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Gli effetti in caso di annullamento delle azioni proprie

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE: LE PREVISIONI DEL D.LGS 139/

4. Alcune problematiche di particolare interesse

4.2 Gli effetti in caso di annullamento delle azioni proprie

In caso di annullamento di azioni proprie dotate di indicazione del valore nominale, si verifica sempre una riduzione del capitale sociale per un ammontare pari al valore nominale delle azioni annullate. L'annullamento delle azioni proprie, inoltre, comporta l'eliminazione della "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424- bis, comma 7, Cod. Civ. ("Riserva Negativa Azioni Proprie") e rende effettivamente disponibili gli utili distribuibili e le riserve disponibili, corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie, utilizzati al momento dell'acquisto delle azioni proprie - ossia gli utili distribuibili e le riserve disponibili la cui sussistenza al momento dell'acquisto delle azioni proprie ha consentito il rispetto del limite stabilito dall'art. 2357, comma 1, Cod. Civ. ("Riserve Utilizzate") – con le seguenti precisazioni:

p. 131; G.A.M. TRIMARCHI, Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del

patrimonio netto (seconda parte), Studio di Impresa n. 140/2011/I, paragrafo 3; L.

ARDIZZONE, Artt. 2357-2358, in Azioni, a cura di M. NOTARI, Commentario alla riforma delle

società, diretto da P.MARCHETTI,L.A.BIANCHI,F.GHEZZI e M. NOTARI, Milano, 2008, p. 653; E. LA MARCA, Le operazioni su proprie azioni, in Lezioni di diritto commerciale

comunitario, a cura di M. CASSOTTANA e A. NUZZO, Torino, 2006, p. 92; P.FERRO-LUZZI,

L'«antropofagia» societaria; riflessioni sulla natura e sulle vicende delle azioni proprie in portafoglio, in Riv. soc., 2001, p. 1288; G.E.COLOMBO, Il bilancio di esercizio, in Trattato

delle società per azioni, diretto da G.E.COLOMBO e G.B. Portale, Torino, 1994, p. 314 ed ivi nt. 246; R. NOBILI, Osservazioni in tema di azioni proprie, in Riv. soc., 1987, p. 783 e s.; G.E.

COLOMBO, Relazione generale. Le poste del passivo e la disciplina del patrimonio netto, in

Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio, a cura di G. CASTELLANO, Milano, 1986, p. 14; G.E.

COLOMBO, La "riserva" azioni proprie, in Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio, a cura di

G. CASTELLANO, Milano, 1986, p. 167; L. CURSIO, Natura giuridica del fondo azioni proprie,

in Riserve e fondi nel bilancio d'esercizio, a cura di G. CASTELLANO, Milano, 1986, p. 189; G.E. COLOMBO, Il bilancio e le operazioni sul capitale, in Giur. comm., 1984, I, p. 861; C. Costa, Le riserve nel diritto delle società, Milano, 1984, p. 22; S. FORTUNATO, Acquisto di

azioni proprie: finanziamento e contabilizzazione, in La Seconda Direttiva CEE in materia societaria, a cura di L.BUTTARO e A.PATRONI GRIFFI, Milano, 1984, p. 339; G.B. PORTALE,

I bilanci straordinari delle società per azioni, in Riv. soc., 1978, p. 338 nt. 110; Id., I beni iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella società per azioni, in Riv. soc., 1969, p. 248 nt. 10).

In particolare si veda G.E. COLOMBO, Il bilancio di esercizio, cit., p. 312, secondo il quale «a rigore, le azioni proprie dovrebbero non iscriversi all'attivo, e se esse vengono iscritte sorge l'obbligo di equilibrare l'effetto economico di tale iscrizione mediante iscrizione di una posta passiva di egual ammontare, avente natura di posta rettificativa dell'attivo, non di riserva in senso proprio".

La natura indisponibile della riserva azioni proprie, già affermata dal previgente art. 2357-ter, comma 3, Cod. Civ., era pacificamente condivisa dalla dottrina che affermava che la stessa riserva non fosse utilizzabile, oltre che al fine di distribuire dividendi ai soci, anche al fine di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito o acquistare altre azioni proprie. Non vi era invece concordia negli interpreti circa l'utilizzabilità della riserva azioni proprie per la copertura delle perdite.

a) se l'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie era pari al

valore nominale delle azioni proprie annullate (corrispondente anche alla conseguente riduzione del capitale sociale), l'annullamento delle azioni proprie non comporta alcuna ulteriore modifica delle poste del patrimonio netto;

b) se l'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie era superiore al

valore nominale delle azioni proprie annullate (in caso cioè di acquisto delle azioni proprie a un prezzo superiore al loro valore nominale), l'annullamento delle azioni proprie comporta, oltre alla riduzione del capitale sociale, una riduzione delle Riserve Utilizzate, in misura pari alla differenza tra la Riserva Negativa Azioni Proprie e il valore nominale delle azioni proprie annullate;

c) se l'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie era inferiore al

valore nominale delle azioni proprie annullate (in caso cioè di acquisto delle azioni proprie a un prezzo inferiore al loro valore nominale), l'annullamento delle azioni proprie comporta, contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale, un incremento delle Riserve Utilizzate (o l'iscrizione di una nuova riserva disponibile) in misura pari alla differenza tra il valore nominale delle azioni proprie annullate e la Riserva Negativa Azioni Proprie.

