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È possibile, adesso, provare ad individuare il modo in cui poter risolvere la questione attinente alla titolarità dei diritti patrimoniali dei trovati artistici, realizzati dai robot non prima, però, di aver fornito una definizione di tali diritti.

Ai sensi degli artt. 12 L.d.A. e 2577 c.c., i diritti patrimoniali si qualificano come i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, nonché di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa. Secondo quanto disposto dall’art. 19 L.d.A., i diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono, quindi, esercitabili

separatamente o congiuntamente e possono avere ad oggetto l’opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti194.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi (art. 107 L.d.A.; art. 2581 c.c.) ed hanno un limite temporale: durano, cioè, tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantacinquesimo anno dopo la sua morte (art. 25 L.d.A.).

I diritti patrimoniali sono costituiti dal: diritto di pubblicazione inteso come diritto esclusivo dell’autore di offrire la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del pubblico (art. 12, comma 1 L.d.A.). È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto d’autore (art. 12, comma 3 L.d.A.); diritto di riproduzione ovvero il diritto esclusivo di riprodurre l’opera. Tale diritto ha, ad oggetto, la moltiplicazione in copia dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo e con ogni procedimento di riproduzione (art. 13 L.d.A.); diritto di trascrizione: la legge sul diritto d’autore, infatti, tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, anche se sono espresse in forma orale, riconoscendo in favore dell’autore (art. 2, comma 1 L.d.A.) il diritto esclusivo di trasformarle in forma scritta o di riprodurle (art. 14 L.d.A.) a mezzo stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e altri mezzi di riproduzione; diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico: l’autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera in pubblico. Il contenuto di questo diritto si

concretizza nell’autorizzare e nel percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione comunque effettuate, sia a pagamento che gratuitamente, delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche o di qualsiasi altra opera che possa costituire oggetto di pubblico spettacolo ( art.15 L.d.A.); diritto di comunicazione al pubblico, inteso come diritto esclusivo dell’autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l’utilizzo di mezzi di diffusione a distanza (art. 16 L.d.A.), quali, ad esempio, la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione via cavo; diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera: in base a tale diritto, qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambiano la struttura o la forma, deve essere autorizzata dall’autore dell’opera; diritto di noleggio e diritto di prestito, ai sensi dell’art. 18-bis L.d.A., consistono nel diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere, per un periodo limitato di tempo e per un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto; diritto di seguito, come diritto dell’autore di un’opera d’arte o di un manoscritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita, successiva alla prima cessione, delle opere da parte dell’autore195.

Il creatore di un’opera dell’ingegno, quindi, è titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica e ha il diritto di beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa. Questo, naturalmente, per ciò che attiene alle opere

dell’ingegno, realizzate da persone fisiche dotate di intelletto. Bisognerà, però, adattare questa previsione al diverso caso in cui, autore dell’opera, sia un robot dotato di IA.

La questione attinente alla titolarità dei diritti patrimoniali sulle opere dell’ingegno realizzate da IA risulta essere complessa dal momento che, come già sottolineato, risulta oggettivamente impossibile poter considerare la macchina intelligente quale titolare di tali diritti196, almeno per il momento.

Occorrerà, pertanto, trovare una soluzione diretta a capire chi possa essere considerato titolare dei diritti di utilizzazione economica su un’opera creata da un robot e, conseguentemente, chi potrà beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa.

A tal fine, si ritiene possibile prospettare le seguenti ipotesi: 1. titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che ha inventato la macchina; 2. titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che abbia, in qualche modo, impostato le funzioni della macchina medesima, affinché quest’ultima potesse creare l’opera in questione; 3. titolare del diritto patrimoniale d’autore su di un’opera creata da una IA è il soggetto che, proprietario della medesima macchina ed indipendentemente da chi l’abbia impostata, abbia dato corso allo sfruttamento economico dell’opera stessa197.

196ATTOLICO, Profili giuridici delle opere dell’ingegno realizzate da intelligenze artificiali. 197 Ibidem.

