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Gli effetti in caso di riduzione del capitale esuberante

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE: LE PREVISIONI DEL D.LGS 139/

4. Alcune problematiche di particolare interesse

4.4 Gli effetti in caso di riduzione del capitale esuberante

Può verificarsi che le ragioni che avevano un tempo giustificato l'acquisto delle azioni proprie, non si rendano, in un momento successivo, più attuali, e che, all'interesse iniziale mirante all'investimento degli utili o delle altre entità patrimoniali disponibili nell'acquisto delle proprie azioni, subentri invece un interesse della società a "liberarsi" delle azioni proprie; è poi evidente che se la società non intenda (o non riesca a) collocare sul mercato le proprie azioni (ad esempio, perché non voglia allargare la sua base azionaria od incrementare la posizione degli attuali azionisti), bensì intenda semplicemente annullare le azioni stesse, anche al fine di rendere "più trasparente" la propria situazione patrimoniale, pare inevitabile ritenere che una tale procedura sia attuabile mediante una riduzione del capitale sociale, senza che debba ricorrere anche il requisito di esuberanza del capitale stesso, poiché in quelle ragioni pare sussistere una giustificazione sufficiente e fondata. In altri termini, pare che una siffatta ipotesi di riduzione del capitale, correlativa all'annullamento delle azioni proprie già possedute dalla società e non acquisite per l'occasione, abbia una specifica rilevanza e ammissibilità, senza che si debba inevitabilmente rinviare la esperibilità della fattispecie in oggetto al ricorrere dei presupposti che legittimano l'unica ipotesi di riduzione non obbligatoria del capitale sociale disciplinata dall'ordinamento positivo, quella cioè prevista dall'art. 2445 Cod. Civ.

Si tratterebbe quindi di una legittima fattispecie di riduzione, effettiva e volontaria (e quindi non obbligatoria), del capitale sociale, che deriva come conseguenza dal corrispondente annullamento delle azioni proprie (già presenti nel patrimonio sociale all'atto della deliberazione assembleare e non acquistate in vista del loro conseguente e correlativo annullamento) e che quindi integrerebbe un'operazione con una sua propria autonomia e una sua propria ragione, e che pure evidentemente nulla ha a che vedere con le differenti fattispecie, disciplinate dagli artt. 2446-2447 Cod. Civ., di riduzione obbligatoria del capitale sociale per l'adeguamento del capitale nominale a quello reale.

L'orientamento che ritiene invece non possa enuclearsi una figura di riduzione del capitale sociale diversa ed indipendente dalla fattispecie disciplinata dal legislatore all'art. 2445 Cod. Civ. è peraltro prevalente in dottrina ed è affermato in alcuni interventi della giurisprudenza di merito. Ne discenderebbe, per chi opini in tali termini, che la riduzione del capitale sociale mediante l'annullamento delle azioni proprie sia fattispecie che potrebbe quindi attuarsi solo quando il capitale sociale "risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale" (art. 2445 Cod. Civ.) e la cui procedura deve svolgersi nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2445 Cod. Civ.19.

5. Considerazioni conclusive

Il Legislatore nazionale nel recepire la Direttiva 2013/34/UE relativamente al trattamento contabile delle azioni proprie pare avere preso spunto dalle previsioni contenute nei §§ 33 e 34 del principio contabile internazionale IAS 32 ma, tuttavia, il dettato normativo previsto dal D.Lgs.

19 Su posizioni opposte (ma solo con riferimento all'imprescindibilità o meno della sussistenza del requisito dell'esuberanza e non già con riguardo alla disciplina operativa dettata dall'art. 2445 Cod. Civ. la quale, invero, viene univocamente ritenuta applicabile) si colloca invece parte minoritaria della letteratura che, unitamente ad alcune pronunce della giurisprudenza di merito, riconosce natura autonoma ed indipendente alla delibera di riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni proprie rispetto all'ipotesi di riduzione per esuberanza del capitale sociale per il conseguimento dell'oggetto sociale disciplinata dall'art. 2445 Cod. Civ. Secondo tale orientamento, l'esuberanza del capitale potrebbe dunque ritenersi uno dei possibili presupposti, ma non l'unico, per determinare la società all'annullamento delle azioni proprie; come visto in precedenza, infatti, svariate possono essere le ragioni per le quali la società decide di investire nell'acquisto delle proprie azioni ed è certamente possibile che, in un momento successivo, quegli interessi vengano meno o non sia più possibile attuarli. Non si vedrebbe allora perché motivazioni diverse dall'esuberanza del capitale, quali l'impossibilità o la non volontà di collocare sul mercato le azioni proprie, l'intento di escludere dal proprio patrimonio le azioni acquistate al fine di una maggiore trasparenza dello stesso o altre ragioni, purché meritevoli di tutela, non possano giustificare l'annullamento delle azioni in possesso della società.

139/2015 non pare coerente né con i principi contabili internazionali né con il principio (ora codificato) della prevalenza della sostanza (economico- aziendale) rispetto alla forma (giuridica) del contratto o dell’operazione (di cui al nuovo punto 1-bis dell’art. 2423-bis del Cod. Civ. - http://www.sidrea.it/contabilizzazione-azioni-proprie/). In particolare, la forma (dell’acquisto/vendita di azioni proprie) è unica, mentre la sostanza economica dell’operazione varia a seconda della finalità sottostante. Il trattamento contabile previsto dal rinnovato Codice Civile appare pertanto coerente con il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma in presenza dell’effettiva volontà di riduzione dei mezzi propri; non apparirebbe invece coerente con il principio substance over form in presenza di acquisizioni di azioni proprie con la previsione di loro, successiva, alienazione. L’incoerenza del nuovo trattamento contabile appare ancora più evidente qualora si soffermi l’attenzione sulla diversa finalità del bilancio di esercizio secondo la normativa del Codice Civile e dei principi contabili nazionali rispetto a quella desumibile dalla applicazione del complesso dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) giacché l’acquisto di azioni proprie potrebbe determinare un’erosione del patrimonio netto ben superiore rispetto alla misura proporzionale della quota di partecipazione azionaria acquistata20. Si rammenta infatti che se sotto il profilo giuridico-formale non vi è dubbio che le azioni proprie sono acquisite nel portafoglio societario alla stregua degli altri strumenti finanziari, sotto l’aspetto sostanziale l’acquisto di azioni proprie viene rappresentato – secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – come un annullamento di capitale e la successiva vendita come una emissione di titoli azionari.

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20 Si veda L. DE ANGELIS, Una questione in tema di acquisto di azioni proprie, in Società, 6/2016, p. 669.

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