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CAPITOLO III. SALME E AMMINISTRAZIONE MORTUARIA NEL DOPOGUERRA

3.4 Regolamentazione e prassi amministrativa della restituzione

Nel gennaio del 1922 fu finalmente approvato il regolamento attuativo per il trasporto gratuito delle salme, pubblicato nel febbraio successivo dello stesso anno362. Firmato d’intesa tra il ministro della guerra, dell’interno, della marina, delle colonie, del tesoro, dei lavori pubblici, dell’industria e degli affari esteri, lo Stato assumeva a suo carico, su richiesta delle famiglie, il trasporto di tutti i militari del R. esercito e della R. marina che erano deceduti, per ferite, in conseguenza della guerra mondiale. Il provvedimento era esteso al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio dichiarato già zona di guerra. Il trasporto aveva luogo soltanto per i cimiteri del Regno e, per quanto atteneva ai trasporti dall’estero, essi erano dunque subordinati agli accordi da convenirsi con gli altri Stati. La concessione del trasporto gratuito comprendeva l’esumazione della salma; la chiusura in una cassa speciale impermeabile o in altra di legno, se la salma era già chiusa in una cassa di zinco; il trasferimento alla stazione di carico od al punto di imbarco; il trasporto per ferrovia, per via mare o con altri mezzi fino alla stazione ferroviaria, o allo scalo marittimo o lacuale più vicino al cimitero di destinazione delle salme. La direzione del servizio di trasporto dei feretri era affidata alla Direzione centrale del servizio sanitario militare del Ministero della guerra. Essa vi avrebbe provveduto, presi gli opportuni accordi con il Ministero dell’interno e sentita,

360 Cfr. ivi, art. 9, p. 1482.

361 Le operazioni di recupero vennero formalizzate con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

Regno d’Italia della legge n. 1074 dell’11 agosto 1921 (v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 39a, 26 agosto 1921, N. 453. – DISPOSIZIONI VARIE. –

Legge n. 1074, relativa al trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra. – (Direzione centrale del

servizio sanitario militare). – 11 agosto 1921. – (Gazzetta ufficiale n. 197, del 20 agosto 1921), AUSSME), resa operativa però solo con il Regio decreto n. 30 del 19 gennaio 1922, che approvò il regolamento per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, e il Regio decreto n. 31 del 19 gennaio 1922, che procedeva alla sistemazione contabile per tale operazione. Il Regio decreto n. 507 del 4 marzo 1923, infine, disponeva il trasporto, a carico dello Stato, delle salme stesse. Cfr. Disegni e proposte

di legge e incarti delle commissioni (1848 – 1943), 203.203. Ministro della guerra, Rodinò di Miglione, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, Giolitti, ministro della marina, Sechi, ministro delle colonie, Rossi, ministro dei lavori pubblici, Peano, ministro del tesoro, Bonomi, ministro

dell'industria e del commercio, Alessio.

"Trasporto delle salme dei caduti in guerra", vol. 1038, pp. 613-655, ASCD. A seguito del varo della

legge n. 1074 dell’11 agosto 1921, nel marzo del 1923 fu stabilito che i trasporti, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra, avrebbero avuto inizio il 10 aprile dello stesso anno e sarebbero stati eseguiti gradualmente, per zone e collettivamente. Cfr. MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 16a, 30 Marzo 1923, N. 165. – DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n.

507, che fissa la data d’inizio del trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, di cui alla legge 11 agosto 1921 n. 1074. – (Direzione centrale del servizio sanitario militare). – 4 marzo 1923. – (Gazzetta

ufficiale n. 66, del 20 marzo 1923), Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc.

Carteggio vario, AUSSME.