La prima ipotesi è stata inserita soltanto per ragioni di completezza, dal momento che non sembra meritevole di essere presa in considerazione.

Il soggetto che ha meramente creato l’IA (si pensi al creatore di un software) - senza poi né organizzare le funzioni specifiche, affinché la stessa potesse realizzare una determinata opera, né dar corso ad alcuna utilizzazione economica di quest’ultima - non può, infatti, in alcun modo, pretendere di vantare i diritti in oggetto.

Si faccia riferimento al caso in cui un soggetto crei un software che consenta la realizzazione di opere di design. Non vi è dubbio che autore delle suddette opere sia, poi, colui che le realizza di fatto e non, di certo, colui che ha progettato il programma con cui tali opere sono state effettuate.

Ora, l’ipotesi di un’opera creata da una IA non risulta essere perfettamente identica, ma resta la riflessione di fondo che non sia sufficiente creare un

software per immaginare di diventare titolare dei diritti di sfruttamento

economico delle opere, che vengono create utilizzando lo stesso. Sarebbe assurdo, infatti, poter considerare come titolare dei diritti di utilizzazione economica, derivanti dallo sfruttamento delle opere letterarie realizzate con

Microsoft Word, colui che ha progettato tale software e non colui che, con

La seconda ipotesi è, contrariamente alla prima, meritevole di attenzione. Come già precisato nel secondo capitolo, è quella – almeno per il momento – presa in considerazione dagli ordinamenti inglese198 e neozelandese199.

La questione, che, però, non la rende preferibile, è che, in concreto, sarà difficilmente agevole capire, caso per caso, quali siano e se siano stati previsti, in una determinata macchina, quelli che il UK Copyright Act chiama “arrangements necessary for the creation200”.

Sotto l’aspetto tecnico, infatti, non si crede che possa essere semplice avere la certezza che un’IA abbia creato una determinata opera (e non, per intenderci, un’altra) solo perché siano stati predisposti determinati arrangements201.

Si pensi ad un robot capace di creare un’opera musicale: come si potrà essere sicuri, una volta creata l’opera, che la stessa sia stata frutto diretto dell’intervento umano di caricare determinate musiche o di dare certi input?202

In mancanza di tale certezza, quindi, non sembra la soluzione migliore poter attribuire al soggetto “caricatore” la qualifica di titolare dei diritti in questione.

Laddove, invece, lo stato della tecnica consentisse una valutazione di questo genere ed un’attribuzione certa del merito della creazione al “caricatore” degli

arrangements, il discorso cambierebbe radicalmente. In tal caso, infatti, niente

impedirebbe di considerare quest’ultimo come titolare dei relativi diritti.

198 https://www.gov.uk/copyright

199 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0143/latest/DLM345634.html

200https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/authorship- and-ownership-of-copyright?view=plain

201 ATTOLICO, op. cit. 202 Ibidem.

La terza ipotesi, invece, in mancanza delle sicurezze sopra ricordate, appare la più ragionevole.

Si è appurato, quindi, che la macchina intelligente debba essere considerata tecnicamente autrice di un’opera dell’ingegno. Nonostante ciò, per le ragioni a cui si è fatto riferimento, il robot non può essere considerato come il titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera creata; di conseguenza, nell’impossibilità di ritenere il “caricatore”203 di contenuti, creatore della stessa,

si ritiene che, i richiamati diritti debbano spettare a colui che li esercita, sul presupposto che gli stessi siano stati acquisiti legittimamente.

Tale requisito risulta essere soddisfatto nell’ipotesi in cui gli stessi vengano conferiti all’utilizzatore, che è anche il proprietario dell’IA creatrice.

In altre parole, il proprietario di una macchina di IA, che abbia creato un’opera dell’ingegno, si ritiene che dovrà essere considerato titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa.

Nell’ipotesi in esame, diventa, quindi, irrilevante chi abbia caricato i contenuti. Questa è la differenza sostanziale tra la terza e la seconda soluzione.

