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La composizione di Eurojust

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 67-72)

II. DALL’ARCHITETTURA ORIGINARIA DI EUROJUST AD OGG

2. La composizione di Eurojust

Eurojust è costituita da ventisette membri nazionali, distaccati da ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea in conformità del proprio ordinamento giuridico, con qualità di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. In particolare, con riguardo all’incarico svolto dal membro nazionale per l’Italia, esso è esercitato da un giudice o un magistrato del pubblico ministero, con almeno vent’anni di servizio, nominato con decreto del Ministro della Giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Il luogo normale di lavoro è presso la sede di Eurojust, a l’Aja in Olanda, dove viene collocato il membro nazionale distaccato dallo Stato di provenienza. Egli, inoltre, nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da uno o più

assistenti nominati, in un numero complessivo non superiore a tre, con decreto del Ministro della Giustizia, secondo la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale e scelto tra giudici o magistrati del pubblico ministero con qualifica almeno di magistrato del tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell’amministrazione della giustizia. Gli assistenti sono collocati fuori dai rispettivi ruoli organici. Inoltre, questi ultimi possono sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni, in caso d’impedimento totale o parziale e dietro sue direttive.

In considerazione dell’importanza del ruolo rivestito da Eurojust nel contrasto alla criminalità transnazionale, il Consiglio ha ritenuto che: «una decisione amministrativa con cui lo Stato membro designa il membro nazionale, ne descrive lo status ed enumera per sommi capi le sue competenze, non è sufficiente a conferire al medesimo autorità in seno all’istituzione giudiziaria e a livello europeo»92. Uno dei problemi emersi negli ultimi anni per l’esercizio delle attività di Eurojust è la disomogeneità dei poteri riconosciuti ai membri nazionali dagli Stati membri, poiché solo alcuni di essi hanno il potere di dare avvio alle indagini e spesso, secondo la Commissione, per niente esercitato nemmeno da coloro che lo prevedono. In

92 V. COM (2007) 644, definitiva, Bruxelles, 23 ottobre 2007, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della Rete giudiziaria europea, nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all’interno dell’Unione.

definitiva, Eurojust negli ultimi anni ha continuato a rivestire un ruolo di mero coordinamento, nelle indagini riferite a reati gravi aventi natura transnazionale. Peraltro, dopo l’istituzione di Eurojust, nel contesto europeo è maturata una forte volontà riformistica dell’organo che intendeva riconoscere poteri giudiziari ai membri nazionali. Così, il Consiglio ha elaborato un progetto diretto a rafforzare le attribuzioni dell’organismo sovranazionale nella lotta alla criminalità che coinvolge il territorio di due o più Stati. È con la decisione 2009/426/GAI il Consiglio dell’Unione europea adotta la normativa di riferimento, ispirata dal programma de l’Aja, dove al punto 3.3.3 si coglie la volontà di assicurare maggior operatività all’organo93. Tuttavia, la decisione, seppur rimasta inattuata per la mancato recepimento da parte della maggior parte degli Stati membri, tra cui l’Italia, si presenta interessante per vari aspetti. Innanzitutto per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo apparato, contattabile dagli Stati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che risponde a necessità di urgenza per le richieste di assistenza giudiziarie. Tale servizio, offerto dal cd. centro di coordinamento permanente (CP), consente di rispondere più velocemente alle esigenze delle autorità nazionali nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale. Questo, in un certo senso, ha consentito di accrescere il rapporto di fiducia presente tra le autorità competenti che collaborano nel trasferimento delle informazioni, utili per lo svolgimento

delle indagini in corso. Peraltro, tale celerità nella trasmissione dei dati investigativi, assume particolare rilevanza nell’ambito delle richieste di assistenza giudiziaria inviate ad Eurojust, specie se queste riguardano il tema della sicurezza dei cittadini europei, come accade per i reati di terrorismo.

