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Il rapporto tra Eurojust e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 113-123)

III. EUROJUST E IL CONTRASTO AL TERRORISMO

3. Il rapporto tra Eurojust e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

La natura del rapporto tra Eurojust e La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) si inserisce nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale. La DNA in Italia viene istituita con legge n. 8 del 1992 ed entra in funzione come ufficio di coordinamento delle Procure Distrettuali, costituita presso la Corte suprema di Cassazione. La Direzione, in particolare, si occupa di coordinare le indagini relative alla criminalità mafiosa e, dopo l’entrata in vigore della legge n. 43 del 2015 che converte il decreto legge n. 7, anche terroristica. La “legge antiterrorismo”, dunque, introduce una novità rilevante dal punto divista istituzionale, concernente l’attribuzione di competenze aggiuntive in materia di coordinamento del contrasto al terrorismo alla DNA, con conseguente trasformazione in Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. All’organo sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371 bis c.p.p. che disciplina i rispettivi campi d’intervento. In particolare, all’articolo 51, comma 3 bis e comma 3 quater, del codice di procedura penale vengono indicati i delitti per i quali è competente la DNA a svolgere attività investigativa e, a tal fine, impartisce direttive ai servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia. Inoltre, il Procuratore esercita funzioni d’impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle indagini. Assicura, d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, il

coordinamento investigativo, anche per mezzo dei magistrati del proprio ufficio (lett. a). In aggiunta, dispone la nomina di magistrati della DNA per la trattazione di procedimento di particolare complessità o che richiedano specifiche professionalità, ogni volta ciò risulti necessario (lett. b). A tal fine l’articolo 105 del Codice antimafia (che ha sostituito l’articolo 110 bis dell’ordinamento giudiziario) dispone che per la trattazione dei procedimenti relativi ai casi indicati nell’articolo 51, co. 3 bis, quando si tratta i procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche competenze professionali, il procuratore nazionale antimafia possa nominare non solo «i magistrati appartenenti alla DNA ma anche quelli appartenenti alle DDA154» e, previo consenso, «magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali». Per realizzare il coordinamento delle indagini, la DNA provvede all’acquisizione delle notizie, delle informazioni e dei dati sulla criminalità organizzata (lett. c). Pertanto, l’articolo 117, co. 2 bis, prevede che il

154 La Direzione Distrettuale Antimafia è la denominazione del pool di magistrati che compongono la “procura distrettuale antimafia”, che nell’ordinamento della Repubblica italiana è l’organo delle procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei 26 distretti di Corte d’appello, a cui viene demandata la competenza sui procedimenti relativi ai reati di stampo mafioso. I suoi compiti vengono delineati dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, che riserva alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto la competenza per una serie di reati correlati alla criminalità organizzata di stampo mafioso. A questo scopo il procuratore della Repubblica (c.d. procuratore distrettuale) costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia (DDA), dove sono attribuite funzioni di PM in primo grado (indagini preliminari e esercizio dell’azione penale) in relazione ai delitti, consumati o tentati, inerenti ai reati suddetti e cioè di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l’attività dell’associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta delle persone, all’acquisto o all’alienazione di schiavi, delitti con finalità di terrorismo.

Procuratore della DNA possa accedere al registro delle notizie di reato di cui all’articolo 81 del codice antimafia e delle misure di prevenzione, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e per le misure di prevenzione. Egli, inoltre, può accedere alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa dalla DNA. L’articolo 18 bis dell’ordinamento penitenziario, con legge n. 354 del 1975, prevede altresì che il Procuratore possa accedere a colloqui personali con detenuti e internati senza necessità di autorizzazione, ai fini dell’esercizio delle funzioni d’impulso e di coordinamento. Impartisce, inoltre, specifiche discipline per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità del coordinamento investigativo (lett. f) e li riunisce a tali fine per risolvere i contrasti eventualmente sorti (lett. g). Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 54 ter del codice di procedura penale, quando sussiste un contrasto, negativo o positivo, in materia di criminalità organizzata, tra pubblici ministeri di uffici distrettuali diversi, il procuratore generale presso la Corte di cassazione provvede, sentito il Procuratore della DNA. Analogamente, se il contrasto è tra ufficio distrettuale e procura circondariale, deve essere risolto dal procuratore generale presso la Corte d’appello, che dovrà informare dei provvedimenti adottati il Procuratore della DNA.