In questo senso possono anche venire in soccorso – benché le fattispecie non siano le medesime – i principi in tema di opere su commissione per le quali,

203 ATTOLICO, op. cit.

notoriamente, i diritti di utilizzazione economica nascono a titolo originario204,

in capo al committente205.

Il fatto che il proprietario titolare di una macchina dotata di IA, decidendo di far creare alla stessa un’opera dell’ingegno, la attivi, non sembra essere ipotesi così lontana da quella di una vera e propria commissione206.

6. Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica in caso di opera realizzata su commissione.

In caso di opere su commissione o dei dipendenti, il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica è semplice effetto “della realizzazione dell’opera a

seguito di attività creativa, questa dovuta in base al contratto”207.

204 L’acquisto si qualifica “a titolo originario” quando prescinde dal rapporto con un precedente titolare in veste di dante causa: essi, pertanto, non trovano la propria base nella precedente proprietà di un altro soggetto, ma si costituiscono ex novo in virtù di un determinato fatto. BRECCIA-BRUSCAGLIA-BUSNELLI-GIARDINA-GIUSTI-LOI-NAVARRETTA- PALADINI-POLETTI-ZANA, Diritto privato, tomo terzo, 948 ss.

205 “In assenza di una disciplina specifica di diritto positivo di carattere generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, si pone il problema di verificare se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscano o meno nella loro interezza in capo al committente. Nei casi in cui sia provata l’esistenza di un contratto d’opera, la misura e le dimensioni dell’acquisto dipendono dall’oggetto e dalla finalità del contratto, con la precisazione che il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute al committente (art. 19 e art. 119, comma 5, L.d.A). Deve, pertanto, verificarsi in concreto, e di volta in volta, quali diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti e se le parti abbiano inteso pattuire delle limitazioni all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere commissionate. In mancanza di indicazioni espresse sui limiti, si dovrà fare applicazione dei criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto per stabilire quale sia il contenuto dei diritti ceduti o concessi, interpretando il contratto secondo buona fede, indagando la comune intenzione delle parti e, quindi, valutando anche il fine perseguito dalle parti con la stipulazione”.

Tribunale Ordinario di Milano, sez. specializzata in materia di impresa “A” civile, nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 10821/2013.

206 “Nel caso di opera su commissione, per effetto ed in esecuzione del contratto di prestazione d’opera intellettuale, il committente acquista a titolo originario i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno”. Trib. Roma, 9/05/2011, sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale, 2012, 1, 443.

“L'art. 110 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d'appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente”208.

Si ravvisa inoltre che: “L'art. 110 della legge n. 633 del 1941 non è applicabile quando il committente abbia acquistato, a titolo originario, i diritti di utilizzazione economica dell'opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore, coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità. In altri termini, nella specie, non vi è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, nel senso considerato dall'art. 110 L. 633/1941, ma l'esecuzione di un contratto d'opera professionale che ha consentito all'opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati”209.

Si è ritenuto necessario richiamare le sopracitate sentenze della Suprema Corte di Cassazione per confermare la tesi sostenuta nel precedente paragrafo,

208 Cass. Civ. sez. I, 27/07/2017, n. 18633 209 Cass. Civ. sez. I, 24/06/2016, n. 13171

dal momento che, si sottolinea, l’ipotesi di attribuire la titolarità dei diritti di utilizzazione economica al proprietario della macchina dotata di IA non risulta essere, con ogni evidenza, fattispecie distante dai casi in cui le opere dell’ingegno siano state realizzate su commissione. Per tale ragione, quindi, si ritiene di poter sostenere che il titolare dei diritti di utilizzazione economica su di una realizzazione artistica creata da una IA debba essere il proprietario della macchina intelligente che acquista, a titolo originario, i sopra citati diritti.

Preme, però, precisare che si tratta, ovviamente, soltanto di una supposizione a cui si è giunti sulla base delle ragioni che sono state precedentemente individuate. Potrà, pertanto, accadere che il Legislatore propenderà per una soluzione diversa da quella sopra proposta.