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Sviluppo dell’IA e problematiche conseguenti »

Come si è avuto modo di riscontrare, l’epoca in cui viviamo è costituita da un’innovazione tecnologica costante, complessa e dirompente. Per tale ragione gli interventi legislativi in materia si rendono necessari ma, nonostante ciò, si ravvisa una notevole difficoltà nel determinare il modo in cui strutturare tali interventi. Le autorità di regolamentazione possono trovarsi in una situazione in

81 Ibidem.

cui ritengono di dover optare per azioni non fondate, in quanto basate su fatti non sufficienti, oppure scegliere di non legiferare.

Le domande che, inevitabilmente, è doveroso porsi, sono tante: l'innovazione tecnologica dovrebbe essere incoraggiata, vietata o limitata in qualche modo? Quali norme o principi sostanziali dovrebbero essere adottati per raggiungere questo obiettivo normativo? Il compito di stabilire fatti sulle innovazioni tecnologiche può essere reso difficile dalla mancanza di un campione adeguato o di altri dati affidabili sugli effetti delle stesse di cui ancora, purtroppo, non si dispone. Tra l'altro, l’identificazione di fatti rilevanti o irrilevanti può anche essere distorta o influenzata in altro modo dalle preoccupazioni riguardanti gli interessi radicati sulle nuove tecnologie, commercialmente minacciose.

Donald Rumsfeld parla di "incognite sconosciute"82. In che senso? Con tale

espressione pone l’accento su un problema non indifferente che è legato alla mancanza di esperienza o di immaginazione nel prevedere quali possibilità negative possono essere associate ai nuovi sviluppi in campo tecnologico. A tale riguardo, i "fatti rilevanti"83 che costituiscono la base della regolamentazione

non saranno mai ovvi o risolti. La disciplina di qualsiasi nuova tecnologia dirompente sarà sempre reattiva e fondata su una base fattuale incerta e politicizzata. Nonostante questi problemi, un approccio alla regolamentazione basato sui “fatti” potrebbe aver funzionato relativamente bene in passato, quando i cicli di innovazione erano più lunghi rispetto ad oggi. I legislatori, infatti,

82 VERMEULEN-FENWICK-KAAL A.W., Regulation Tomorrow: What Happens when Technology is Faster than the Law? in https://www.ssrn.com/en/

avevano il tempo necessario per mettere in ordine i loro fatti prima di intervenire normativamente. A questo proposito si possono prendere come esempio le origini della moderna industria automobilistica. Karl Benz ottenne un brevetto per il motore a combustione interna nel 1879 e iniziò a produrre automobili non molti anni più tardi. Il motore di Benz, però, non interruppe l'industria dei cavalli e dei carri. Questo accadde solo molto più tardi, nel 1908, quando Henry Ford iniziò a produrre in serie il Modello T84.

Il ritmo più lento delle invenzioni tecnologiche spiega perché, fino a tempi relativamente recenti, il pubblico era felice di delegare le decisioni normative sulle nuove tecnologie ai politici basandosi sul parere scientifico degli esperti. C'era un grado relativamente alto di fiducia sia nel processo politico che nel metodo scientifico. Nel mondo di oggi, al contrario, la velocità incessante dei cambiamenti tecnologici implica che questo tipo di approccio risulta essere decisamente difficoltoso. La pressione del tempo significa che i “fatti”85 che

caratterizzano la nascita di una nuova tecnologia o altra innovazione potrebbero non esserci, oppure i regolatori possono semplicemente selezionare i fatti "errati", o almeno contestati o altrimenti irrilevanti, come base della regolamentazione.

Una problematica tutt’altro che irrilevante è determinata dallo sviluppo della robotica. In futuro, i robot potranno produrre nuove soluzioni ai problemi e così facendo creare output intangibili che potrebbero, almeno in teoria, essere

84 CASSESE, La rivoluzione del fordismo, in Il sole 24 ore, 7 agosto 2016 85 VERMEULEN-FENWICK-KAAL A.W., op. cit.

rilevanti per la proprietà intellettuale. Non solo, alcuni robot sono anche in grado di realizzare delle opere dell’ingegno quali dipinti, libri, composizioni di brani musicali. Ciò solleva domande interessanti sui limiti che caratterizzano l’attuale sistema di proprietà intellettuale. Oggetti, codici software o altre risorse create autonomamente da un robot sono idonei per la protezione apportata dai diritti della proprietà intellettuale? In caso di risposta affermativa quale potrebbe essere la protezione da accordare? Chi dovrebbe essere riconosciuto come proprietario di questi diritti? Il produttore? L'utente del robot? Il robot stesso? Alcuni paesi, ad esempio il Giappone e la Repubblica di Corea, stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di estendere i diritti alle macchine86. In

Nuova Zelanda la legge suggerisce che le opere originali, anche se create da software, robot o sistemi di intelligenza artificiale, sono protette dal Copyright

Act della Nuova Zelanda del 199487 . Tuttavia, tali lavori non appartengono al

robot o al sistema intelligente, ma alla persona che ha inventato o utilizzato il robot che ha creato il lavoro. In altri ordinamenti, come gli Stati Uniti, sembra improbabile che un lavoro creato da un robot possa beneficiare della protezione del copyright88. Stanno già emergendo, quindi, regole contraddittorie in ordine

alla protezione apportata dal diritto della proprietà intellettuale con riferimento alle opere dell’ingegno realizzate da robot tra le nazioni che stanno giocando un ruolo significativo nello sviluppo della robotica.

