• Non ci sono risultati.

1.6. Le diverse tipologie di enti non commerciali.

1.6.2. Gli enti riconosciuti.

Lo scenario degli enti non riconosciuti è caratterizzato da varie realtà, tra le quali quelle elencate di seguito:

- Associazioni riconosciute; - Fondazioni;

- Organizzazioni non governative (ONG); - Enti di volontariato;

- Enti ecclesiastici;

- Associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell’art. 14 del c.c. le associazioni per poter essere considerate riconosciute devono essere innanzitutto costituite con atto pubblico ossia con un rogito notarile in cui viene indicato il nome del sodalizio, il patrimonio, lo scopo sociale, gli organi di amministrazione (art. 16 c.c.), etc.

Lo statuto, solitamente allegato all’atto costitutivo, è la “carta di lavoro” che consentirà all’associazione di svolgere la propria attività, di valutare le ammissioni di nuovi associati, di accettare nuove adesioni o di decidere circa la durata in vita del sodalizio ed, eventualmente, di devolverne i beni in caso di estinzione.

Dato che l’associazione è interamente disciplinata dalle norme statutarie, il Codice Civile contiene delle disposizioni che hanno il compito di supplire alle carenze dello statuto o integrare lo stesso. In particolare sono dettate norme ad hoc in materia di convocazione e deliberazione assembleare (artt. 20-21 c.c.), responsabilità degli amministratori (art. 22), annullamento e sospensione delle delibere (art. 23), recesso ed esclusione degli associati (art. 24) e scioglimento dell’ente (art. 25).

La caratteristica fondamentale dell’associazione riconosciuta, che consente di distinguerla dall’associazione non riconosciuta, è l’autonomia patrimoniale perfetta in quanto delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente l’associazione con il proprio patrimonio 23.

23

TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano 1996, p. 92; GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli 1993, p.140.

La fondazione.

La fondazione nasce dalla volontà di uno o più soggetti, i cosiddetti fondatori, di destinare un patrimonio ad uno scopo determinato, operata da uno o più soggetti (i fondatori). La destinazione che il fondatore ha impresso al patrimonio è stabile ed immutabile.

La fondazione, può essere costituita con atto inter vivos, mediante la redazione di un atto pubblico davanti ad un notaio, oppure per mortis causa, ovvero a seguito dell’esecuzione del testamento del fondatore defunto24.

Lo statuto e l’atto costitutivo devono indicare gli stessi elementi previsti per le associazioni riconosciute, nonché i criteri di erogazione delle rendite. Particolarità delle fondazioni è che non è possibile modificare lo statuto, soprattutto nella parte che riguarda le finalità istituzionali fissate dal fondatore, pur essendo consentite integrazioni o ampliamenti qualora lo scopo sia esiguo rispetto al patrimonio a disposizione, ovvero qualora lo stesso non corrisponda più alle necessità della realtà in cui la fondazione continua ad operare25.

A differenza delle associazioni, nelle fondazioni non esiste un organo assembleare, quindi l’attività di controllo è svolta dall’autorità governativa, la quale, ai sensi dell’art. 25 c.c., può annullare, sentiti gli amministratori, le delibere adottate dall’organo direttivo che risultino contrarie a norme imperative, alle tavole di fondazione (principi stabiliti dal fondatore), all’ordine pubblico o al buon costume. Sempre grazie all’art. 25 c.c. l’autorità governativa potrà nominare e sostituire gli amministratori e sciogliere l’organo medesimo, designando un commissario straordinario, qualora questi abbiano operato non conformemente alla legge, allo statuto o allo scopo della fondazione.

Quando lo scopo della fondazione si sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, l’autorità governativa può dichiarare l’estinzione dell’ente oppure provvedere alla sua trasformazione allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

24

Cfr. art. 14 c.c.

25

20

Le organizzazioni non governative (ONG).

