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Le fattispecie di assicurazione obbligatoria alle quali sono soggette le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria che esercitano al di fuori da dette

I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco

6. Le fattispecie di assicurazione obbligatoria alle quali sono soggette le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria che esercitano al di fuori da dette

strutture, sono completate dalla previsione dell’azione diretta del danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazioni che hanno prestato la copertura (art. 12).

Tale azione è soggetta alla condizione di procedibilità di cui all’art. 8 della legge negli stessi termini del comune rimedio risarcitorio esperibile dal danneggiato nei confronti della struttura (o del sanitario) ex artt. 1218 o 2043 c.c. e, ancora, il suo esperimento è possibile solo dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 10, 6° co., l. Gelli (art. 12, 6° co.).

Va precisato che la consequenzialità tra assicurazione obbligatoria e azione diret-ta, per quanto frequente58, è tutt’altro che scontata, essendoci numerose e

importan-54 Art. 2 d.m. Giustizia 22.9.2016, emanato in attuazione dell’art. 12, 5° co., l. 31.12.2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; cfr., in proposito, Gazzara, Note a margine della nuova disciplina in tema di polizze professionali per gli avvocati, in Contratto e impresa, 2017, 987 ss.

55 Art. 3, 5° co., lett. e), l. 14.9.2011, n. 148 (come modificato dalla l. 4.8.2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

56 Si pensi, in proposito ai danni da inquinamento e alla difficoltà di individuare il fatto preciso al quale ricondurre l’inquinamento medesimo (c.d. inquinamento graduale) o al danno da prodotti difettosi, nel cui ambito il pregiudizio ai terzi si manifesta solamente a seguito della vendita al dettaglio del prodotto; vendita che può avvenire anche dopo un periodo assai lungo rispetto alla immissione del prodotto nel mercato.

57 Esplicitamente in tal senso, Cass., S.U., 24.9.2018, n. 22437.

58 Oltre alla nota azione diretta prevista nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dall’art. 144 c. ass., può ricordarsi quella prevista nell’ambito dell’assicurazione per l’esercizio dell’attività venatoria dall’art. 10, 10° co., l. 11.2.1992, n. 157.

ti ipotesi di assicurazioni obbligatorie che non accordano al terzo danneggiato la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile59. È indiscutibile, al riguardo, che la presenza della azione diretta renda l’assicurazione obbligatoria assai più efficace nella prospettiva della tutela del terzo danneggiato e, quindi, esalti la funzione “sociale” assegnata allo strumento assicurativo in tali con-testi. Tuttavia è bene tener presente che i due istituti – obbligo di assicurazione e azione diretta – sono concettualmente autonomi e distinti e che il primo rafforza comunque la posizione del terzo danneggiato, aumentando oggettivamente la pos-sibilità dei creditori dell’assicurato-danneggiante – e, quindi, anche dello stesso dan-neggiato – di soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio dell’assicurato, tenendo conto, in particolare, che il danneggiato ha la possibilità di esercitare l’azione surro-gatoria ex art. 2900 c.c. in caso di inerzia dell’assicurato e, ancora, che il credito del medesimo per il risarcimento nei confronti del danneggiante-assicurato è assistito da privilegio rispetto all’indennità dovuta a questi dall’impresa (art. 2767 c.c.).

Il rimedio introdotto dall’art. 12, si aggiunge, dunque, alle ipotesi di azioni di-rette in ambito assicurativo già operanti nel nostro ordinamento, tra le quali la più significativa è senz’altro quella prevista nell’assicurazione obbligatoria della respon-sabilità per la circolazione dei veicoli e dei natanti (RC auto)60 che costituisce il pa-radigma generale di riferimento di questo modello di tutela e alla quale il legislatore del 2017 ha scelto di rinviare quasi integralmente, riproducendo i tratti più signifi-cativi della disciplina di cui all’art. 144 c. ass.

Analogamente a quanto previsto da quest’ultima norma, l’art. 12 attribuisce al terzo danneggiato il diritto ad agire entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione e, ancora, stabilisce che, per l’intero massima-le di polizza, non sono opponibili al danneggiato medesimo massima-le eccezioni derivanti

59 Possiamo limitarci a menzionare l’obbligo di assicurare la propria attività imposto sul piano generale a tutti i professionisti dall’art. 5 d.p.r. 7.8.2012, n. 137, nonché quello al quale sono tenuti gli intermediari assicurativi ai sensi degli artt. 110 e 112 c. ass. [obbligo ribadito dall’art. 10, 4° par., direttiva (UE) n.