Infine, quest’ultimo, dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di

cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis e comma 3 quater, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento, quando esso non è stato possibile a causa della perdurante e ingiustificata inerzia nell’attività d’indagine e della ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 bis c.p.p. (lett. h).

Quanto alle modifiche nel nostro ordinamento introdotte dalla legge sopra citata, queste hanno riguardato sia al diritto sostanziale penale sia processuale penale, oltre all’aggiunta dell’espressione «terrorismo» a tutte le norme che richiamano la competenza della DNA. Pertanto, l’articolo 270 quater del codice penale, prevede che: « chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 270 bis155, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni». Tuttavia, la legge n. 43 al secondo comma prevede una pena inferiore per la persona che riceve l’addestramento: «da cinque a otto anni». Inoltre, la nuova legge introduce un nuovo articolo, ossia l’articolo 270 quater.1 che punisce « fuori dai casi previsti dagli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o

155 V. Art. 270 bis c.p. che condanna con reclusione da sette a quindici anni chiunque costituisca, promuove, organizza, dirige o finanzia associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione all’ordine democratico.

propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni». Tale norma adempie ad un obbligo previsto dalla risoluzione n. 2178 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che impone agli Stati di incriminale le attività dei c.d. “ Foreign Terrorist Fighters” definendoli «individuals who travel to a State other than their states of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist traning, including in connection with armed conflict” 156. Si tratta, dunque, di soggetti che si recano in uno Stato diverso da quello di residenza o di nazionalità ai fini di realizzare attività preparatoria all’attentato terroristico. Inoltre, la legge n. 43 modifica l’articolo 270 quinquies, che punisce «con reclusione da cinque a dieci anni» chiunque fornisce indicazioni o risorse materiali per il compimento di atti con finalità di terrorismo, ed estende tale condanna «alla persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies157». La nuova legge all’articolo 2

156 V. Risoluzione n. 2178 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

157 V. Art. 270 sexies c.p., che punisce le condotte con finalità di terrorismo ossia «le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e cono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un

integra la disciplina precedente in materia di prevenzione e contrasto alle attività terroristiche. Infatti, all’articolo 414 c.p., quarto comma, viene aggiunto che in caso di delitti contro l’ordine pubblico: «la pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Dal punto di vista processuale penale, la legge n.43 introduce l’articolo 234–bis c.p.p, che regola l’acquisizione di documenti e dati informatici, prevedendo che: «è sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare». Pertanto, all’articolo 381 c.p.p., comma 3 bis, in deroga al comma 3, si legge che «il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell’attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». Peraltro, la legge “antiterrorismo” al fine di estendere le competenze del Procuratore introduce alcune modifiche al d. P. R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: “Approvazione del codice di procedura penale”. In particolare, la modifica ha riguardato l’articolo 117, comma 2 bis, della normativa sopra citata ed ha previsto che: «il procuratore nazionale

Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».

antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 371 bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». Inoltre, sempre nell’articolo sopra citato, comma 3 bis, è aggiunto il seguente periodo: « In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi». La norma inoltre richiama la competenza della polizia postale, che ai sensi della legge n. 43 del 2015 diviene competente ad effettuare indagini in materia di terrorismo nel web.

Tuttavia dal disposto normativo della legge n. 43 non si nota alcun riferimento all’attività di cooperazione giudiziaria svolta a livello sovranazionale con Eurojust, così come nella decisione 2002/187/GAI del Consiglio. La prima volta che abbiamo un esplicito riferimento al rapporto tra i due organi è nella decisione 2009/426/GAI del Consiglio che, seppur mai recepita dagli Stati, al considerando n. 14 precisa che: «