362 Cfr. REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 30 che approva il regolamento per il trasporto gratuito

delle salme dei caduti in guerra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 9 febbraio

1922, n. 33(v. pure MINISTERO DELLA GUERRA – GIORNALE MILITARE UFFICIALE, Dispensa 6a, 9 Febbraio 1922, N. 55. – 19 gennaio 1922. – DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 30, che approva

il regolamento pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra; 56. – 19 gennaio 1922. – DISPOSIZIONI VARIE. – R. decreto n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, Fondo Ministero della Guerra, Circolari 1920 – 1923, fasc. Carteggio vario, AUSSME).

ove fosse occorso, la Commissione nazionale per la cura e le onoranze dei caduti in guerra, per il tramite della propria divisione amministrativa, debitamente integrata, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia pure a carattere avventizio. La vigilanza tecnico-sanitaria sull’andamento del servizio era anch’essa esercita tra i due ministeri competenti, della guerra e dell’interno363. Al Ministero della guerra erano attribuite ovviamente le maggiori competenze e responsabilità. Esso doveva provvedere al servizio di trasporto delle salme sepolte nel già territorio di guerra della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina, delle provincie di Udine, Belluno, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova, Verona e parte di quelle di Bergamo, Brescia e Mantova, grazie all’opera dell’Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra, con sede a Udine, istituito con il decreto ministeriale del 10 marzo 1920. Presso lo stesso Ufficio, poteva essere istituita un’apposita sezione, con del personale che sarebbe stato stabilito dal Ministero della guerra, d’accordo con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in relazione alle necessità contingenti, fatto sempre salvo il principio dell’esclusione di qualsiasi assunzione di nuovo personale, anche avventizio. Il Ministero della guerra doveva poi provvedere al servizio del trasporto delle salme sepolte nel restante territorio del Regno, per il tramite della collaborazione dei comuni, e direttamene al servizio di trasporto delle salme sepolte all’estero e nelle colonie, avvalendosi di quegli organi e di quei mezzi che secondo le circostanze sarebbero stati riconosciuti necessari, fermo restando gli accordi preventivi che dovevano essere presi con i Governi esteri e con il Ministero delle colonie364. La concessione del trasporto gratuito delle salme spettava ai congiunti del caduto secondo il seguente ordine di priorità: ascendenti; discendenti; vedove; fratelli e sorelle. Le domande relative dovevano essere presentate nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento365. Per le salme che sarebbero state identificate dopo quella data, il termine di sei mesi sarebbe decorso dalla data della comunicazione dell’avvenuta identificazione. Le domande dovevano essere redatte su stampati conformi all’allegato accluso al regolamento, fornite gratuitamente dai comuni e corredate da un estratto in carta libera dell’atto di morte del caduto, dal quale doveva risultare chiaramente che il decesso era avvenuto in seguito a ferite o a malattia, nonché, ove fosse stato il caso, dalla dichiarazione di rinuncia alla priorità circa la restituzione della salma366. I sindaci dei comuni di residenza delle famiglie che presentavano la richiesta di restituzione, dovevano accertare l’identità del richiedente, la sua relazione di parentela con il caduto e il suo diritto di priorità alla restituzione della salma. Essi dovevano rilasciare una dichiarazione attestante che la salma poteva essere ricevuta nel cimitero del proprio comune, se era quello nel quale era stato chiesto il trasferimento, e trasmettevano poi in piego raccomandato la domanda di richiesta al prefetto della Provincia di cui il comune

363 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 1-3. 364 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 4.

365 Il termine utile per la presentazione delle domande fu poi prorogato sino al 31 dicembre 1922: «Si

informano i Sindaci della Provincia e gli interessati che il termine utile per le istanze per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra è stato prorogato al 31 dicembre corrente anno. Gli stampati per le istanze vengono forniti dalla Prefettura su richiesta dei signori Sindaci. Il Prefetto - LUALDI». Cfr.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO, ANNO IX. – N. 21-22, 1-30 Novembre 1922, 138. Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (C.P. 29 ottobre 1922 n. 4547

diretta ai Sindaci), p. 254.