2016/97 del Parlamento e del Consiglio del 20.1.2016, sulla distribuzione assicurativa].

60 È noto che il legislatore del 2005 ha nella sostanza riproposto, nel codice delle assicurazioni (art. 144), la disciplina del modello ricavabile dalle disposizioni di cui agli artt. 18, 23 e 26, 1° co., l. 24.12.1969 n. 990, rispetto al quale, peraltro, ha opportunamente introdotto la precisazione che legittimato passivo dell’azione diretta è l’impresa di assicurazioni del responsabile civile. Tra i numerosi importanti scritti sull’istituto – assai peculiare e innovativo all’epoca della sua introduzione – ci limitiamo a menzionare quelli davvero essenziali di Franzoni, Il terzo danneggiato nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, Padova, 1986; Id., L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore: profili teorici e ricostruttivi, in Riv. critica dir. priv., 1984, 773 ss.; La Torre, Azione diretta ed assicurazione, in Assicurazioni, 1971, I, 526 ss.; Partesotti, L’azione diretta dopo la miniriforma dell’assicurazione RC auto, in AA.VV., Aspetti della miniriforma dell’assicurazione obbligatoria RC auto, Roma, 1980, 29 ss.; tra i contributi successivi alla emanazione del codice delle assicurazioni, cfr. Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, cit., 314 ss.; Clarizia, Indennizzo diretto e gestione assicurativa, Milano, 2009, 189 ss.; Spena, Articolo 144 – Azione diretta del danneggiato, in Il codice delle assicurazioni private, diretto da Capriglione, con la collaborazione di Alpa e Antonucci, II, 1, Padova, 2007, 463 ss.; Gallone, L’azione diretta, in Le assicurazioni private, a cura di Alpa, II, Torino, 2006, 2010 ss.

dal contratto (quali quelle attinenti all’inoperatività della garanzia o all’estensione della copertura). Ciò è alquanto significativo se si considera che siffatta inopponibi-lità delle eccezioni contrattuali non costituisce un effetto automatico dell’azione diretta: ad esempio, l’assicurazione obbligatoria relativa alla responsabilità per inci-denti di caccia61, pur essendo stata anch’essa disciplinata sulla falsariga della RC auto, non contempla alcuna inopponibilità al terzo danneggiato delle eccezioni fon-date sul contratto.

Considerando l’unicità dell’interesse alla cui realizzazione tendono tanto l’obbli-go risarcitorio che grava sull’assicurato-responsabile civile quanto quello di inden-nizzo al quale è tenuta l’impresa, è sicura, anche in assenza di una esplicita pressa di posizione del legislatore in tal senso, la ricorrenza di un vincolo di solidarietà tra le posizione dei due soggetti. Peraltro, come è stato opportunamente rilevato con ri-guardo alla analoga ipotesi della RC auto, si tratta di una manifestazione assai parti-colare di solidarietà, stante la diversità di titoli (la legge e il fatto illecito) da cui scaturisce, con riferimento a ciascuno dei coobbligati, il dovere di pagamento nei confronti del danneggiato e la loro differente esposizione debitoria, limitata all’im-porto indicato quale massimale di polizza per il solo assicuratore62.

Va, tuttavia, sottolineato che su un punto tutt’altro che irrilevante l’art. 12 si discosta dal modello della RC auto – caratterizzato da un regime totale di innibilità delle eccezioni contrattuali – stabilendo che in ambito sanitario sono oppo-nibili al terzo danneggiato le eccezioni contrattuali stabilite nel decreto ministeriale di cui al 6° co. dell’art. 10 che dovrà definire i requisiti minimi delle polizze63. La scelta di demandare al legislatore secondario il novero delle eccezioni opponibili denota, infatti, la volontà di rendere efficaci nei confronti dell’assicurato le limita-zioni della garanzia assicurativa previste e/o consentite dal decreto attuativo: i con-fini della copertura come fissati tramite i requisiti minimi possono essere opposti dall’impresa al terzo danneggiato anche qualora le parti (assicurato ed assicuratore), non dovessero tenerne conto nella determinazione del contenuto del contratto.

L’impresa, in definitiva, è obbligata nei confronti del terzo danneggiato nei limiti dei requisiti minimi e delle condizioni previste dal decreto, anche qualora avesse pattu-ito con l’assicurato condizioni diverse e più vantaggiose per il terzo. Va, peraltro, rilevato che in caso di danno di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dalle polizze nel rispetto, appunto, dei requisiti minimi di cui all’art. 10, 6° co., la tutela del danneggiato all’integrale risarcimento trova attuazione tramite il Fondo di

61 Prevista dall’art. 12, 10° co., l. 11.2.1992, n. 157.

62 Cfr. La Torre, Azione diretta ed assicurazione, cit., 608 ss., spec. 610 s.; Partesotti, L’azione diretta, cit., 38 ss.