Un'organizzazione non governativa (ONG) è una organizzazione indipendente dai governi e dalle loro politiche. Le ONG sono enti senza fine di lucro che ottengono risorse finanziarie essenzialmente attraverso le donazioni effettuate da privati. Gli scopi delle ONG sono molteplici, le stesse si formano essenzialmente per portare avanti le istanze politico-sociali dei propri membri, spesso trascurate dai governi, per esempio il miglioramento delle condizioni ambientali, l'incoraggiamento all’osservazione e alla tutela dei diritti umani, l'incremento del benessere per le fasce di popolazione meno benestanti, ecc. Quelli appena citati sono soltanto alcuni degli scopi che tali enti possono avere, l’ampia varietà degli stessi scaturisce dall’ampia gamma di posizioni politiche e filosofiche che i membri delle organizzazioni stesse fanno proprie.

Le organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo possono ottenere il cosiddetto “riconoscimento di idoneità” con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della commissione per le ONG26. L’idoneità può essere richiesta per l’attuazione di determinati progetti, ad esempio:

- realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;

- la selezione, la formazione e l’impiego dei volontari in servizio civile, - attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito alle ONG nel caso in cui queste rispettino determinati requisiti quali la costituzione dell’ente nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 14, 36 e 39 c.c., perseguimento di finalità diverse dallo scopo di lucro, etc.

Le ONG che ottengono il riconoscimento hanno la possibilità di ottenere contributi da parte dello Stato per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse e godono anche di alcuni benefici di carattere fiscale.

26

Le organizzazioni di volontariato.

La L. 11 Agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) prevede, all’art. 6, un sistema di registrazione, su base regionale, delle organizzazioni di volontariato, tra cui, in particolare, anche quelle costituite come associazioni non riconosciute.

L’iscrizione nei registri è subordinata all’esistenza dei requisiti indicati all’art. 3 della legge in oggetto, tra cui (oltre all’assenza della finalità di lucro) la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche elettive, una definizione statutaria dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, l’obbligo di formazione del bilancio.

Le organizzazioni di volontariato sono caratterizzate dallo svolgimento di un’attività che si esplica, essenzialmente, attraverso le prestazioni libere e gratuite degli aderenti, per fini di solidarietà sociale e senza fini di lucro.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica preferita dai promotori, purché compatibile con lo scopo solidaristico: pertanto può trattarsi di associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, società cooperative e via dicendo.

Gli enti ecclesiastici.

Il nuovo concordato con la Santa Sede stipulato nel 1984 ha apportato sostanziali modifiche agli accordi del 1929, ovvero ai Patti lateranensi. I rapporti tra Stato e Santa Sede sono oggi disciplinati dall’art. 7 della legge 20 Maggio 1985, n. 222 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 33/1987. Rimangono ancora in vigore alcune disposizioni del vecchio concordato, espressamente richiamate dalla L. 222/1985.

L’art. 1 della L. 222/1985 dispone espressamente che gli enti costituiti o approvati dalla Santa Sede, residenti in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche nell’ordinamento italiano, con decreto dei Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

22

L’art. 4 dispone che un ente ecclesiastico che abbia ottenuto il riconoscimento (e quindi la personalità giuridica) è considerato, nell’ordinamento dello Stato, un ente riconosciuto.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al capitolo 2 del presente lavoro. Per ora ci basti sapere che non tutti gli enti collegati all’organizzazione giuridica della Chiesa assumono la qualifica di persona giuridica nell’ordinamento statale e questo per tre motivi:

1. perché per alcuni enti si è ritenuto opportuno non richiedere il riconoscimento civile;

2. perché, pur essendo stato chiesto il riconoscimento, lo Stato non lo ha concesso;

3. perché si tratta di istituti non riconoscibili giuridicamente.

In particolare l’art. 2 della Legge 222/1985 afferma che sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari, mentre per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto deve essere di volta in volta accertato dall’autorità amministrativa competente.

Le associazioni di promozione sociale.

Si considerano associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi senza finalità di lucro. In particolare queste associazioni hanno lo scopo di tutelare gli interessi economici degli associati. La differenza sostanziale con le associazioni di volontariato è che quest’ultime non possono remunerare i soci a meno che non siano lavoratori per l’associazione, mentre ciò è possibile per le associazioni di volontariato.

1.7. L’estinzione degli enti non commerciali: il procedimento di liquidazione.