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Oggetto della rilevazione contabile e della rappresentazione nello Stato patrimoniale

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE: LE PREVISIONI DEL D.LGS 139/

2. Oggetto della rilevazione contabile e della rappresentazione nello Stato patrimoniale

Fino al recepimento della Direttiva 2013/34/UE2, in Italia le azioni proprie dovevano essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, tra:

- le immobilizzazioni finanziarie;

- oppure tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

a seconda della destinazione attribuita.

Quale valore di contropartita, di pari importo, era prevista l'iscrizione di una riserva nel Patrimonio netto, la quale risultava indisponibile e che doveva essere mantenuta finché le azioni non fossero state trasferite o annullate. Le azioni proprie non hanno, per la società che le acquista, alcun reale valore3. Infatti, a fronte delle azioni proprie vi è lo stesso patrimonio

2 Per un’analisi della Direttiva sia consentito il rinvio al contributo La riforma della redazione

del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè Editore, Milano, 2014.

3 In tema si veda L.DE ANGELIS, Considerazioni sulla valutazione delle azioni proprie nel

della società, dunque la loro iscrizione in bilancio non rimanda ad altri beni. Ciò si riflette, indirettamente, anche sui soci: per coloro che non hanno venduto azioni alla società (recedendo dalla stessa), le azioni proprie sono del tutto prive di valore. Le azioni proprie potrebbero anche essere annullate, ma ciò non provocherebbe alcuna reale diminuzione patrimoniale per la società. A fronte dell'annullamento delle azioni e della riduzione del capitale, vi sarebbe una riduzione patrimoniale solo apparente. Le azioni proprie non esprimono alcun valore "autonomo", del resto le stesse venivano "rettificate" - come accennato - da una riserva indisponibile del Patrimonio netto di pari importo4.

Circa la natura della riserva per azioni proprie in portafoglio, va detto che si tratta di una "posta rettificativa dell'attivo", non di una voce del patrimonio netto. In apparenza, le azioni proprie parrebbero avere una contropartita nel capitale proprio (riserva di utili), del resto l'art. 2357 del Cod. Civ. stabilisce che “la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili”. Anche l'art. 2375-ter, ultimo comma del Cod. Civ. sembra confermare ciò, nel prescrivere che "una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate" (in merito alle modifiche apportate all’art. 2375-ter Cod. Civ. in sede di recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il D.Lgs. 139/20155 si veda quanto di seguito illustrato).

Come emerge dal dato normativo, il Legislatore ha voluto consentire l'acquisto di azioni proprie6 soltanto a fronte di utili o di altre riserve disponibili, poiché altrimenti l'acquisto si tradurrebbe in una lesione dell'integrità del capitale sociale, che verrebbe utilizzato per acquistare azioni della stessa società, senza alcun valore. Imponendo che l'acquisto avvenga soltanto a fronte degli utili distribuibili (o di altre riserve disponibili), si evita così che il capitale sociale venga surrettiziamente rimborsato ai soci7. Ad essere utilizzate per l'acquisto delle azioni proprie

4 Con riferimento alla redazione del bilancio di esercizio si veda SUPERTI FURGA F., Il bilancio

di esercizio italiano secondo la normativa europea, Quarta Edizione, Milano, 2004.

5 Sia consentito il rinvio al contributo Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale,”, Anno 2015, n. 7-8-9, p. 315 e ss.

6 Per una analisi delle principali problematiche tecnico-contabili relative all’acquisto delle azioni proprie si vedano tra gli altri F. AVALLONE, L'acquisto di azioni proprie. Teoria e pratica a confronto, Giappichelli Editore, Torino, 2013; F. LIZZA, L’acquisto di azioni proprie

nell’economia d’impresa, Giuffrè, Milano, 1983 e P. SANTOSUOSSO, Le azioni proprie

nell’economia dell’impresa, Giuffrè, Milano, 2004.

7 Varie possono essere le ragioni che portano la società a deliberare un acquisto delle proprie azioni, che sono principalmente individuate dalla dottrina come segue:

sono le riserve disponibili: con l'acquisto delle azioni (che avviene utilizzando le somme di denaro corrispondenti a tali riserve), le riserve stesse vengono di fatto consumate. La società si trova cioè, nella sostanza, ad aver utilizzato riserve per acquistare le azioni dal socio cedente, senza alcuna reale contropartita. Le azioni proprie non hanno cioè un valore intrinseco per la società emittente che le acquista. La società, formalmente, acquista dei "pezzi di carta", e - nella sostanza - restituisce al socio cedente capitale proprio8.

Dal punto di vista del socio venditore, la fattispecie è simile a un recesso, totale o parziale, a seconda che, dopo aver venduto le azioni alla società, al socio residui ancora una quota di partecipazione. Il recesso, anche se formalmente distinto dall'acquisto delle azioni proprie, è un istituto a esso assimilato, atteso che l'art. 2437-quater, co. 5 Cod. Civ. prevede che, in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente, le stesse vengano rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.