63 Tale aspetto è enfatizzato, tra gli altri, da Bugiolacchi, Le strutture sanitarie, cit., 1043 s.; Astone, Riflessi civilistici della responsabilità sanitaria, cit., 1126; Gaggero, L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile sanitaria, in Contratto e impresa, 2018, 754 s., 761 ss.

garanzia, considerato che, in tale ipotesi, è previsto l’intervento compensativo del medesimo64.

Il 3° co. dell’art. 10, similmente a quanto previsto dall’art. 144, 2° co., c. ass., attribuisce all’impresa il diritto di rivalersi nei confronti dell’assicurato del paga-mento che, pur non essendo dovuto in termini contrattuali (ad esempio, in ragione dell’inoperatività della garanzia), è stata obbligata ad effettuare al terzo a causa della inopponibilità delle relative eccezioni65. Tuttavia, specificando che la rivalsa può es-sere esercitata «nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all’art. 10, 6° co.», il legislatore coerentemente con quanto disposto in ordine all’opponibilità delle eccezioni contrattuali relative ai contenuti minimi, stabilisce che l’azione di rivalsa dell’impresa susseguente alla soddisfazione della pretesa del danneggiato, non può avere un contenuto ulteriore e/o difforme rispetto a quanto risulta dall’oggetto della copertura come circoscritta dal decreto.

Conseguentemente per un verso l’impresa potrà sollevare le eccezioni relative a con-dizioni e contenuti diversi da quelle risultanti dal decreto, per l’altro non potrà esercitare la rivalsa al di fuori da questi stessi limiti.

Sempre conformemente alla disciplina della RC auto (art. 144, 4° co., c. ass.), il 5° co. dell’art. 12, stabilisce che l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa è soggetta ad un termine prescrizionale analogo a quello dell’azione verso l’assicurato. L’azione di rivalsa dell’impresa verso quest’ultimo, invece, dal mo-mento che deriva dal contratto di assicurazione, si prescrive in due anni dal paga-mento al terzo – ossia dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda – ai sensi dell’art. 2952, 2° co., c.c.

Di sicuro rilievo è anche il diritto di accesso, attribuito all’impresa, all’esercente e, soprattutto, al danneggiato, alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro. Tale facoltà, infatti, è in linea con la logica della trasparenza dei dati che, seppure in una prospettiva non del tutto coincidente, è sottesa ai diritti, concessi al danneggiato nel sistema della RC auto, di acquisire gli elementi necessari per la tutela delle proprie pretese; logica concreta-mente espressa dall’art. 142-bis c. ass.66 – che consente al danneggiato di ottenere dal

“Centro di informazione italiano” (previsto dall’art. 154 c. ass.) le informazioni ri-guardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa – e dall’art. 146 c. ass., che prevede, a favo-re dei contraenti e dei danneggiati, l’accesso agli atti a conclusione dei procedimen-ti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino in posses-so dell’impresa di assicurazioni.

Anche con riguardo ai profili processuali dell’azione, infine, il legislatore del 2017 si è uniformato al consolidato modello della RC auto (art. 144, 3° co., c. ass.),

64 V. supra, par. 7.

65 Sulla ratio della rivalsa cfr. Hazan, L’azione diretta verso l’assicuratore (e il regime delle eccezioni e della rivalsa), in La nuova responsabilità sanitaria, cit., 629.

66 Introdotto dall’art. 1 d.lg. 6.11.2007, n. 198.

ribadendo un regime di litisconsorzio necessario tra assicurato e assicuratore nel giudizio che viene promosso contro l’impresa (art. 12, 4° co.). È appena il caso di ricordare che tale disposizione introduce una deroga al principio di facoltatività del processo litisconsortile in materia di obbligazioni solidali, quali sono, come rilevato, quelle in capo all’assicuratore e all’assicurato; deroga che consente, grazie all’accer-tamento contestuale della responsabilità nei confronti dell’assicuratore e dell’assicu-rato, di rafforzare la posizione processuale del primo il quale, in presenza di clausole contrattuali (inopponibili al terzo danneggiato) che avrebbero escluso il diritto all’indennizzo, può agire in rivalsa nei confronti del secondo invocando il giudicato formatosi sulla domanda proposta dal danneggiato67.

7. L’ultimo ma non meno importante tassello di cui si compone l’assetto

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