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L’emergenza terroristica in Europa

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 104-108)

III. EUROJUST E IL CONTRASTO AL TERRORISMO

1. L’emergenza terroristica in Europa

Recentemente il tema della cooperazione giudiziaria ha attirato l’attenzione di molti giuristi, poiché a seguito della crescita di crimini aventi rilevanza transnazionale, come il terrorismo, è stata rapidamente messa in crisi la sicurezza dei cittadini sui territori europei. Da un punto di vista storico il fenomeno del terrorismo non è una novità, esso era già presente Italia negli anni ’70, seppur motivato da interessi di natura politico-nazionalista137. Sul punto si ricordano i fatti commessi dal partito politico di “Ordine Novo” e la c.d.

137 Cfr. Viganò, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. It. Dir. Pen. proc., 2006, pp. 648.

“strategia della tensione”, ossia un disegno eversivo basato su una serie di atti terroristici, volti a creare uno stato di paura tra la popolazione e diretti a lanciare avvertimenti ai governi, al fine di ottenere leggi speciali o addirittura per attuare colpi di stato in funzione di svolte dittatoriali anticomuniste138.

Diversamente il terrorismo che negli ultimi anni ha interessato l’Europa ha assunto connotati religiosi e più globali, per la presenza di gruppi criminali ramificati nei territori dell’Unione139. Pertanto, gli attacchi terroristici commessi negli Stati membri rimandano a gesti compiuti da gruppi religiosi dell’Islam, come dimostrazione del sentimento d’odio nutrito nei confronti della cultura occidentale e le influenze che questa ha verso il mondo islamico. Per capire il fenomeno del terrorismo islamico è opportuno considerare la sua evoluzione storica, poiché l’Islam rappresenta allo stesso tempo un sistema religioso, politico e giuridico. Per questo motivo risulta complesso per il giurista occidentale distinguere la norma religiosa da quella giuridica in senso stretto140. D’altronde la stessa ripartizione dell’Islam in un’unità a tre sfaccettature (politica, religiosa e giuridica) rappresenta un adattamento, frutto di criteri laico-occidentali, di una realtà che dal punto

138 V. Masarone, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo

internazionale, Napoli, 2013, pp. 177.

139 Cfr. G. Salvi, Appunti per una relazione sul terrorismo di destra, Quest. Giust., 2018.

140 V. Quadrella, Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro l’umanità:

da crimine a rilevanza internazionale a crimine internazionale dell’individuo,

di vista interno si presenta come unitaria141. Pertanto, tracciare il confine tra ciò che è religioso e ciò che non lo è, risulta ancor più difficile se consideriamo che il Corano non è solo un libro di preghiera della religione islamica, ma contiene (al pari della Bibbia ebraica) una minuta precettistica sull’intera vita del credente, privata e civile, da cui è nata la tradizione giuridica musulmana come frutto dell’interpretazione della Legge di Dio. Infatti, sia la sfera religiosa sia quella politica sono disciplinate dalla shari- ha142, intesa come codice di comportamento etico. In questo senso l’Islam non rappresenta solo la religione, bensì anche la regola di comportamento che tutti i musulmani devono seguire. Inoltre, la parola “Islam” significa sottomissione e obbedienza cosciente al volere di Dio, espresso attraverso la legge che lui stesso ha rivelato tramite l’interpretazione dei giuristi e della dottrina in norme contenute nel Corano143. L’azione terroristica, dunque, può legarsi a qualsiasi possibile obiettivo, ideologia e fondamentalismo. In particolare, può legarsi indifferentemente ad un determinato territorio o nazione e costituire il braccio armato di movimenti di liberazione nazionale, ovvero, avere le caratteristiche di rete terroristica transnazionale, non solo islamica. Pertanto, il fenomeno si presenta connotato da

141 Cfr. Berardi, Il diritto e il terrore. Dalle radici teoriche alle “finalità del

terrorismo”, Padova, 2008, 199.

142 Shari-ah o sharia è un termine arabo che indica il concetto generale di “ legge” (letteralmente “strada battuta”), che può essere interpretata sotto due sfere: una più metafisica riferita alla Legge di Dio, per questo sconosciuta agli uomini, e una più pragmatica per identificare le interpretazioni date dagli uomini alla parola di Dio. 143 Cfr. Serranò, Le armi razionali contro il terrorismo contemporaneo: la sfida delle democrazie di fronte alla violazione terroristica, Milano, 2009.

elementi ad altissimo livello di pericolosità, se pensiamo che la sfida proviene da individui che agiscono a livello sub- statale e non territoriale, spesso per mezzo di risorse elettroniche sfuggenti al controllo delle nazioni. Inoltre è diventato arduo, ad esempio, individuare quale sia lo Stato legittimato a procedere contro i terroristi. In questo senso si sono fatti evanescenti i criteri di collegamento per l’esercizio della giurisdizione, che quando non scompaiono del tutto tendono a ridursi ad uno: quello della nazionalità delle vittime. Si fa strada, allo stesso tempo, la soluzione contraria: non si vuole che le vittime assumano contemporaneamente il ruolo dell’accusa e si propone che i la giurisdizione per reati di terrorismo, costituendo una minaccia per l’intera umanità, sia devoluta alle giurisdizioni sovranazionali (ad esempio alla Corte di giustizia dell’Unione europea). L’Unione, specie dopo gli attentati terroristici avvenuti a New York nel 2001, ha temuto per la sicurezza del suo territorio ed ha avviato l’elaborazione di politiche di contrasto al terrorismo. Un posto importante è occupato dal ruolo rivestito da Eurojust 144 , che ha rappresentato uno strumento introdotto dal Consiglio per far fronte alle difficoltà degli Stati nel condurre indagini estese su più territori. Infatti, l’organismo di coordinamento sovranazionale ha agevolato i magistrati nazionali nel ricevere informazioni acquisite in un altro Stato145. In

144 V. Cap. III

145 Cfr. Bernardi, Il diritto e il terrore. Dalle radici teoriche alle finalità del

particolare, la più agile circolazione dei dati ha permesso alle autorità giudiziarie di velocizzare le attività investigative, per perseguire la criminalità terroristica delocalizzata in Europa. In questo senso Eurojust, anche grazie alla collaborazione con Europol, ha assistito gli Stati nelle indagini sovranazionali. Pertanto, un esempio del supporto prestato dall’organismo si può riscontrare in occasione della strage di Parigi del 13 novembre 2015146. In quell’occasione il desk francese presso Eurojust ha coordinato le indagini svolte in Francia e in altri Stati per mezzo di cinque riunioni di coordinamento svolte tra gennaio 2016 e febbraio 2017, una a Salisburgo, due a Parigi e due a l’Aja. Le riunioni di coordinamento hanno creato la condizione idonea per favorire lo scambio reciproco delle informazioni, poiché esse rappresenterebbero il principale strumento operativo di Eurojust per i casi di terrorismo. Infatti, in quell’occasione è stato possibile evidenziare alcuni collegamenti tra le indagini degli attacchi a Parigi e quelli a Thalys nell’agosto 2015, che hanno portato con successo alla consegna di due sospettati alle autorità francesi, prima detenuti in Austria e Germania.

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