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Eurojust e il rapporto con altri organismi, europei ed extraeurope

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 72-79)

II. DALL’ARCHITETTURA ORIGINARIA DI EUROJUST AD OGG

3. Eurojust e il rapporto con altri organismi, europei ed extraeurope

Il contrasto di crimini che coinvolgono più Stati, necessita di una cooperazione capillarmente diffusa sul territorio dell’Unione europea. Per questo motivo Eurojust collabora con organismi europei e internazionali al fine di velocizzare

97 Cfr. G. Santalucia, Le misure di legislazione interna per Eurojust, in Diritto e

la circolazione delle informazioni e coordinare le indagini transnazionali. Nel contesto europeo, la rete giudiziaria e i magistrati di collegamento, hanno rappresentato i partners privilegiati utilizzati da Eurojust per veicolare le informazioni inviate agli Stati richiedenti assistenza giudiziaria. Dal punto di vista normativo, il rapporto nato fra i due organi ha ricevuto attenzione dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio, seppur in forme di collaborazione ancora embrionali e regolate dall’articolo 8 dell’azione comune 98/428/GAI98. Tuttavia, con decisione 2009/426/GAI, il Consiglio ha rinnovato la vecchia normativa, introducendo forme di collaborazione più incisive. In particolare, quest’ultima oltre a introdurre la figura del segretario della rete giudiziaria, disciplina anche il ruolo del corrispondente nazionale e del corrispondente tecnico. Tali autorità, pur mantenendo una natura autonoma e distinta rispetto all’organico di Eurojust, si avvalgono dei servizi di coordinamento predisposti da Eurojust99. Un esempio sono le cd. riunioni di coordinamento, nell’ambito delle quali i membri nazionali possono scambiarsi reciprocamente dati e informazioni raccolte durante le indagini svolte nell’ambito dei rapporti di cooperazione giudiziaria100. Il corrispondente nazionale rappresenta una figura con competenze di coordinamento tra Eurojust e i

98 V. Art. 8 Azione comune del Consiglio 98/428/GAI.

99 Cfr. E. Selvaggi, La rete giudiziaria in materia penale, in Doc. giust., Roma, 2000. 100 Sulle cd. riunioni di coordinamento, v. meglio nel cap. 3.

diversi punti di contatto presenti in Europa101. Inoltre, tale soggetto è responsabile per tutte le questioni che nascono dal rapporto con Eurojust, compresi i profili relativi al funzionamento della rete giudiziaria europea, al coordinamento delle richieste di assistenza, al coordinamento delle richieste di assistenza e alla nomina di nuovi punti di contatto. I corrispondenti nazionali di Eurojust, competenti in materia di cooperazione giudiziaria penale sono: l’Ufficio della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia (autorità centrale); la Direzione Nazionale Antimafia (ai fini del coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata); le Procure Generali della Repubblica presso le Corti d’appello (per avviare le procedure di assistenza e cooperazione giudiziaria in ambito territoriale).

Il corrispondente incaricato degli aspetti tecnici, invece, è chiamato a garantire che il complesso delle informazioni inviate allo Stato membro richiedente giungano tempestivamente all’autorità competente. La rete giudiziaria europea, inoltre, gestisce altri strumenti operativi di raccolta delle informazioni: i “fishes belges” e le “Atlas” o “Solon”. Il primo consente di elaborare una mappa computerizzata, con la quale è possibile individuare lo Stato membro verso il quale inviare la richiesta di trasmissione dei dati inerenti a

101 Cfr. R. Sicurella, Il titolo VI del trattato di Maastricht e il diritto penale, in Riv. Ita. Dir. e proc. pen., Milano, 1997, pag. 1307.

indagini transnazionali. Il secondo strumento, consiste in un apparecchio di traduzione in lingua inglese, francese e spagnolo, delle parole chiave che ricorrono con frequenza nelle attività di cooperazione giudiziaria fra Stati in materia penale. In questo modo, il meccanismo sopra citato, consente alle autorità giudiziarie competenti l’acquisizione del lessico tecnico giuridico102.

A questi si aggiunge un altro strumento, introdotto con la decisione del Consiglio 2008/976/GAI, che all’articolo 9 disciplina la cd. rete protetta delle telecomunicazioni103. Quest’ultimo rappresenta un sistema automatico di gestione dei fascicoli, contenenti tutte le informazioni riservate e non riservate dei soggetti coinvolti nelle indagini coordinate dai membri nazionali nell’esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra Eurojust e i magistrati di coordinamento, l’azione comune 96/277/GAI del 22 aprile, approvata dal Consiglio in base all’articolo 3 K del Trattato sull’Unione europea, stabilisce un quadro per lo scambio di magistrati o funzionari particolarmente esperti in procedure di cooperazione giudiziaria, sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri. Il Consiglio ha adottato questa misura per migliorare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria, nonché per agevolare la comprensione reciproca dei diversi sistemi giuridici e giudiziari. La cooperazione giudiziaria è l’elemento centrale