86 Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica A8-0005/2017

87 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0143/latest/DLM345634.html 88 www.copyright.gov

L’attribuzione della titolarità dei diritti patrimoniali, intesi come diritti di utilizzazione economica con riferimento alle opere dell’ingegno create da intelligenze artificiali, è una questione sulla quale ancora si discute, ma che è opportuno risolvere quanto prima visto che, come detto in precedenza, le opere dell’ingegno create da robot si presume che aumenteranno nel giro di poco tempo.

Chi dovrebbe assumersi la responsabilità morale, etica e legale per le azioni di robot sempre più onnipresenti? Dovrebbero farlo i produttori, i programmatori o gli utenti? A lungo andare, quando acquisiranno maggiori poteri di conoscenza e forse di consapevolezza, dovrebbero farlo anche i robot stessi?

Tuttavia, tracciare linee nette tra gli esseri umani e i robot in questo mondo in rapida evoluzione è difficile. Le più recenti tecnologie stanno offuscando la linea tra persone e strumenti, rendendo i robot “agentic” (cioè soggetti che si comportano come agenti umani senza assumere la responsabilità per le loro azioni o per le loro conseguenze), se non necessariamente agenti in senso stretto. Anche se i robot, attualmente, non sono in grado di superare il test legale della “mens rea” (l’intenzione di commettere un reato), appaiono comunque “responsabili” delle loro azioni nel vero senso della parola89. Un secondo grande

sviluppo nella robotica, che confonde ulteriormente il quadro, è l’incarnazione dell’intelligenza artificiale nella forma fisica, a volte umanoide, di macchine progettate per interagire direttamente con le persone.

89 THORNILL, La legge è uguale per tutti. Anche per i robot? in Il sole 24 ore, 2 settembre 2017

Henny Admoni, professore assistente presso l’Istituto di Robotica della Carnegie Mellon University, afferma che, storicamente, la maggior parte dei robot ha operato separatamente dagli esseri umani, svolgendo lavori monotoni, sporchi e pericolosi soprattutto in ambienti industriali. Attualmente, tutto questo sta cambiando velocemente con l’arrivo dei chat bot, droni e robot domestici. «Negli

ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un aumento di robot destinati ad entrare direttamente in contatto con le persone»90, dice la ricercatrice. Ciò ha stimolato

un nuovo campo accademico in rapida evoluzione conosciuto come “interazione uomo-robot” o “HRI”. I dipartimenti di robotica di università e aziende hanno assunto sociologi, antropologi, avvocati, filosofi ed esperti di etica per acquisire informazioni su come queste interazioni dovrebbero evolvere.

Nei capitoli che seguiranno si proverà a dare una risposta a queste innumerevoli e importanti domande soffermandosi, soprattutto, sia sulla riflessione riguardante l’opportunità o meno di considerare le macchine dotate di IA come costituenti una nuova categoria di soggetti di diritto, sia sulla possibilità di attribuire loro la titolarità dei diritti patrimoniali, morali, nonché la responsabilità in caso di plagio sulle opere da essi realizzate.

90Ibidem.

C

APITOLO

S

ECONDO

ROBOT: STATUTO ONTOLOGICO E SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Necessità di un intervento normativo. – 2. L’importanza della proprietà intellettuale nelle aziende. – 3. Aziende impiegate nella costruzione di robot dotati di IA. – 4. Proposta di risoluzione del Parlamento europeo. – 5. Persone fisiche e persone giuridiche. – 6. Statuto ontologico delle macchine dotate di IA. – 7. Soggetto elettronico: nuovo soggetto di diritto? – 8. Applicabilità della legge sul diritto d’autore alle opere dell’ingegno realizzate da intelligenze artificiali. – 9. Disciplina in vigore in altri Stati.

1. Necessità di un intervento normativo.

Come si è avuto modo di osservare nel precedente capitolo, i progressi nell’ambito della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e della robotica necessitano, quanto prima, di un intervento normativo dal momento che la disciplina attuale non è più in grado di risolvere problematiche che, nel momento in cui è stata emanata, non erano neanche immaginabili.

Lo sviluppo della robotica investe molti settori tra cui la medicina, l’ingegneria, l’informatica, la matematica e il diritto, citato per ultimo, ma non certo ultimo per ordine di importanza. Con riferimento proprio all’ambito giuridico, gli interrogativi che si pongono sono molti. In questa analisi, però, ci si soffermerà sulla questione attinente alla realizzazione di opere dell’ingegno da parte di robot dotati di intelligenza artificiale in rapporto all’attuale disciplina della Legge sul diritto d’autore che, come detto in precedenza, tutela soltanto le realizzazioni artistiche da parte di persone fisiche dotate di intelletto. È facile immaginare il motivo per il quale il legislatore del 1941 abbia fatto questa scelta dal momento che, all’epoca, nessuno mai si sarebbe aspettato che composizioni musicali, dipinti o raccolte di poesie potessero essere effettuate da entità diverse

rispetto all’Uomo. Da pochi anni a questa parte, però, ciò è divenuto possibile, ragione per cui il diritto non può non prendere in considerazione gli importanti cambiamenti che si sono verificati, che si verificano tutt’ora e che, si presume, continueranno ad esserci, sempre più numerosi, in futuro.

Si richiede, pertanto, l’intervento del legislatore che conferisca tutela non soltanto alle opere dell’ingegno realizzate da persone fisiche, ma anche a quelle create da androidi dotati di intelligenza artificiale, per le ragioni che verranno evidenziate in seguito.