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CAPITOLO 2: L’ENTE ECCLESIASTICO: ASPETTI GIURIDIC

2.9. L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Una volta che è stato emanato il decreto ministeriale di riconoscimento, l’istituto può giuridicamente qualificarsi quale “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto77”, e soggiace all’onere di iscrizione nel registro delle persone giuridiche. L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, quale obbligo previsto anche per gli enti ecclesiastici riconosciuti, costituisce una novità78, in quanto in vigenza del concordato del 1929 vi era solamente l’onere di istituire presso la prefettura competente un registro inventari degli elementi patrimoniali dell’ente79

La ratio dell’iscrizione si concretizza nella tutela dell’affidamento dei terzi; tale obiettivo è garantito dalle molteplici forme di pubblicità previste

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Cfr. Cap. 1, Par. 1.5.5.

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Art. 9 D.p.r. 361/2000. Norme speciali.

Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

Nulla e' innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento

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art. 4 l. 222/1985: Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

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Novità introdotta dall’art. 7 del D.p.r. 222/1985.

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obbligatoriamente per tutte le persone giuridiche, al fine di assicurare la trasparenza dell’ attività gestoria delle stesse.

È la stessa Relazione sui principi dettati dalla l. 222/1985, elaborata dalla commissione paritetica istituita a norma dell’art. 7 n.6 della l. 121 del 1985, ad affermare che l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche rappresenta l’adempimento mediante il quale si assicura la trasparenza alle strutture e alle finalità degli enti ecclesiastici, evidenziando inoltre che, mediante la conoscibilità degli statuti dei singoli enti, saranno tutelati i terzi che entrino in rapporti negoziali con gli stessi. Inoltre, questo sistema di pubblicità può servire anche quale elemento fondamentale nell’ottica di eventuali accertamenti conoscitivi in merito all’effettiva consistenza di tutte le persone giuridiche e della loro tipologia.

Per quanto riguarda le modalità e le condizioni di iscrizione, l’art. 5 della l. 222/1985 fa riferimento esplicito agli articoli 33 e 34 c.c. in tema di registrazione delle persone giuridiche e degli atti a loro afferenti. Relativamente a tale rinvio, è da evidenziare che con il d.P.R. 10 febbraio del 2000, n. 361, che ha abrogato gli articoli sopra menzionati, la normativa applicabile sarà quella prevista dagli artt. 3-4 del medesimo decreto. In particolare l’art. 9, comma 2 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recita: “Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli artt. 3- 4” sulle forme e modalità di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

L’iscrizione, su iniziativa del legale rappresentante dell’ente, non sarà così più nel Registro istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di Provincia sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale80, bensì nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture81.

Nel registro debbono essere riportate le norme di funzionamento e i poteri

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Così come disposto dall’art. 22 delle disposizioni di attuazione del c.c.

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degli organi di rappresentanza dell’ente. Invero l’omessa iscrizione dei limiti e dei poteri degli organi e dei fatti successivi, modificatici o estintivi, rende gli stessi inopponibili ai terzi, a meno che tali organi non provino che i terzi li abbiano comunque conosciuti. Per dare una maggiore tutela ai terzi, la l. 222 del 1985 stabilisce in modo specifico82 che, ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposti a terzi, che non ne siano effettivamente a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione dei controlli canonici che non risultino o dal codice di diritto canonico, o dal registro delle persone giuridiche, tutto ciò al fine di rendere operante anche nei rapporti di diritto privato il collegamento dell’ente con l’ordinamento canonico.

Ai sensi dell’art 4 del d.P.R. n. 361 del 2000 “ nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento”. La previsione relativa all’allegazione di uno statuto si fonda sulla necessità di accertare la costitutività ed essenzialità del fine religioso e cultuale, nonché di verificare che la struttura costituzionale dell’ente sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento civile. Per un ente che si trovi in un rapporto di immedesimazione funzionale e organica con la costituzione gerarchica della Chiesa, l’esibizione dello statuto appare superflua, in quanto non solo il fine religioso è comunque facilmente verificabile, ma lo stesso assetto istituzionale dell’ente è delineato con sufficiente chiarezza dall’ordinamento canonico. Ne deriva che per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, il diritto canonico preveda che lo statuto possa essere sostituito con il decreto canonico di erezione.

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Vi sono poi istituti, di antica creazione, che non hanno uno statuto approvato agli effetti civili che contenga norme sulla rappresentanza degli enti e sul loro funzionamento. Per tali ipotesi deve essere prodotto un attestato dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi83.