366 La rinuncia alla priorità doveva risultare da una dichiarazione scritta redatta dalla persona cui spettava

la priorità, della quale il sindaco doveva accertarne debitamente l’autenticità. Cfr. Regio decreto 19

faceva parte, che doveva accusarne ricevuta. Qualora la salma fosse stata trasferita nel cimitero di un comune diverso da quello in cui risiedeva il richiedente, il sindaco al quale era stata presentata la domanda la inviava, previa l’esplicazione degli accertamenti di sua diretta competenza, al sindaco del comune che avrebbe ricevuto la salma, al quale pertanto spettava il rilascio della dichiarazione che la salma poteva essere ricevuta nel proprio comune e la stessa trasmissione al prefetto o al commissario generale civile della propria Provincia, che accusava poi ricevuta al sindaco al quale la domanda era stata in origine presentata367. Per i trasporti dal già territorio di guerra, i prefetti e i commissari generali civili nel cui territorio di giurisdizione si trovava la salma, una volta ricevuta la domanda, emettevano, in esenzione di tassa di bollo o di concessione governativa, il decreto di autorizzazione al trasporto368 e trasmettevano poi il decreto stesso e tutti i documenti relativi all’Ufficio centrale di Udine. L’Ufficio centrale, ricevute le domande, le classificava e le suddivideva fra le regioni in cui le salme si trovavano, secondo il calendario stabilito dai piani di lavoro. I trasporti erano organizzati per zone, e in ogni zona avevano possibilmente la precedenza le salme la cui morte risaliva alla data più antica. I trasporti delle salme sepolte in zone montuose venivano eseguiti se la stagione era clemente e dunque in grado di consentirli. Per mezzo di avviso pubblico il Ministero della guerra rendeva noto come i trasporti si sarebbero svolti369. Alle esumazioni doveva sempre essere presente un ufficiale delegato dall’Ufficio centrale di Udine e in rappresentanza della famiglia il cappellano militare, ovvero un ufficiale quando la famiglia ne avesse fatto espressa richiesta. Doveva inoltre essere presente anche l’ufficiale sanitario comunale, al quale venivano corrisposte le indennità dovute al suo esercizio attraverso l’Ufficio centrale, mentre nessun altro compenso spettava ai comuni per le esumazioni370. Il trasporto delle salme doveva essere effettuato con casse speciali di legno, della misura normale, preparate a cura dell’Ufficio centrale di Udine e fornite a spese dello Stato. Le pareti interne delle casse dovevano essere spalmate di catrame o di altra vernice impermeabile e le salme dovevano essere circondate di materiale assorbente, segatura di legno o torba, debitamente distribuito e compresso. All’esterno, e lungo le commessure, dovevano essere applicate delle liste di zinco, o di ferro zincato o di latta. Per assicurare nel miglior modo la perfetta tenuta delle casse, tra il coperchio e il margine superiore di esse, doveva essere applicato un nastro adesivo. Le salme dovevano essere avvolte, all’occorrenza, in un sudario impermeabile. Sopra ogni cassa doveva essere applicata una targa portante le generalità del defunto, il corpo cui apparteneva e il luogo di ultima destinazione del feretro371. Dai cimiteri alle stazioni di carico o ai punti d’imbarco, il trasporto delle salme veniva eseguito con i mezzi più appropriati, opportunamente adattati per la circostanza. Per le eventuali soste delle salme nelle stazioni di carico o nei punti d’imbarco dovevano essere preparate camere

367 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 5-6. Il sindaco del comune al quale veniva

presentata la domanda e nel cimitero del quale doveva inumarsi la salma da trasportare completava e firmava sia la dichiarazione con la quale egli riconosceva l’identità del firmatario della richiesta, sia la dichiarazione che il cimitero del suo comune era in condizione di ricevere la salma del militare caduto. Nel caso, invece, in cui la salma fosse dovuta essere inumata nel cimitero di un altro comune, egli completava e firmava solo la prima dichiarazione, dovendo la seconda essere completata e firmata dal sindaco del comune nel cui cimitero doveva inumarsi la salma. A quest’ultimo, inoltrava quindi la domanda di richiesta, ai sensi dell’art. 6 del regolamento. Sul punto, cfr. ivi, Allegato n. 1, nota n. 5.

368 Cfr. Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448, art. 25. 369 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 8-10.

