Rimangono di Olderico Sacheto alcuni atti di transazione eco- nomica, che per lui compie un suo intermediario, procedendo ad acquisti di terreni in Tomba (554), ora Tombazosana, e di presenza a negozi stipulati da altri.
Scomparve nel 1156, dopo avere dettato il suo testamento, di cui rimane un atto concernente una clausola testamentaria (555), con la quale destina un lascito alla chiesa di S. Croce, con l’obbli- go di corrispondere dieci soldi alla sorella Scota e quaranta al figlio Ribaldino (556): fra coloro che assistettero all’atto sono elencati, fra gli altri, Eliazario, due esperti di diritto e, infine,
(553)FV,perg. 6940, 1144 giugno 16, Verona.
(554) ASV, S. Anastasia,perg. 20, docc. 1150 novembre 1; 1152 gennaio 2; 1150 gennaio 2; 1150 gennaio 22; 1150 aprile 4, redatti in Tomba.
(555) A. Rossi Saccomani (ed.), Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e
XIII secolo,Padova, 1989, n. 14, 1156 ottobre 6, (Verona), ove non viene citata l’edizione di L. Simeoni, La carta lapidaria del campanile di Negrar, “Nuovo archivio veneto”, IX (1899), pp. 13-14.
(556)FV, perg. 7025, 1159 aprile 14, Verona: Ribaldino del fu Olderico Sacheto loca un appezzamento in valle Tramigna. Ribaldino è fra gli attori, assie- me al vescovo Ognibene ed altri, di una complessa transazione economica con la quale l’arciprete e il clero della pieve di S. Martino di Negrar, in Valpolicella, riscattarono con una somma in denaro un censo annuale in denaro e in vino, corri- sposto da lungo tempo ad alcuni cittadini veronesi. Il testo dell’atto fu inciso sul- l’antico campanile di Negrar e fu edito ed illustrato da Simeoni, La carta lapida-
riacit., pp. 9-13, doc. 1166 maggio 3, a, Verona, chiesa di S. Quirico; b, episco- pio; c, episcopio; d, giugno 4, episcopio. Cfr. Castagnetti, La Valpolicellacit., pp. 144-151.
Enescalchino e Bernardino, che da altra documentazione sotto detti
de Olderico Sacheto
, ma che sembrano essere suoi nipoti, figli probabilmente di sua sorella (557), poiché in un documento Bernardino è definito correttamente quale figlio di Guarimberto di S. Quirico (558). Del complesso del patrimonio di Odelrico l’atto ovviamente nulla dice.Documentazione privata mostra rapporti costanti di Enescalchino e Bernardino con la potente famiglia capitaneale dei Turrisendi: nel 1160 i due assistono ad un’investitura di feudo compiuta da Turrisendo (559) e il solo Bernardino ad altra analoga più tarda (560). Ancora Bernardino svolge la funzione di arbitro in una controversia che coinvolge Turrisendo (561). Lo stesso assiste alla richiesta di rinnovo dell’investitura del feudo avanzata all’ar- ciprete del capitolo dai figli del defunto Turrisendo (562).
Solo Bernardino, che appare saltuariamente nella documenta- zione privata (563), partecipa all’attività politica: membro del
(557) L’ipotesi è formulata da Simeoni, La cartacit., pp. 7-8, che utilizza anche parte della documentazione di seguito citata.
(558) Doc. del 1166 c, citato sopra, nota 556 ex.
(559) Cipolla, Veronacit., p. 330, nota 40, doc. 1160 giugno 12, Verona. (560)Ibidem, p. 373, nota 144 ex., doc. 1181 giugno 12, Verona. (561) Doc. dell’anno 1164, citato sopra, nota 402.
(562) Doc. dell’anno 1189, citato sopra, nota 486: Bernardino in questo documento viene definito “figlio del defunto Olderico Sacheto”, una connotazio- ne dovuta ad una interpretazione errata dell’espressione cognominale consueta:
de Olderico Sacheto.
