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Il riconoscimento dell’ente ecclesiastico nell’ordinamento italiano: il procedimento per il riconoscimento.

CAPITOLO 2: L’ENTE ECCLESIASTICO: ASPETTI GIURIDIC

2.8. Il riconoscimento dell’ente ecclesiastico nell’ordinamento italiano: il procedimento per il riconoscimento.

L’apertura del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica civile ad un ente canonico avviene su impulso di parte. Questa può essere 70

art. 2 della L. 222 del 1985.

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R. BOTTA, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Giappichelli, Torino 2002, p. 128-129.

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l’autorità ecclesiastica competente, ovvero un rappresentante dell’ente. In tale ultima ipotesi, è necessario che l’autorità ecclesiastica dia il proprio consenso al riconoscimento civile, ciò al fine di sottolineare il collegamento dell’ente con la chiesa cattolica72.

La domanda di riconoscimento prevista dall’art. 3 l. 222 del 1985 è diretta al Ministro dell’Interno, ed è presentata all’ufficio territoriale del governo73 della provincia in cui l’ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la persona che lo rappresenta. Alla domanda sono allegati il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente, o copia autentica di esso; devono essere allegati alla domanda anche i documenti da cui risulti il fine dell’ente e le norme statutarie relative alla sua struttura, salvo che si tratti di enti che appartengano alla costituzione gerarchica della Chiesa, di istituti di vita consacrata o di seminari, di enti, cioè, di cui sia presunto lo scopo religioso o cultuale ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 222/1985. Debbono inoltre essere allegati tutti i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento. Nel caso in cui la domanda sia ricevuta da un prefetto territorialmente incompetente, questi la trasmette all’autorità competente, dandone notizia agli interessati.

Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi, rivolgendo diretta richiesta all’ente, all’autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia. Se l’ente svolge anche attività di natura diversa oltre a quella costitutiva ed essenziale di religione o culto, il prefetto dovrà interpellare la rispettiva autorità amministrativa per verificare se abbia specifici rilievi in merito all’osservanza delle leggi civili nell’esplicazione delle singole attività. Terminata questa fase istruttoria, volta all’acquisizione e alla valutazione di tutti gli interessi coinvolti e degli elementi necessari o utili alla decisione, il prefetto trasmette gli atti con il proprio parere alla Direzione centrale per gli Affari dei culti operante 72

Cfr. Istruzione in materia amministrativa della C.E.I. del 1° Aprile 1992.

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Trattasi della prefettura che, a seguito del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 29 , che ha introdotto modifiche alla precedente organizzazione, ha assunto la denominazione di Ufficio territoriale del Governo.

presso il Ministero dell’Interno, dando contestuale notizia agli interessati dell’avvenuta trasmissione.

L’art. 1 della l. 222/1985 prevede anche una fase predecisoria, consistente nella facoltà riconosciuta in capo all’autorità competente al riconoscimento di assumere il previo parere (obbligatorio ma non vincolante) del Consiglio di Stato. Con scambio di Note diplomatiche, rispettivamente dell’11 Luglio 1998 della Segreteria di Stato, Sez. per i rapporti con gli Stati, e del 27 Ottobre 1998 dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, si è convenuto sull’interpretazione da riservare all’art. 1 della l. 20 Maggio 1985, n. 222, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 Maggio 1997, n.127, in tema di richiesta del parere del Consiglio di Stato per il riconoscimento, mutazione, revoca del riconoscimento precedentemente concesso. In particolare le Parti hanno concordato che, nella procedura di riconoscimento di un ente ecclesiastico, non sia più obbligatoria l’assunzione del parere del Consiglio di Stato, se non nel caso in cui l’Amministrazione procedente lo ritenga necessario per l’oggettiva complessità o delicatezza della pratica istruttoria.

Lo scambio di note del 1998 tra Italia e Santa Sede ha anche definito un’altra questione importante dovuta al succedersi di testi normativi di uguale rango, ma di contenuto contrastante. La L. 222/1985 prevede che il riconoscimento avvenga tramite decreto del Presidente della Repubblica. La legge 13 Gennaio 1991, n. 13, nel rideterminare i poteri del Presidente, non riporta tra queste il riconoscimento degli enti, in particolare di quelli ecclesiastici. Con norma transitoria si determina che il Ministro dell’Interno, sino ad allora proponente del riconoscimento, ne diventa anche il decidente. Pertanto nel caso specifico il Ministro che formulava al Presidente della Repubblica la proposta di riconoscimento di un ente, sarebbe dovuto divenire autorità competente ad emanare il provvedimento di riconoscimento.

Una volta ultimata la fase istruttoria preliminare, nell’ipotesi in cui sussistano tutte le condizioni di legge per adottare l’atto (di accoglimento o rigetto dell’istanza), il Ministro dell’Interno è pertanto tenuto a inviare74, una risposta

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che, avendo carattere decisionale, deve contenere almeno sommariamente le motivazioni in fatto e in diritto, e che deve essere trasmessa al rappresentante dell’ente e all’autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l’assenso. Il decreto che sancisce il riconoscimento dell’ente è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di diniego di riconoscimento è concesso il ricorso agli organi di giustizia amministrativa

Va evidenziata infine la diversa tipologia del procedimento di riconoscimento da seguire, a seconda che il ricordato parere del Consiglio di Stato sia stato conforme a quello favorevole espresso nella prima parte del procedimento, o contrario al riconoscimento. Nel caso di parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato su un’istruttoria delicata e complessa di riconoscimento di un ente canonico, l’atto conclusivo sufficiente e necessario del procedimento è un decreto dello stesso Ministro dell’Interno. Nell’ipotesi di parere contrario, e qualora il Ministro intenda comunque procedere nel senso del riconoscimento civile, si imporrebbe il ricorso al consiglio dei ministri e, in caso di deliberazione positiva da parte di tale organo, il procedimento di riconoscimento ha esito favorevole con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.8.1. La semplificazione del procedimento di riconoscimento secondo il diritto comune: il D.P.R. 361/2000.

Con il D.p.r. 361 del 2000 emanato in materia di norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, è stata attuata una semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica agli enti non commerciali privati di diritto comune. Con questo provvedimento l’Amministrazione statale centrale ha rinunciato ai poteri connessi al riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, delegando tale competenza alle amministrazioni periferiche dello Stato, in particolare alle Prefetture, per gli enti

che operano a livello provinciale e inter-regionale, e alle Regioni per quegli enti che operano a livello regionale75.

L’art. 9 del D.p.r. 361/2000 dispone, con riferimento agli enti ecclesiastici, che agli stessi non si applicano le ordinarie regole, così come modificate dal su menzionato D.P.R. 361/2000, previste per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti non commerciali; stabilendo con preciso riferimento agli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della legge 222/1985, che per il riconoscimento della personalità giuridica degli stessi permane la necessità di ricorre al procedimento previsto nella normativa di derivazione pattizia76.