SOMMARIO: 1.1 Qualche considerazione in via di premessa 2.1 L’estinzione della società disciplinata nel
2.2 L’estinzione della società nel decreto legislativo 231/2001: il silenzio del legislatore
Con le premesse di cui sopra è possibile adesso spostare l’attenzione sul decreto legislativo 231/2001, che nulla prevede in merito
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Tanti autori si sono soffermati sulla nuova lettera dell’art 2495 c.c., si citano a titolo di esempio BUONOCORE,La fine dell’impresa societaria a base capitalistica, in Manuale di diritto commerciale, a cura di BUONOCORE, IV Edizione, Giappichelli 2003, 502; GALGANO, Le società, op cit pag 426 ss; SPERANZIN,
L’estinzione della società in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in Riv, soc. 2004, 514 ss
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DALFINO, op cit pag 73; TAMBURRINO, Persone giuridiche. Associazioni non
all’estinzione della società. Un osservatore attento avrebbe potuto prevedere l’assenza di regolamentazione già in occasione della stesura del Progetto Grosso, la cui relazione segnalava che la questione dell’estinzione delle persone giuridiche era rimasta scoperta per mancanza di soluzioni idonee.205
L’assenza di disciplina porta con sé delle possibili conseguenze sul piano applicativo: oltre alla mancanza di regolamentazione del fenomeno verificatosi in pendenza di procedimento penale, la solidità del sistema è messa in crisi dai possibili abusi dell’estinzione; non è difficile infatti ipotizzare che i vertici di un ente imputabile ai sensi del decreto possano mettere in atto una liquidazione fittizia solo per svuotare il patrimonio, per poi magari ricostituirsi in altre vesti sotto altro nome. Insomma, una situazione che presenta profili di non trascurabile criticità e che merita di essere analizzata.
E’ pur vero che fino alla riforma del diritto societario del 2003 la problematica assumeva un ruolo marginale, dato che la società benché cancellata dal registro rimaneva formalmente in piedi fino all’esaurimento di tutti i rapporti giuridici in corso, compresi quelli processuali206
; l’accertamento della responsabilità da reato rientrava a buona pace nel novero di questi rapporti, rendendo quindi possibile agire nei confronti dell’ente cancellato dal registro delle imprese e, al limite, recuperare il pagamento della sanzione pecuniaria sul patrimonio già distribuito senza che i creditori personali dei soci potessero in qualche modo avanzare pretese.207
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Lo segnalano NAPOLEONI Le vicende modificative op cit pag 416; DI GERONIMO Commento all’art 42 op cit pag 1016 ss. La relazione del progetto può essere reperita in Doc. giustizia 2000, 580
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La sentenza tribunale di Milano, sez. X pen., 20 ottobre 2011 parla di “soggettività attenuata” in riferimento all’ente cancellato dal registro delle imprese ma ancora in vita per i rapporti pendenti
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Successivamente all’intervento della l. 6/2003 l’assenza di regolamentazione all’interno del decreto ha assunto un’importanza centrale, aprendo la strada agli abusi dell’istituto di cui sopra si è accennato. Il vero punctum dolens sta nel fatto che ai sensi del nuovo art 2495 c.c. la società cancellata dal registro delle imprese è comunque estinta al di là degli eventuali rapporti pendenti, e come tale non esiste più sul piano delle dinamiche giuridiche.
Da qua, occorre valutare se è possibile utilizzare i dettami del nuovo articoli 2495 c.c. che permettono di rivalersi sui soci e, in caso di condotta illecita, sui liquidatori, anche nell’ambito del decreto legislativo 231/2001 o se invece i principi di personalità della responsabilità e della sanzione penale conducano ad una impossibilità di proseguire l’accertamento.
E’ opinione diffusa in dottrina che se la società viene dichiarata estinta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ex d.lgs. 231/2001 sia possibile applicare l’art 2495 c.c. senza particolari problemi: questo perché a quel punto il credito a favore dello Stato si è già pienamente realizzato, la responsabilità dell’ente è accertata e la sua estinzione causerebbe un mero trasferimento della responsabilità civile in capo ai soci o ai liquidatori208
. I soci quindi risponderebbero delle somme a pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti di quanto è stato a loro liquidato, tenendo anche presente che ai sensi dell’art 2280 c.c. i liquidatori non possono ripartire l’attivo sociale fino a che i creditori sociali non siano stati interamente soddisfatti.
A questa ricostruzione non osterebbe l’art 27 d.lgs 231/2001, ai sensi del quale per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l’ente col suo patrimonio e non un soggetto terzo, in quanto la rivalsa sui soci non porterebbe con sé anche una traslazione di responsabilità ma
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sarebbe semplicemente la conseguenza della “ripartizione ante diem del patrimonio dell’ente”. 209
Le sanzioni interdittive invece non potrebbero essere inflitte ma l’effetto ad esso sotteso sarebbe già stato raggiunto mediante la dissoluzione della struttura organizzativa dell’ente colpevole.210
Assai diversa è invece l’ipotesi in cui l’estinzione della società si verifichi in pendenza di procedimento di accertamento della responsabilità nei suoi confronti, quando cioè non esiste ancora alcuna obbligazione per il pagamento della sanzione configurandosi tutt’al più una mera aspettativa di credito in capo allo Stato. In tale situazione l’unica soluzione astrattamente prospettabile sarebbe una prosecuzione del processo nei confronti dei soci o liquidatori, ipotesi però inapplicabile in quanto assolutamente sconosciuta al processo penale. A poco serve la regola dell’art 2495 c.c. che in questa situazione appare del tutto inappropriata, mancando prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna un’obbligazione pecuniaria da poter eventualmente essere soddisfatta sull’attivo liquidato ai soci. Siamo in una fase prodromica, di accertamento appunto, nella quale un ipotetico coinvolgimento di soggetti terzi causerebbe la violazione non solo dell’art 27 d.lgs. 231/2001 ma soprattutto del principio di personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art 27 della Costituzione.
Alla luce di tutto questo, l’unica soluzione ad oggi prospettabile è che con l’estinzione dell’ente si estingua anche l’illecito dipendente da
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Così NAPOLEONI, Le vicende modificative, op cit pag 421. Non tutti sono d’accordo con questa interpretazione, soprattutto in relazione all’art 27 del decreto: si veda, ad esempio, la pronuncia tribunale di Milano, sez. X pen., 20 ottobre 2011
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GUERNELLI, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-
amministrativo dopo il d.lgs. 8 Giugno 2001, n 231 (seconda parte) in Studium Juris
reato a lui connesso.211 Sul piano processuale, intervengono le norme
del codice di rito in virtù del generale rinvio dell’art 34 d.lgs 231/2001; la cancellazione della società appare un fenomeno simile alla morte dell’imputato, dando così luogo ad una pronuncia di non doversi procedere con estinzione del reato ai sensi dell’art 531 c.p.p. 212