Altro aspetto toccato dalla decisione 2009/426/GAI del consiglio riguarda i poteri dei membri nazionali, poiché l’articolo 9 ter prevede che essi sono autorizzati a «ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari per le richieste e le decisioni prese dal collegio nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale fra Stati»94. Inoltre, nel caso in cui ci sia l’esecuzione parziale o inadeguata delle attività previste, la normativa prevede che il membro nazionale possa chiedere l’intervento dell’autorità nazionale territorialmente competente per l’emissione di misure supplementari. Quest’ultimi, dunque, intervengono per emettere, completare o eseguire nel proprio Stato le misure investigative necessarie, così come previsto nella riunione di coordinamento organizzata dall’organismo sovranazionale95. In aggiunta a quanto detto fin ora, ai membri di Eurojust sono riconosciute anche competenze eccezionali. Infatti, l’articolo sopra citato prevede che essi, in circostanze urgenti, possono «autorizzare e coordinare»

94 Cfr. art. 9 ter., della Decisione del Consiglio 2009/426/GAI.

95 V. F. Spiezia, Il coordinamento giudiziario sovranazionale: problemi e prospettive

alla luce della nuova decisione 2009/426/GAI che rafforza i poteri di Eurojust, in

richieste di assistenza giudiziaria. Tuttavia, tali attività per essere legittime, devono essere successivamente autorizzate dall’autorità nazionale dello Stato in cui esse vengono esercitate. Altra novità è la costituzione del “sistema di coordinamento nazionale Eurojust”, ossia una rete di autorità (giudici, magistrati del pubblico ministero o membri della polizia con pari competenze) dislocate sul territorio degli Stati membri. In particolare, questo nuovo apparato assicura il coordinamento del lavoro svolto dai membri nazionali di Eurojust, poiché segnalano ai membri nazionali chi sono le autorità competenti a ricevere i dati richiesti dallo Stato membro che vuole assistenza giudiziaria 96 . Tra i corrispondenti più noti vi sono quelli in materia di terrorismo, della rete giudiziaria europea, in materia di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, reperimento e identificazione dei proventi di reato e quello dell’anticorruzione. La nuova normativa, inoltre, ha dedicato particolare attenzione allo scambio delle informazioni tra Eurojust e le autorità nazionali dello Stato richiedente per determinate fattispecie di reato. In proposito, in caso d’indagini svolte per reati di terrorismo che coinvolgono due o più Stati, l’autorità nazionale in possesso delle informazioni utili non può rifiutarsi di trasmettere le risultanze investigative ad Eurojust, ma è obbligata in tal senso, per consentire all’organismo di coordinare le indagini

96 Cfr. M. Panzavolta, Eurojust: il braccio giudiziario dell’Unione, a cura di M. G. Coppetta, Torino, 2005, 149 ss.

con rilevanza transnazionale. L’obbligo sopra menzionato, si riferisce a indagini per reati considerati particolarmente lesivi della dignità umana come: traffico di clandestini, sfruttamento sessuale di donne e minori, traffico di armi o di stupefacenti, frode in danno degli interessi economici dell’Unione, falsificazione dell’euro, criminalità organizzata con rilevanza transnazionale97. Inoltre, la normativa presa in esame stabilisce che, la richiesta di trasmissione dell’informazione utile deve essere caratterizzata da un contenuto minimo: il numero degli Stati coinvolti nell’indagine transfrontaliera, il tipo di reato perseguito, l’indicazione dell’autorità nazionale competente a ricevere i dati e un breve riassunto delle motivazioni per le quali è stata presentata tale richiesta. Tuttavia, la disciplina in esame prevede che, in caso di pregiudizio per la sicurezza nazionale derivante dall’invio delle informazioni richieste, lo Stato membro può sottrarsi all’obbligo di comunicazione.

3. Eurojust e il rapporto con altri organismi, europei ed

Nel documento Eurojust ed il contrasto al terrorismo (pagine 67-72)