L'acquisto di azioni proprie, sia nell'ambito della fattispecie tipica (art. 2357 Cod. Civ.) sia nell'ambito dell’ipotesi di recesso, avviene sempre utilizzando e consumando riserve di patrimonio netto. Quindi, ciò significa che tali riserve non si trovano più presso la società. A questa conclusione è giunta da tempo la dottrina economico-aziendale, propensa a riconoscere alla riserva azioni proprie natura di posta rettificativa dell'attivo (e a negare, quindi, la sua appartenenza al capitale proprio). L'acquisto di azioni proprie non è, dunque, riconducibile a una normale operazione permutativa di scambio tra un'attività (denaro) con un'altra attività di bilancio (azioni). Dietro all'acquisto e all'iscrizione delle "azioni proprie" in bilancio, vi è una riduzione del patrimonio netto della società, e l'uscita dei mezzi finanziari impiegati nell'acquisto (cassa o banche) trova in realtà contropartita in una

a) può trattarsi di un investimento della liquidità eccedente (cioè degli utili o delle altre entità patrimoniali disponibili, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, Cod. Civ., per essere impiegate nell'acquisto di proprie azioni) in un titolo che può essere oggetto di un successivo impiego "produttivo";

b) l'acquisto può poi avere come obiettivo il "sostegno" e "la regolarizzazione dei corsi" delle azioni delle società quotate;

c) l'acquisto può essere anche finalizzato all'attuazione di ulteriori operazioni "interne" alla società; per esempio, "la realizzazione indiretta di un recesso in senso pratico- economico del socio"; o, ancora, le azioni proprie possono essere assegnate ai soci in sede di ripartizione degli utili o di conversione delle obbligazioni oppure, ancora, utilizzate in sede di concambi di fusione o di scissione.

8 Per una analisi delle componenti del patrimonio netto e delle riserve che ne costituiscono “parti ideali” si veda G. FERRERO, La valutazione del capitale di bilancio, Giuffrè, Milano, 1998, p. 179.

riduzione delle riserve patrimoniali, tanto che la voce "azioni proprie" iscritta all'attivo può essere concepita alla stregua di una "posta rettificativa del capitale netto". Secondo questa impostazione, nell'operazione di acquisto di azioni proprie vi sarebbe in un primo momento:

- la registrazione del rimborso di capitale d'apporto (che per semplicità ipotizziamo coincidente con il capitale sociale);

- l'immediata "incorporazione della riserva per acquisto azioni proprie nel capitale sociale".

In base a questa rappresentazione contabile del fenomeno, l'acquisto delle azioni proprie risulta "finanziato" da una restituzione dei conferimenti, mentre il capitale sociale rimane inalterato grazie all'imputazione a capitale della "Riserva per acquisto azioni proprie".

Nel rappresentare in questo modo l'operazione di acquisto delle azioni proprie, la stessa viene "esplosa" nelle sue componenti elementari, riconducibili a:

- una restituzione dei conferimenti;

- un’incorporazione di una riserva (in ipotesi, di utili) nel capitale sociale.

L'acquisto di azioni proprie sottende una restituzione dei conferimenti, ed è come se tali azioni non fossero mai state sottoscritte e liberate: il capitale sociale, a seguito dell'acquisto di azioni proprie, rimane sì inalterato, ma soltanto perché la sua riduzione (corrispondente alla restituzione dei conferimenti) è esattamente colmata dalla presenza di riserve disponibili, che vengono così girocontate a capitale. L'acquisto di azioni proprie delinea, dunque, un aumento gratuito del capitale sociale.

Il livello del capitale sociale può infatti restare invariato, nonostante la restituzione dei conferimenti attuata con l'acquisto delle azioni proprie, soltanto perché una riserva disponibile viene "incorporata" nel capitale sociale.

La sorte di tale riserva dipende poi dai fatti successivi all'acquisto delle azioni:

- in caso di vendita delle azioni sul mercato, verrà ripristinato il livello iniziale dei conferimenti (quello anteriore all'acquisto delle azioni proprie), e la riserva, che si trovava temporaneamente "incorporata" nel capitale sociale, riacquisterà il suo regime originario (nel caso, di riserva di utili);

- in caso di assegnazione gratuita ai soci, la riserva stessa rimarrà invece definitivamente imputata a capitale (con una operazione in tutto assimilabile a quella di un nuovo conferimento);

- rispetto a questa ipotesi, l'annullamento delle azioni proprie produce invece una riduzione legale del capitale sociale con riferimento al valore nominale delle stesse, nonché una riduzione delle riserve indisponibili (per la differenza), con conseguente "liberazione" della riserva.

Come si può notare, nelle due prime ipotesi menzionate (assegnazione delle azioni proprie ai soci, oppure vendita delle stesse sul mercato), il capitale netto della società resta invariato, ma cambiano la sua composizione e le sue "parti ideali".

Nel primo caso, di assegnazione delle azioni ai soci, il livello iniziale del capitale sociale resta invariato, giacché la riserva disponibile in esso "incorporata" produce un effetto uguale e contrario a quello dell'iniziale restituzione dei conferimenti, produce cioè gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale. Nel caso, invece, di vendita delle azioni, il capitale sociale resta invariato con liberazione delle riserve.

3. Il trattamento dell’acquisto delle azioni proprie nel D.Lgs.