370 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 11. 371 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 12-13.

mortuarie provvisorie, anche in baracche. I trasporti delle salme dovevano essere sempre scortati e la scorta veniva alimentata dall’Ufficio centrale di Udine con il personale a propria disposizione372. Il trasporto delle salme dall’ultima stazione ferroviaria o dal punto di sbarco di arrivo fino al cimitero comunale, il loro accompagnamento funebre e la loro definitiva sistemazione dovevano essere effettuati a cura delle amministrazioni comunali, sempreché la famiglia o altro ente da questa autorizzato non vi provvedesse direttamente. Nel primo caso sarebbero stati corrisposti ai comuni i compensi previsti dalla legge istitutiva del trasporto gratuito373; quando però la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo o lacuale non si fossero trovati nel territorio del comune di esumazione o di definitiva inumazione, il prefetto, se il comune ne avesse fatto richiesta, sarebbe stato chiamato in causa per stabilire, in relazione all’onere del trasporto, un congruo aumento sul contributo previsto dalla norma della legge istitutiva374. Per i trasporti dal restante territorio del Regno, il prefetto della Provincia nel cui territorio si trovava il comune dove fosse esistita la salma da trasportarsi, appena ricevuta la domanda ed emesso il decreto di autorizzazione, avvertiva il comune nel cui cimitero si trovava la salma. Il comune doveva dunque provvedere a tutte le operazioni inerenti alla esumazione; alla chiusura della salma in una cassa impermeabile; all’apposizione della targa e al trasporto alla stazione di carico o punto d’imbarco, nonché al caricamento sul carro ferroviario o sulla nave di trasporto. Per tutte le spese relative venivano corrisposti dallo Stato ai comuni i contributi stabiliti in esecuzione della legge istitutiva ed il rimborso delle spese375. Alla scorta di questi trasporti dovevano provvedere i locali o i più prossimi comandi di presidio, in base a preventivi accordi con il comune di partenza376. Per il trasporto delle salme per via ferroviaria, di concerto tra la Direzione centrale del servizio sanitario militare del Ministero della guerra, il servizio movimento e traffico della Direzione generale delle ferrovie dello Stato e la Direzione delle ferrovie concesse all’industria privata, doveva essere stabilito il quantitativo massimo complessivo dei trasporti di salme che poteva essere eseguito giornalmente in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell’ex zona di guerra e dalle stazioni nell’interno del Regno. Per i trasporti in partenza dalle stazioni comprese nel territorio dell’ex zona di guerra, l’Ufficio centrale di Udine prendeva preventivi accordi con la divisione movimento e traffico o delegazione dell’esercizio delle ferrovie dello Stato, oppure con le direzioni delle ferrovie private, per stabilire le stazioni di carico delle salme ed il quantitativo di trasporti che giornalmente potevano eseguirsi da ciascuna stazione. Per la esecuzione dei trasporti la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e le Direzioni delle ferrovie private stabilivano appositi itinerari, utilizzando i treni viaggiatori, esclusi i diretti e i direttissimi, e i treni merci che erano ritenuti più opportuni per la rapidità dei trasporti. A questi treni venivano accodati i carri contenenti le salme, nel numero che veniva stabilito per ciascun treno. Potevano inoltre essere attivate delle speciali tradotte, quando lo consentivano il numero delle salme da trasportare dai singoli cimiteri di guerra, anche a destinazioni diverse, per una stessa direzione377. L’Ufficio centrale di Udine doveva fare la richiesta dei carri occorrenti ai trasporti, con un anticipo di almeno otto giorni sulle operazioni, alle divisioni movimento e traffico di Milano e Venezia ed alle delegazioni

372 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 14-15. 373 Cfr. Legge 11 agosto 1921, n. 1074, art. 8.

374 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., art. 16. 375 Cfr. Legge 11 agosto 1921, n. 1074, art. 8, co. 2.

376 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 16-19. 377 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 20-21