102 Cfr. E. Selvaggi, La rete giudiziaria europea: uno strumento per migliorare la

cooperazione giudiziaria in materia penale, in Doc. giust., Roma,2000.

nella lotta contro la criminalità transnazionale, le frodi ed i reati commessi contro gli interessi finanziari dell’Unione. Nel rapporto con queste autorità, Eurojust riesce a favorire e accelerare, in particolare mediante l’istituzione di contatti diretti con le autorità giudiziarie del paese ospitante, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale e, se del caso, civile. Le funzioni dei magistrati di collegamento possono anche comprendere qualsiasi attività finalizzata allo scambio delle informazioni e delle statistiche volte a favorire la comprensione reciproca dei sistemi giudiziari penali di ciascun Stato membro104.

Per quanto riguarda i rapporti di Eurojust con altri organismi sovranazionali, degni di nota sono quelli instaurati con Europol e Olaf. Nell’ambito della lotta alla criminalità transfrontaliera, l’obiettivo di Europol è quello di migliorare l’efficacia della cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri. Pertanto, quest’ultimo instaura con l’organismo di coordinamento giudiziario una relazione soggetta a duplice lettura. Questo perché tale relazione da un lato presenta aspetti di tipo gerarchico, per la presenza di una dipendenza funzionale secondo la quale Eurojust esercita poteri di sorveglianza, direzione e controllo delle attività da esso svolte. Dall’altro di tipo paritario, per la completa autonomia organizzativa e strutturale dei due organismi europei, che scambiano informazioni utili a perseguire reati

104 Cfr. B. Piattoli, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 183.

gravi aventi natura transnazionale. Tuttavia, quest’ultima sembrerebbe essere la lettura più convincente, poiché Eurojust non ha alcun potere autoritativo ma solo di coordinamento. Anzi, probabilmente sarebbe proprio Europol a godere di maggior carattere operativo dal momento che ad esso è riconosciuto il potere di veicolare le indagini sul campo, mentre l’altro mantiene ancora funzioni consultive, propositive e di supporto. Inoltre, le differenze strutturali rispetto ad Eurojust renderebbero difficoltosa una ricostruzione dei rapporti in chiave gerarchica105.

La collaborazione tra i due organi è stata recentemente rafforzata, con il regolamento dell’Unione europea n. 794 del 2016, nella raccolta, nella conservazione e nella condivisione delle informazioni con i membri nazionali di Eurojust. In particolare, detta normativa, all’articolo 6 paragrafo 4 prevede che Europol prima di dare avvio ad un’attività investigativa, deve obbligatoriamente avvisare l’Unità di coordinamento giudiziario. In questo modo sembrerebbe possibile coordinare le attività degli organi e favorire una stretta collaborazione nella lotta alla criminalità transnazionale.

Per quanto riguarda il rapporto con Olaf, invece, bisogna anzitutto ricordare che l’obiettivo di quest’ultimo è quello di perseguire i reati finanziari, lesivi degli interessi economici dell’Unione. Con l’introduzione dell’organismo sopra citato,

105 Cfr. V. Manes, Il giudice nel labirinto, profili delle intersezioni tra diritto penale

il legislatore ha voluto affiancare agli Stati membri impegnati in via prioritario a proteggere gli interessi finanziari dell’Europa, un organismo investigativo sovranazionale106. Il rapporto tra Eurojust e Olaf si sostanzia in uno scambio reciproco d’informazioni utili nello svolgimento di attività investigative transnazionali, per reati penali nel primo caso e finanziari nel secondo.

Degno di nota è il destino del ruolo di Olaf con l’istituenda Procura europea. In proposito la Commissione europea ha elaborato, contestualmente alla proposta di regolamento per EPPO, una comunicazione sulla cd. governance dell’Ufficio europeo antifrode107. Quest’ultima stabilisce che Olaf non continuerà ad avere competenze attuali, ma la sua attività operativa sarà riferita a tutte le materie che non ricadranno nella competenza della Procura europea.

L’ultima questione da affrontare riguarda, invece, il rapporto tra Eurojust e gli organismi internazionali, ovvero gli Stati terzi. Tale relazione si realizza per la presenza di accordi bilaterali o multilaterali stretti per facilitare e coordinare le attività investigative nella lotta a certe fattispecie di reato, oppure, senza stringere alcun accordo, in caso di crimini gravi che mettono a rischio la sicurezza degli Stati. In quest’ultimo caso, Eurojust può coordinare indagini a livello internazionale, purchè le norme previste per la tutela dei dati

106 V. Art. 325 TFUE, che riconosce agli Stati membri la competenza a combattere la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, mediante l’adozione di misure tali da garantire una protezione efficace in ciascun paese, in collaborazione con la Commissione.

personali presenti negli archivi e riguardanti i soggetti coinvolti nelle indagini siano rispettate.

4. L’ordinamento italiano recepisce la decisione

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 72-79)