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Una volta individuato il possibile titolare dei diritti patrimoniali, è opportuno affrontare la tematica riguardante i diritti morali. Prima, però, di dedicarci a tale questione, si ritiene opportuno dare una qualificazione ai diritti in oggetto dal momento che, soltanto dopo aver appreso quali siano i diritti morali d’autore, sarà possibile adattare l’attuale previsione normativa - che si incentra sulla creazione di opere dell’ingegno da parte di persone fisiche - all’ipotesi in cui i trovati artistici siano, contrariamente, posti in essere da robot.

I diritti morali210 sono i diritti esclusivi che la legge riconosce in favore

dell’autore a tutela della sua paternità e, cioè, il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa. Questi diritti sono esercitabili quando possa configurarsi, con la loro violazione, un pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. I diritti morali sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell’opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi. Sono, inoltre, illimitati nel tempo: dopo la morte dell’autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri211.

I diritti morali d’autore ricomprendono212: il diritto alla paternità dell’opera,

inteso come diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto in quanto creatore della sua opera, di cui può, in qualunque momento, rivendicarne la paternità, ai sensi dell’art. 20 L.d.A. Nell’ambito di questo diritto rientra anche la facoltà dell’autore di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo, conservando il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, in qualsiasi momento, la sua qualità di autore (art. 21 L.d.A.). L’autore

210 https://www.siae.it/it/diritto-dautore/diritti-morali/i-diritti-morali-0

211AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-ROMANO-SPADA, Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli Editore, quinta edizione, 43 ss.

può esercitare tale diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia con la pretesa che il proprio nome sia apposto sugli esemplari dell’opera o indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l’esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione, etc; il diritto di inedito: solo l’autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera, potendo anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti che l’abbiano autorizzata. Tale diritto si esaurisce con la pubblicazione dell’opera. Se l’autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto (art. 24 L.d.A.), che, secondo quanto dispone l’art. 11 L.d.A. può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato; il diritto di “pentimento” inteso come diritto di ritirare l’opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali (art. 142-143 L.d.A.), che possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico o religioso, sia le ipotesi in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore. Questo diritto trova applicazione anche solo riguardo a particolari versioni dell’opera e nel caso di opere derivate dall’originale. Il creatore dell’opera ha, comunque, l’obbligo di rimborsare le spese sostenute da coloro che abbiano acquistato i diritti di riproduzione, diffusione, esecuzione o rappresentazione dell’opera; diritto all’integrità dell’opera: l’autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la sua reputazione: chi crea un’opera ha il diritto di essere

giudicato dal pubblico per l'opera così come l'ha concepita e di conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza della stessa.

Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera, ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che ne possa cambiare la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico, come, ad esempio, l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di determinati prodotti.

La legge prevede espressamente i casi in cui l’autore non può opporsi alle modificazioni dell’opera (art. 22, comma 2 L.d.A.), e, cioè, nelle opere dell'architettura, laddove le modificazioni si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o quando l’opera sia stata già realizzata.

L’autore non può impedire l’esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione quando ne abbia avuto conoscenza e le abbia accettate (art. 22, comma 2 L.d.A.)213.

La disciplina appena esaminata risulta essere quella attualmente in vigore in riferimento alle opere dell’ingegno realizzate da esseri umani. La necessità di adeguare le attuali norme alle novità tecnologiche sembra essere, pertanto, davvero ineliminabile anche in relazione, infine, alla questione dei diritti morali d’autore su di un’opera dell’ingegno creata da una IA. Se, infatti, come si è detto, è possibile arrivare all’individuazione del soggetto titolare dei diritti patrimoniali d’autore, la ricerca del soggetto titolare dei diritti morali d’autore appare davvero ardua214.

213 AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-ROMANO-SPADA, op.cit. 214ATTOLICO, Profili giuridici delle opere dell’ingegno realizzate da intelligenze artificiali.

Nella specie, infatti, tali diritti, come sopra evidenziato, spettano esclusivamente all’autore in quanto si qualificano come personali e sono indisponibili, dal momento che non possono essere trasmessi dal titolare a nessun altro soggetto215.

Ne consegue, quindi, che solo ed esclusivamente l’autore dell’opera può ritenersi titolare di detti diritti.

Ora, poiché nel caso in esame, autore dell’opera dell’ingegno è una macchina dotata di IA, il “nodo”, che si viene a formare attorno alla titolarità dei diritti morali, risulta essere molto complesso da sciogliere. Da un lato, infatti, si ribadisce, il diritto morale, in quanto personale, si qualifica come diritto che afferisce, in maniera esclusiva, all’essere umano. In conseguenza di ciò, la macchina dotata di IA non può, evidentemente, soddisfare tale requisito dal momento che persona fisica non è e, mai, potrà esserlo216. Oltre, però, ad essere

un diritto personale, il diritto morale d’autore è anche un diritto indisponibile, caratteristica che ci impedisce di poter individuare, come nel caso dei diritti patrimoniali, un soggetto diverso dall’autore come titolare dello stesso. Tenuto conto di ciò, le soluzioni che si profilano sono due: o si considerano enucleate nel concetto di “persona” anche le macchine dotate di IA, soluzione che ci potrebbe consentire di attribuire al “soggetto elettronico” la titolarità dei diritti morali, oppure, nel caso contrario, le opere dell’ingegno create da IA dovrebbero essere considerate prive di titolari di diritti morali. Quest’ultima soluzione, senza

215 SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, 113 ss.

216 Si rinvia a quanto detto nel secondo capitolo a proposito dello statuto ontologico delle macchine dotate di IA.

dubbio, costituirebbe una significativa eccezione alla regola di cui agli artt. 20 e seguenti L.d.A. sopra richiamati.

Scegliere tra le due alternative proposte non è, senz’altro, semplice in quanto nel primo caso si dovrebbe capire in che modo l’IA potrebbe esercitare i suoi diritti morali mentre, invece, nella seconda ipotesi, si apporterebbe una deroga, di non poca importanza, agli articoli sopra richiamati.

Non si ritiene, però, al momento, prospettabile una soluzione, ulteriore e differente, da quelle precedentemente individuate. Non ci resta, pertanto, che aspettare quale, tra le due possibilità esposte, verrà presa in considerazione dal Legislatore nel momento in cui legifererà nella materia in oggetto. Le categorie giuridiche esistenti, ancora una volta, necessitano, inesorabilmente, di essere adattate al mondo dell’IA. I requisiti, infatti, della personalità e della indisponibilità dei diritti morali d’autore mal si conciliano con le esigenze poste dall’intelligenza artificiale. Si potrebbe anche pensare, ma in questo caso, molto probabilmente, si darebbe luogo ad una vera e propria rivoluzione in materia, di rendere i diritti morali d’autore afferenti alle opere dell’ingegno delle IA disponibili, così da consentirci di poter attribuire gli stessi ad una persona fisica, soluzione a cui siamo pervenuti in tema di diritti patrimoniali. Si presume, però, che tale soluzione in quanto, appunto, rivoluzionaria, non sarà probabilmente la prescelta del Legislatore. Verrebbe, infatti, meno, in questa maniera, una caratteristica dei diritti in questione considerata, da sempre, imprescindibile. I diritti morali, come visto, attengono alla personalità dell’autore e quindi, in

quanto tali, sarebbe difficile immaginare che un soggetto diverso dall’autore potesse esercitarli.