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La regola di tolleranza si verifica al ricorrere di una situazione di fatto tanto precisa quanto complessa. Ai fini della presente analisi, è possibile individuarne

La regola di tolleranza

2. La regola di tolleranza si verifica al ricorrere di una situazione di fatto tanto precisa quanto complessa. Ai fini della presente analisi, è possibile individuarne

quattro distinti presupposti: i) l’esistenza di una facoltà contro la lesione di un pro-prio diritto di credito; ii) il comportamento di tolleranza del creditore; iii) la con-vinzione del debitore che quella facoltà non sarà utilizzata; iv) e il successivo eserci-zio da parte del creditore.

2.1. L’analisi della regola di tolleranza nel diritto contrattuale ha per punto di partenza il fatto del debitore che sia lesivo del diritto di credito altrui4. Ai fini

dell’ap-2 Cass., 27.10.2016, n. 21740, in http://www.italgiure.giustizia.it/. Per una intelligente critica: F.P. Patti, Due questioni sulla clausola risolutiva espressa, in Contratti, 2017, 695.

3 Questo vocabolo, infatti, restituisce bene l’effetto pratico della regola, coincidente appunto con la sopportazione in capo al creditore di quelle conseguenze dell’inadempimento che in ipotesi di esercizio della facoltà contrattuale sarebbero invece trasferite nella sfera del debitore. Sulla tolleranza nel diritto privato, si segnalano le indagini di Candian, Atto autorizzato, atto materiale lecito, atto tollerato – Contributo alla teoria dell’atto giuridico, in Temi, 1949, 311; Bisegna, Tolleranza (Atti di), in Nov. Dig. It., Torino, 1957, 400; S.

Patti, Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978; Id., Tolleranza (atti di), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 701; Sicchiero, Tolleranza, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 373; Sacco (con la collaborazione di P. Cisiano), Il fatto, l’atto, il negozio, in Tratt. Sacco, Torino, 2005, 254; Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari, Bologna, 2013, 249; Musio, Il principio di tolleranza nel diritto civile, in Contr. Impr., 2017, 403 e Gallo, I contratti. Le promesse unilaterali. L’apparenza, Torino, 2017, 645.

4 S. Patti, Tolleranza, cit., 714.

plicazione della regola di cui si discute occorre, poi, che l’inadempimento rilevi come presupposto del diritto potestativo del creditore di reagire alla lesione e porvi rimedio. In questo senso, il primo elemento costitutivo della regola di tolleranza è, più ancora dell’inadempimento, l’esistenza e l’attualità per chi lo subisce di un po-tere che sia connesso a quel fatto lesivo e il cui esercizio trasferisca la sopportazione delle conseguenze dell’inadempimento nella sfera del debitore. Per rimanere al caso di attuazione della regola di tolleranza come riportato in principio (§1), il primo presupposto - esistenza in capo al creditore di una facoltà di reazione rispetto all’i-nadempimento del debitore - è la presenza della clausola risolutiva espressa (art.

1456 c.c.) per l’ipotesi di pagamento del canone oltre il termine previsto dal con-tratto5.

2.2. Il passo successivo nell’analisi della regola di tolleranza coinvolge proprio questa posizione giuridica del creditore connessa al fatto dell’inadempimento. L’ul-teriore presupposto della norma risiede, infatti, nel comportamento del titolare del-la facoltà prevista per l’inadempimento imputabile, il quale, a fronte del verificarsi del fatto dedotto come presupposto del diritto potestativo, sceglie di non esercitarlo.

Sul punto, va chiarito come non ogni condotta del creditore che sia diversa da quella propria dell’esercizio della facoltà prevista dal contratto per l’ipotesi di ina-dempimento integri il presupposto de qua. Al contrario, occorre che il comporta-mento in esame sia qualificabile come tollerante. Ciò si verifica quando l’atteggia-mento del creditore sia una consapevole6 manifestazione di inazione7 e di pazienza8 e non già di disinteresse o di inerzia9. Inoltre, per rilevare come elemento di fatto della regola in parola, è necessario che il comportamento di mancato utilizzo della facoltà connessa all’inadempimento, che si può estrinsecare tanto in un non facere quanto in un facere, sia radicato attraverso una condotta abituale e non già mera-mente sporadica10. Infine, è bene osservare come questa condotta vada tenuta distin-ta da tutte quelle ipotesi di “partecipazione o immistione del paziente, simuldistin-tanea o

5 L’eventualità per cui la clausola oggetto dell’esercizio non sia valida resta fuori dall’applicazione della regola di tolleranza. Sulla clausola risolutiva espressa, oltre a Sacco [De Nova], Il contratto, Torino, 2016IV, 1628, si vedano: Busnelli, Clausola risolutiva, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960; Costanza, Clausola risolutiva espressa, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1; Grondona, La clausola risolutiva espressa, Milano, 1998;

Dellacasa, La clausola risolutiva espressa, in Tratt. Roppo, V, Rimedi, 2, Milano, 2006, 295; Costanza, Risoluzione per inadempimento, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2007, I, 2; Miccio, Clausola risolutiva espressa, in Il diritto - Enc. giur., III, Milano, 2007, 180; Sicchiero, Clausola risolutiva espressa, in Digesto civ., VI, Agg., Torino, 2011, 155; Sartori, Contributo allo studio sulla clausola risolutiva espressa, Napoli, 2012; Tamponi, Clausola risolutiva espressa, in Confortini (a cura di), Clausole negoziali, Torino, 2017, 859; Pagliantini, La clausola risolutiva espressa tra regole e principi, in Giur. It., 2018, 1293.