In conseguenza dell'annullamento delle azioni proprie, le Riserve Utilizzate tornano pertanto ad essere disponibili - nel rispetto dell'art. 2445 Cod. Civ., ove applicabile, e salvo ogni diverso vincolo statutario - al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire le eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni.

In caso di annullamento di azioni proprie prive di indicazione del valore nominale (o contestualmente private dell'indicazione del valore nominale), la deliberazione di annullamento delle azioni proprie può stabilire che l'annullamento delle azioni proprie comporta una riduzione del capitale sociale di importo corrispondente alla c.d. parità contabile delle azioni proprie annullate.

Qualora la società optasse per la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alla parità contabile delle azioni proprie annullate, troverebbero applicazione le regole sopra esposte per il caso di annullamento di azioni proprie con indicazione del valore nominale.

In particolare, il trattamento contabile delle conseguenze che si verificano in caso di annullamento di azioni proprie, alla luce del nuovo regime della Riserva Negativa Azioni Proprie introdotto dal D.Lgs. 139/2015, appare

coerente a seconda che le azioni della società siano dotate o prive di indicazione del valore nominale.

Nel primo caso, si applicano mutatis mutandis le medesime conseguenze già in precedenza derivanti dall'annullamento delle azioni proprie; le Riserve Utilizzate tornano ad essere disponibili per effetto dell'annullamento, nella misura derivante dalle circostanza del caso concreto, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 Cod. Civ. Ciò significa che la stessa assemblea che procede all'annullamento delle azioni proprie e alla riduzione del capitale sociale può nella stessa sede disporre delle Riserve Utilizzate resesi disponibili per uno degli utilizzi cui erano originariamente destinate, ma tale deliberazione deve comunque ritenersi subordinata alla mancata opposizione dei creditori entro i termini di cui all'art. 2445 Cod. Civ. Tale ultima norma non deve peraltro ritenersi applicabile nei casi in cui l'annullamento delle azioni proprie avvenga nell'ambito di un'operazione di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite17.

Nel caso invece di annullamento di azioni prive di indicazione del valore nominale (o contestualmente private dell'indicazione del valore nominale), le conseguenze differiscono a seconda che la società si avvalga o meno della facoltà di non ridurre il capitale sociale in misura corrispondente alla parità contabile delle azioni annullate.

Se il capitale sociale venisse ridotto in misura pari al valore nominale delle azioni annullate, si verificherebbero le medesime conseguenze poc'anzi esaminate per il caso di annullamento di azioni proprie dotate di valore nominale. Lo stesso dicasi, con i necessari adeguamenti numerici, qualora la società seguisse una via intermedia (forse poco probabile, nella prassi, ma pur sempre legittima) e decidesse di ridurre il capitale sociale, in

17 A seguito della novella di cui al D.Lgs. 139/2015, le espressioni della dottrina in materia non sembrano contraddire le conclusioni accolte dalla prevalente dottrina prima della riforma. In particolare: è stato rilevato come, in caso di annullamento, la riserva negativa dovrà essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale ed eventualmente, per l'eccedenza di valore della riserva negativa, una riduzione delle riserve disponibili o degli utili distribuibili (si vedano N. DE LUCA, La riserva

"negativa" per azioni proprie in portafoglio, cit., p. 11 e G. STRAMPELLI, Art. 2424-bis, in Le

fonti delle S.p.A. Commentario, a cura di P.ABBADESSA,G.B.PORTALE,V.CARIELLO e U.

TOMBARI, Milano, in corso di pubblicazione); è stato rilevato, commentando l'ipotesi in cui le

azioni siano prive di indicazione del valore nominale come "l'annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale determina l'eliminazione della riserva negativa (non potendo essa restare iscritta) e la contestuale riduzione di riserve disponibili per eguale importo: si ottiene in tal modo una riduzione del patrimonio netto coincidente con quella alla quale avrebbe condotto, nel vigore della disciplina previgente, l'annullamento della riserva azioni proprie" (si veda: G. STRAMPELLI, Art. 2424-bis, cit.).

conseguenza dell'annullamento di azioni proprie, per un ammontare inferiore alla parità contabile delle azioni annullate.

Se invece il capitale sociale non venisse ridotto l'annullamento delle azioni proprie comporterebbe (sempre e solo) l'eliminazione della Riserva Negativa Azioni Proprie e la riduzione delle Riserve Utilizzate per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie. Ciò a prescindere dal prezzo pagato per l'acquisto delle azioni proprie e dalla sua eventuale differenza rispetto alla parità contabile delle azioni, giacché il prezzo pagato per le azioni proprie si riflette direttamente sull'ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie, il quale a sua volta incide in pari misura (riducendole) sulle Riserve Utilizzate.

4.3 Gli effetti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite