, il mese, il giorno e l’ora della morte, o della nascita, o qualunque altro dato, dovevano essere espresse non in cifre numeriche, ma tutte in lettere alfabetiche. Nel riempire a penna i vani della modulistica, non dovevano

142 Parallelamente al registro degli atti di morte, veniva impiantato, anche per i treni e le navi ospedale, il

Registro dei defunti. Compilato sulla scorta del Regolamento del Servizio Sanitario in guerra, parte II (n. 38 e 49) – N. 476 del Catalogo (R. 1915), questo registro serviva per gli ospedali militari e le infermerie di

presidio, ed in tempo di guerra anche per gli ospedali da campo e gli altri congeneri stabilimenti sanitari di campagna. Esso doveva essere tenuto con la massima precisione, senza cancellature e raschiature, e con le date dei decessi trascritte interamente in lettere. Alla fine di ogni trimestre il registro veniva verificato e firmato dal direttore dello stabilimento. Le iscrizioni nel registro venivano effettuate sulla scorta dei

biglietti d’entrata presso gli stabilimenti sanitari di campagna, per mezzo dei libretti personali dei defunti

e delle deposizioni dei compagni. Per gli sconosciuti, nella colonna numero 4 del registro, venivano annotati, ove possibile, i contrassegni personali. Nella colonna 7 del registro, invece, venivano indicate le malattie o ferite cui si attribuiva il decesso, giusta la dichiarazione che ne faceva il medico di guardia. Se il deceduto aveva fatto testamento, di esso se ne faceva menzione nella colonna numero 10 del registro, usando la formula «Ha fatto testamento lì…..rogato N.N. notaio in…..», oppure con altra formula equivalente. I militari che venivano trasportati cadaveri negli ospedali, a bordo dei treni o delle navi ospedale, erano anch’essi annotati sul registro, facendo cenno della speciale circostanza di trasporto nell’apposita colonna numero 10. Per i decessi che avvenivano in seguito a ferite o a malattie, specialmente contagiose, che si potevano ritenere contratte per causa di servizio, sempre nella colonna 10 del registro venivano inscritte tutte quelle annotazioni che potevano servire a constatare i fatti sui quali avessero più tardi a trovare fondamento i diritti conferiti dalle leggi ai parenti dei defunti. Cfr. C.R.I. TRENI OSPEDALI, fasc. TRENO ATTREZZATO N. 30 – UFFICIO DI MAGGIORITA’, Registro dei

defunti dal 28 novembre 1918 al 10 febbraio 1919, AAO - COGOC.

143 Cfr. artt. 3-4, d.lt. n. 109, cit. 144 Cfr. art. 5, d.lt. n. 109, cit. 145 Cfr. art. 6, d.lt. n. 109, cit.

essere fatte abbreviazioni e dovevano essere evitate le cancellazioni e le postille. In caso di necessità, le cancellazioni dovevano essere effettuate in modo che comunque potesse leggersi quanto era stato cancellato, mentre le postille potevano essere recate non in margine, ma ai piedi dell’atto e prima delle firme, dopo le quali non era lecito aggiungerne altre. Ogni atto, oltre che dall’ufficiale incaricato della tenuta del registro, doveva essere firmato dalle persone che attestavano la morte o la nascita. Nel caso di estratti di atti di morte, era invece sufficiente che i medesimi fossero firmati dall’ufficiale che compilava l’estratto, con il visto della persona chiamata alla legalizzazione formale dell’atto stesso, identificato nel comandante di corpo o frazione di corpo, o capo ufficio146. Negli atti non potevano essere inserite ulteriori annotazioni, se non quelle prescritte. I testimoni richiesti per la redazione degli stessi dovevano essere scelti, per quanto possibile, tra i maschi e tra i maggiorenni. Nei casi di morte violenta non causata da un fatto di guerra, o avvenuta nelle prigioni o in case d’arresto, o ancora per esecuzione di sentenza di morte147, nessuna menzione di tali circostanze veniva effettuata nei registri. Nel caso di morte violenta, e quando le circostanze lo consentivano, non si faceva luogo alla tumulazione del cadavere, prima che l’autorità giudiziaria avesse proceduto agli adempimenti di competenza148. Mano a mano che venivano riempiti, i fascicoli dei registri, custoditi in un luogo sicuro e posto sotto chiave, venivano immediatamente chiusi con la dichiarazione dell’ufficiale incaricato della tenuta dei registri. Dalla dichiarazione doveva constare il numero degli atti in

146 Cfr. artt. 7-8, d.lt. n. 109, cit. Nel 1917, la Croce Rossa Italiana ebbe la facoltà di ricevere dalle

omologhe organizzazioni straniere gli atti di morte riguardanti i militari prigionieri o caduti sul campo. Delle firme presenti in tali atti la legalizzazione poteva essere fatta dagli ufficiali della stessa Croce Rossa in Italia, se queste firme appartenevano a delegati di Croci Rosse straniere e fossero conosciute dall’ufficiale legalizzante. Gli atti di morte ricevuti e legalizzati dovevano essere trasmessi dalla Croce Rossa Italiana al Ministero della guerra o a quello della marina, a seconda che si trattasse di militari