esercizio di Trento e Trieste, ovvero alle direzioni delle ferrovie private, mediante un’apposita richiesta conforme al modello allegato al regolamento. Ciascun carro doveva di norma contenere tutte quelle salme che sarebbe stato possibile caricarvi per completare il carico, purché le salme fossero partite e dirette ad una stessa stazione. I militari incaricati della scorta prendevano posto nelle carrozze dei treni viaggiatori. Nei treni merci che venivano utilizzati per il trasporto delle salme venivano attrezzate apposite vetture per le scorte; in caso di assoluta impossibilità, le scorte erano autorizzate a prendere posto nel bagagliaio dei treni378. Se si fosse verificato un qualche incidente lungo il viaggio delle salme, per il quale non poteva più essere seguito l’itinerario prestabilito, il capo della stazione ferroviaria doveva darne immediato avviso telegrafico all’Ufficio centrale di Udine o al sindaco del comune di partenza del trasporto. Ogni carro doveva essere accompagnato dagli ordinari documenti per il trasporto a grande velocità e dalle note di spedizione, alle quali era allegata una speciale richiesta per l’esecuzione del trasporto in conto corrente. Sui documenti di trasporto doveva figurare come mittente o speditore l’Ufficio centrale di Udine e come destinatario o ricevente il sindaco del comune al quale il trasporto era diretto379. Nei casi in cui i trasporti non potevano essere destinati direttamente ai sindaci dei comuni di definitiva tumulazione delle salme, poiché non esisteva continuità di comunicazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, servizi cumulativi o di corrispondenza, il sindaco del comune dove veniva a trovarsi la continuità del trasporto doveva figurare come destinatario della spedizione e provvedere a sue cure per il successivo inoltro della salma al luogo di definitiva sistemazione. Il sindaco si rivolgeva in questo caso al locale comando di presidio, affinché fornisse i mezzi occorrenti al trasporto dei feretri alla più prossima amministrazione vettrice, anticipando le relative spese che sarebbero poi state rimborsate dal Ministero della guerra, sulla base della presentazione di particolari note di spesa. Per conseguire una migliore semplificazione e normalizzare l’esecuzione dei trasporti, L’Ufficio speciale delle ferrovie del Ministero dei lavori pubblici curava di promuovere utili intese tra l’amministrazione delle ferrovie dello Stato e le amministrazioni delle ferrovie private, per l’estensione anche ai feretri della fornitura dei servizi cumulativi e di corrispondenza già esistenti, in via del tutto eccezionale e transitoria, stabilendone di comune intesa le modalità e concorrendo a facilitare la conclusione di equi accordi in materia di compensi per l’effettuazione dei servizi380. Il carico delle salme veniva eseguito a cura dell’Ufficio centrale di Udine e lo scarico e il ritiro a cura del comune destinatario del trasporto. A richiesta delle famiglie interessate l’autorità destinataria del trasporto poteva incaricare delle formalità ferroviarie per il ritiro delle salme le famiglie stesse. L’Ufficio centrale di Udine avvisava telegraficamente il sindaco del comune di destinazione di ogni partenza di salme ad esso dirette e il comune a sua volta ne dava avviso alle famiglie interessate. Identica comunicazione veniva fatta ai prefetti e ai commissari generali civili, nel territorio di giurisdizione nel quale si trovava il comune interessato. Il capo della stazione destinataria, subito dopo l’arrivo di ciascun trasporto di salme, ne dava sollecito avviso al destinatario del trasporto. Il ritiro delle salme doveva avvenire entro 24 ore da questo avviso. Trascorso tale termine, senza che il ritiro delle salme fosse avvenuto, il capo- stazione ne informava il prefetto della Provincia o il sottoprefetto del circondario cui il

378 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 22-24. 379 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit., artt. 25-28. 380 Cfr. Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 30, cit, artt. 29-30.

comune apparteneva, per l’adozione dei provvedimenti del caso381. Per i trasporti delle salme che si trovavano sepolte o tumulate nei cimiteri fuori dell’ex zona di guerra, valevano le stesse norme stabilite per i trasporti delle salme inumate nei cimiteri dell’ex zona di guerra, salvo alcune eccezioni: la richiesta per i carri veniva fatta secondo le modalità adottate per i trasporti ordinari dal sindaco del comune del luogo di partenza direttamente al capo della stazione dalla quale la salma doveva essere spedita; la richiesta speciale per il trasporto delle salme doveva essere firmata dal sindaco del luogo di partenza, il quale doveva figurare pure come mittente dei trasporti; gli avvisi telegrafici dovevano essere dati dal sindaco del comune di partenza delle salme382. L’Ufficio speciale delle ferrovie impartiva direttamente quelle istruzioni che riteneva più opportune, per garantire il più regolare svolgimento dei servizi di trasporto concessi all’industria privata. Qualsiasi reclamo che rifletteva il servizio delle salme sulle ferrovie