6 Gallo, op. cit., 647.

7 Sacco, Il fatto, cit., 248.

8 Patti, Tolleranza, cit., 702.

9 Bisegna, op. cit., 403.

10 Cass., 1316/1998, cit., e, in dottrina, Candian, op. cit., 325-329.

successiva” che, come ad esempio la rinuncia tacita, hanno l’effetto di trasformare “il tollerare in un atto di diversa natura, e precisamente di natura negoziale”11. In par-ticolare, mentre per rinuncia tacita si intende la condotta concludente del titolare che riveli, in maniera univoca, la sua definitiva volontà di non avvalersi del diritto stesso12, il presupposto di cui si discute - comportamento tollerante - non costituisce un veicolo per la comunicazione di una volontà (tacita) e neppure per l’argomenta-zione indiretta di una sua dichiaral’argomenta-zione13.

Per riprendere il caso discusso (§1), mentre il primo presupposto per l’applicazio-ne della regola di tolleranza è l’esistenza del diritto di risoluziol’applicazio-ne del contratto per l’ipotesi di inosservanza dei termini di pagamento (§2.1.), il secondo presupposto - comportamento di tolleranza del creditore - è rappresentato dal suo consapevole e costante non avvalersene davanti alla mancata osservanza del regolamento da parte di Caio.

2.3. Al pari del fatto dell’inadempimento (§2.1.), il comportamento di tolleran-za del creditore (§2.2.) si verifica nella fase esecutiva del contratto. Peraltro, come per aversi la regola de qua non è sufficiente un qualunque comportamento di man-cato utilizzo della facoltà prevista dal contratto per l’inadempimento, ma occorre che quella condotta sia definibile come tollerante (§2.2.), così non ogni atteggia-mento di pazienza del titolare è idoneo a integrare il terzo e ulteriore eleatteggia-mento di fatto che risulta essere necessario per aversi la regola di tolleranza. A tal proposito, è infatti necessario che la condotta tollerante del creditore rilevi come una fonte di affidamento14, ovvero che il paziente mancato esercizio di un diritto potestativo faccia credere al debitore che il creditore non utilizzi la facoltà contrattuale prevista per l’inadempimento15. Per rimanere all’esempio, il fatto che Tizio non abbia conte-stato i ritardi e neppure fatto valere il diritto potestativo lui spettante ex art. 1456 c.c. nelle numerose volte in cui Caio si è rivelato negligente rispetto all’obbligo di pagare il canone nei tempi pattuiti(§2.2.) è una circostanza che integra il terzo

pre-11 Candian, op. cit., 325. Il punto è pacifico: ex multis, Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt.

Vassalli, Torino, 1952, 76-77, S. Patti, Tolleranza, cit., 713-714 e Sicchiero, Tolleranza, cit., 373.

12 Cass., 27.6.1991 n. 7215, in Foro it. Rep., 1991, Locazione, 397.

13 Entrambe le ipotesi del consenso e della rinuncia sono estranee al comportamento di tolleranza. Se nella prassi si fa spesso riferimento a tolleranza e rinuncia come se fossero intercambiabili è unicamente perché la giurisprudenza non sempre distingue in modo esatto le due figure (ancora, Sacco [De Nova], op. cit., 1628). Nella letteratura, invece, si vedano, per tutti, Piras, La rinunzia nel diritto privato, Napoli, 1940, 212 e P. Gallo, op. cit., 646.

14 “Far credere, cioè creare affidamento. Disinteresse, cioè l’assenza di quell’interesse senza il quale non è disponibile il rimedio giuridico. Intenzione, che non è impegno, ma è un elemento di fatto su cui la controparte fa i suoi conti” (Sacco, Il fatto, cit., 248).

15 Il dato per cui il presupposto in parola (affidamento) si verifica nella sfera del debitore ed esula da quello del creditore è una ulteriore differenza del comportamento di tolleranza con l’atto di rinuncia, che “è sempre e soltanto un negozio giuridico unilaterale, espressione cioè di un potere sostanziale attribuito al soggetto” e che “produce un effetto - quello della dismissione del diritto - che è limitato alla sfera giuridica del rinunziante” (P. Perlingieri, Il fenomeno dell’estinzione nelle obbligazioni, Napoli, 1972, 91-92).

supposto della regola di tolleranza - affidamento del debitore - nel momento in cui essa giustifica il convincimento di Caio circa il non dar luogo del ritardo nel paga-mento alla esecuzione della relativa clausola risolutiva.

2.4. Il quarto e ultimo presupposto che determina la regola di tolleranza è rap-presentato dal fatto dell’esercizio da parte del creditore del diritto potestativo accor-datogli dal contratto. Per rilevare come elemento della fattispecie, tale esercizio del-la prestazione dedotta nel regodel-lamento per l’ipotesi di inadempimento (§2.1.) deve seguire alla condotta tollerante (§2.2) e alla formazione, in capo al debitore respon-sabile, di un legittimo affidamento nel suo mancato utilizzo (§2.3.). Fuori da questa sequenza, l’esercizio da parte del creditore del diritto potestativo accordatogli dal contratto per il fatto dell’inadempimento non integra la norma in esame. Con rife-rimento al caso qui discusso, il quarto presupposto della regola di tolleranza - eser-cizio della facoltà che interrompe l’affidamento determinato dalla condotta paziente del creditore - è costituito dalla dichiarazione di Tizio di dare esecuzione alla clauso-la contrattuale prevista dal contratto che interviene dopo che Caio per clauso-la quindice-sima volta non ha provveduto al pagamento nel termine pattuito.

3. Nel ricostruire i presupposti della regola di tolleranza, si è detto dell’esistenza

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