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Gli effetti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite Ai fini della riduzione del capitale sociale a copertura di perdite tanto

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE: LE PREVISIONI DEL D.LGS 139/

4. Alcune problematiche di particolare interesse

4.3 Gli effetti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite Ai fini della riduzione del capitale sociale a copertura di perdite tanto

nelle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 Cod. Civ. quanto in ipotesi di volontaria copertura di perdite mediante riduzione del capitale sociale - la presenza di azioni proprie e della relativa "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, Cod. Civ. ("Riserva Negativa Azioni Proprie"), rende indisponibile la parte degli utili e delle riserve disponibili utilizzata per l'acquisto delle azioni proprie ("Riserve Utilizzate").

Conseguentemente, la copertura delle perdite viene effettuata: (i) con utilizzo degli utili e delle riserve disponibili, fatta eccezione per le Riserve Utilizzate, che pertanto rimangono temporaneamente iscritte per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie; (ii) con utilizzo di tutte le altre riserve ivi compresa la riserva legale; (iii) con riduzione del capitale sociale di un importo pari alla parte residua delle perdite non ancora coperte.

In dipendenza della riduzione del capitale, la società può decidere se annullare tutte le azioni proprie oppure se annullarle in misura proporzionale alle altre azioni o mantenere tutte le azioni in circolazione con riduzione, ove esistente, del loro valore nominale: nel primo caso, la Riserva Negativa Azioni Proprie e le Riserve Utilizzate vengono interamente eliminate; negli altri casi, la Riserva Negativa Azioni Proprie e le Riserve Utilizzate vengono ridotte di un importo proporzionale alla riduzione del capitale sociale.

In presenza di perdite che riducano il patrimonio netto a zero o di valore negativo, se la società decide di azzerare il capitale sociale e quindi ricostituirlo a un importo almeno pari al minimo legale, la deliberazione di copertura delle perdite comporta necessariamente l'annullamento di tutte le azioni proprie e la conseguente eliminazione dell'intera Riserva Negativa Azioni Proprie e delle Riserve Utilizzate, oltre alla contestuale eliminazione

di tutte le riserve iscritte in bilancio, salve le ulteriori deliberazioni volte a ricostituire il capitale in misura almeno pari al minimo legale e a ridurre le perdite di bilancio a un ammontare non superiore a un terzo del capitale sociale risultante dall'operazione.

Se le riserve disponibili utilizzate al momento dell'acquisto delle azioni proprie rimangono iscritte nel bilancio della società nel loro importo originario, ma devono ritenersi del tutto indisponibili per un ammontare pari a quello della Riserva Negativa Azioni Proprie, la deliberazione di copertura delle perdite deve utilizzare le riserve disponibili iscritte in bilancio al netto di quella parte che corrisponde alla Riserva Negativa Azioni Proprie, che non può essere utilizzata a copertura delle perdite18.

Una volta utilizzate tutte le riserve, ivi compresa la riserva legale, si procede alla riduzione del capitale sociale, per un importo pari alle residue perdite. Quale conseguenza della riduzione del capitale sociale, la società può decidere come tale riduzione deve riflettersi sulle azioni emesse, prospettandosi in proposito le seguenti alternative: (a) annullare tutte le azioni proprie; (b) annullare le azioni proprie in proporzione a tutte le altre azioni; (c) mantenere il medesimo numero di azioni, con riduzione del loro valore nominale o della loro parità contabile.

La facoltà di scelta tra le diverse alternative sopra descritte riflette e riproduce la medesima autonomia decisionale spettante alla società in ogni altro momento in cui possiede azioni proprie. Essa è libera di mantenerle in

18 Prima della modifica della disciplina della riserva azioni proprie (D.Lgs. 139/2015), la dottrina era divisa in merito alla disponibilità della riserva azioni proprie per la copertura delle perdite. Secondo parte della dottrina, trattandosi di una posta meramente rettificativa, priva di sostanziale contenuto economico, la stessa era inutilizzabile ai fini della copertura delle perdite e non doveva essere considerata tra le voci del patrimonio netto rilevanti ai fini della copertura medesima.

Secondo altra parte della dottrina, la riserva per azioni proprie in portafoglio doveva invece essere utilizzata per la copertura perdite

Inoltre, secondo alcuni, la riserva per azioni proprie in portafoglio doveva essere utilizzata prima della riduzione del capitale sociale e dopo l'utilizzo di tutte le altre riserve. A seguito della riforma, ci si è chiesti come procedere alla copertura di perdite di bilancio in presenza della Riserva Negativa Azioni Proprie. Parte della dottrina ha affermato che «è evidente che le riserve disponibili o gli utili distribuibili corrispondenti alla riserva negativa - ancora presenti, in quanto 'bilanciati' dalla riserva negativa, ma non disponibili per la distribuzione - devono essere 'erosi' prima che le perdite intacchino il capitale sociale» (N. DE LUCA, La

riserva "negativa" per azioni proprie in portafoglio, in Società, 1/2016, p. 11). Di diverso avviso è altra parte della dottrina, la quale ricorda come gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati per l'acquisto di azioni proprie (corrispondenti al valore della riserva negativa per azioni proprie), siano non soltanto indistribuibili ma altresì indisponibili per ogni utilizzo, inclusa la copertura delle perdite (in questo senso, G. STRAMPELLI, Art. 2424-bis, in

Le fonti delle S.p.A. Commentario, a cura di P.ABBADESSA,G.B.PORTALE,V.CARIELLO E U.

portafoglio, così come è libera di decidere, con le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, di annullarle in tutto o in parte. Ciò che non sembra potersi ritenere ammissibile è invece la scelta di annullare solo le altre azioni in circolazione e di mantenere intatte le azioni proprie, che in questo modo aumenterebbero in percentuale rispetto alle altre azioni. Sembra infatti ravvisabile un generale sfavore dell'ordinamento a far sì che le operazioni straordinarie rappresentino un'occasione per l'incremento delle azioni proprie, la cui presenza viene sì ammessa e tollerata, ma non incentivata. In tal senso, milita senz'altro la disciplina dell'art. 2504 Cod. Civ., che impedisce, in caso di fusione (e di scissione), di emettere azioni proprie in cambio di azioni che vengono annullate per effetto dell'operazione di fusione o di scissione.

A maggior ragione, la facoltà di scelta ora esaminata non si presenta invece in caso di azzeramento del capitale sociale, allorché l'annullamento di tutte le azioni proprie, al pari tutte le altre azioni in circolazione, rappresenta una conseguenza obbligata della riduzione del capitale a copertura delle perdite. Resta salva la possibilità, peraltro, anche in caso di patrimonio netto negativo, che la società decida di non azzerare il capitale.