Eurojust dovrebbe essere autorizzata a trattare dati personali di persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell’Eurojust o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato. L’elenco di tali dati personali dovrebbe includere numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi all’immatricolazione dei veicoli, profili di DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali. L’elenco dovrebbe anche includere i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione ed i dati necessari ad identificare l’abbonato o l’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, senza riguardare i contenuti della comunicazione». Recentemente per disciplinare la relazione tra i due organi il 17 luglio 2017 è stato firmato a Roma un Protocollo di Lavoro tra il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Membro Nazionale italiano presso Eurojust, che sostituisce il precedente già sottoscritto nel 2014. Pertanto, il Protocollo esplicita la necessità di intensificare le reciproche relazioni per migliorare lo scambio d’informazioni, di carattere investigativo e strategico, essenziali all’azione di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e al terrorismo internazionale, sfruttando appieno le possibilità offerte dall’attuale quadro normativo, senza creare nuovi obblighi o oneri per ciascun Ufficio. Al punto n. 1 dell’atto viene esplicitata la finalità dell’accordo, poiché i

rappresentanti dei due organi «convengono di applicare, nel rispetto delle proprie competenze e secondo le norme nazionali e sovranazionali vigenti, il seguente Protocollo Operativo nelle relazioni reciproche dei rispettivi Uffici, al fine di incrementare lo scambio delle informazioni per una più efficace azione di contrasto giudiziario al crimine organizzato e al terrorismo internazionale». A tal fine, il Procuratore della DNA si adopererà affinché, ai sensi dell’art. 7, terzo comma, Legge 14 marzo 2005, n. 41, il Procuratore della Repubblica procedente comunichi tempestivamente al membro nazionale italiano di Eurojust ogni informazione relativa all’esistenza di indagini in corso per reati di criminalità organizzata e di terrorismo che concernono, contestualmente, il territorio italiano e quello di uno o più Stati membri o Stati terzi. Il membro nazionale italiano potrà, a sua volta, fare richiesta delle informazioni concernenti le indagini di cui sopra, allorquando ne abbia avuto notizia. Il successivo utilizzo verso autorità straniere delle informazioni ricevute ai sensi dei due commi precedenti, da parte del membro nazionale avverrà solo previo consenso dell’autorità giudiziaria titolare del procedimento, da acquisirsi a cura del suddetto membro. La trasmissione di informazioni al membro nazionale italiano di Eurojust sarà considerata come richiesta di assistenza nei soli casi in cui ciò sia espressamente indicato dall’Autorità Giudiziaria nazionale procedente.

Quanto alla materia relativa al trattamento dei dati e le iniziative del membro nazionale, il punto tre del suddetto Protocollo, stabilisce che: «ricevute le informazioni necessarie il membro nazionale italiano si attiverà per verificare eventuali collegamenti con altre indagini pendenti nei Paesi interessati, ovvero per promuovere nuove indagini nei Paesi dell’Unione interessati, esercitando le proprie prerogative e tenendo informato il Procuratore nazionale di ogni sviluppo. Per tali verifiche il membro nazionale italiano terrà conto dei dati disponibili nel sistema informativo di Eurojust e dei dati che saranno resi disponibili da Europol». Pertanto, in casi di attacco terroristico, il punto 4 del Protocollo, prevede che «il membro nazionale trasmetterà tempestivamente al Procuratore della DNA le informazioni di cui all’art. 2 par. 5 della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, eventualmente rese disponibili dal membro nazionale dello Stato interessato, ai fini della verifica di ogni possibile collegamento con i dati esistenti nelle banche dati e negli altri sistemi informativi della DNA». Inoltre, l’atto prevede che i due Uffici scambieranno reciprocamente ogni informazione disponibile «anche di tipo strategico» riguardante la criminalità organizzata o terroristica e gli strumenti di prevenzione o contrasto, in vista dell’aggiornamento reciproco sulle evoluzioni dei fenomeno criminali, specie transnazionali. Lo scambio delle informazioni avverrà assicurando la massima riservatezza delle stesse ed adottando ogni iniziativa per la corretta

conservazione e protezione dei dati ricevuti via email, fax o con mezzo telefonico. Infine, i due Uffici potranno utilizzare il sistema della videoconferenza, secondo le migliori tecnologie in uso e disponibili, per le comunicazioni reciproche, nei casi appropriati e quale possibile modalità per lo svolgimento a distanza di riunioni di coordinamento. Da ultimo, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Membro nazionale italiano presso Eurojust hanno convenuto che, previo consenso dei due Uffici, ci saranno verifiche «almeno annuali» per controllare il corretto funzionamento e la perdurante utilità di tale Protocollo.

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 113-123)