(563) ASV, S. Michele in Campagna,perg. 97, 1191 luglio 16, Verona: teste Bernardinode Olderico Sacheto; ASV, Ss. Giuseppe e Fidenzio,perg. 38, 1210 febbraio 22, Verona: gli eredi del dominusBernardino di Olderico Sacheto sono tra i confinanti di una terra in Castagné; ASV, S. Martino di Avesa,perg. 14, 1191 gennaio 15, Verona: Bernardino di Olderico Sacheto e il fratello Anascalco della
contrata di S. Quirico vendono alcuni terreni in S. Martino di Avesa; un Guidolino di Olderico Sacheto confinante in Saltocloappare in ASV, S. Michele
primo consiglio del comune nel 1184 (564), è procuratore del comune nel trattato del 1192 con Venezia, designato ora come Bernardino
de Sachetis
(565).Il figlio e i nipoti di Olderico Sacheto sono attestati anche come
illi de Olderico Sacheto
(566), soprattutto negli atti del pro- cesso concernente la signoria feudale dei da Lendinara su Zevio, ai quali era stata ceduta, come affermano due testi (567), dal figlio e dai nipoti di Olderico Sacheto o, appunto, dailli de Olderico
Sacheto
. Poiché i due testi sono attendibili, trattandosi di Riccardo di Schlanders, di cui subito diciamo, e di Albertino di Garzapano, che si trovava alla corte imperiale con il padre, il riferimento, pre- ciso e ripetuto, al figlio e ai nipoti di Olderico Sacheto fa supporre che il feudo fosse passato, oltre che al figlio maschio Ribaldino, anche ai figli della figlia di Olderico e sorella di Ribaldino, proba- bilmente perché di quest’ultimo non sono attestati eredi diretti; un criterio di successione propria della consuetudine italica, che com- portava la divisione dei feudi paterni tra gli eredi maschi e, in assenza di questi, anche tra le femmine e i loro eredi, come preve- dono le ‘Consuetudini feudali’ (568) e come numerosi atti del tempo confermano (569).(564) C. Cipolla, I primi accenni alla organizzazione comunale in un picco-
lo villaggio presso Cologna Veneta: dalla pace di Venezia a quella di Costanza, I ed. 1915, poi in Cipolla, Scritticit., II, pp. 500-501, doc. 1184 giugno 14, Verona: si tratta del primo consiglio del comune del quale sono forniti i nomi dei consi- glieri. Cfr. Castagnetti, ‘Ut nullus’cit., p. 45.
(565) Cipolla, Trattati commercialicit., pp. 581-586, n. 3, 1192 settembre 21, Verona.
(566) ASV, Ss. Apostoli,perg. 53, 1178 giugno 29, Verona.
(567) App., n. 7: testimonianze di Riccardo di Schlanders e Albertino di Garzapano.
(568) K. Lehmann, Das langobardische Lehnrecht,Göttingen, 1896, pp. 134-135 e passim.
Dal figlio di Olderico Sacheto e dai suoi nipoti, mai menzio- nati con il loro nome proprio negli atti del processo, il feudo di Zevio venne ceduto ai da Lendinara: questi inviarono Riccardo di Schlanders in Val Venosta – una scelta non casuale, dal momento che Schlanders era uno dei centri principali dei possedimenti in Val Venosta della dinastia dei duchi guelfi (570) –, quale loro nun- zio alla curia imperiale, che nel maggio 1171 sostava a Donauwört (571), per chiedere e ottenere l’investitura feudale dall’imperatore Federico I e dal duca Enrico il Leone. I testimoni non accennano alle modalità con le quali gli eredi di Olderico Sacheto concessero il feudo ai da Lendinara, una cessione avvenuta forse mediante vendita o forme che coprivano una vendita, atti diffusi nella prati- ca (572), anche se le disposizioni federiciane vietavano la cessione dei diritti giurisdizionali (573): qualunque fosse stata la modalità, si presentava necessaria la reinvestitura del feudo ai nuovi titolari.
l’anno 1154 da Enrico il Leone ai marchesi estensi (doc. citato sopra, nota 269), nella quale viene esplicitamente prevista la possibilità che, in assenza di eredi maschi di prima generazione o successiva, succedano le femmine e i loro eredi maschi.
(570) H. Schwarzmaier, Die Welfen und der schwäbische Adel im 11. und
12. Jahrhundert in ihren Beziehungen zum Vinschgau,inDer Vinschgau und
seine Nachbarräume, a cura di R. Loose, Bolzano, 1993, p. 92 e passim; cfr. anche cartine storico-geografiche a p. 91.
(571) App., n. 7: testimonianze di Riccardo di Schlanders e di Albertino di Garzapano;Die Urkunden Heinrichs des Löwencit., n. 86, 1171 maggio 4 o 7; con datazione leggermente diversa, in DD Friderici I,n. *1157, 1171 maggio 11. Cfr. F. Opll, Das Itinerar Kaiser Friderich Barbarossas (1152-1190),Wien - Köln - Graz, 1978, pp. 127 e 206.
(572) Brancoli Busdraghi, La formazionecit., pp. 170-178.
(573)DD Friderici I,n. 241, 1158 novembre, Roncaglia, p. 34: “Qui allo- dium suum vendiderit, districtum et iurisdictionem imperatoris vendere non prae-
sumat”. Cfr. G. Tabacco, L’allodialità del potere nel Medioevo,“Studi medieva- li”, ser. III, XI (1970), pp. 610-611, che segnala come la consuetudine milanese, riconosciuta dai giuristi, consenta l’alienazione dei diritti giurisdizionali detenuti in feudo. La cessione di feudi avveniva mediante refutazione al dominuse succes- siva investitura del dominusall’acquirente, procedura legittimata dallo stesso imperatore Federico I, che nelle ‘leggi di Roncaglia’ prescrisse per l’alienazione di un feudo la necessità del consenso preventivo del maior dominus, al quale il feudo spettava: Friderici I,n. 91, 1154 dicembre 5, Roncaglia, e n. 242, 1158 novembre, Roncaglia.