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Qualora al giudizio concernente il contrasto che si verifica al momento dell’esercizio della facoltà immaginata per l’inadempimento tra esigibilità di quella

La regola di tolleranza

5. Per quanto ora visto, è possibile affermare l’appartenenza al nostro sistema della regola di tolleranza, con ciò intendendo quella norma che preclude al titolare

5.1. Qualora al giudizio concernente il contrasto che si verifica al momento dell’esercizio della facoltà immaginata per l’inadempimento tra esigibilità di quella

prestazione e l’affidamento generto dalla tolleranza sia applicabile il diritto dove più chiaramente si registra la permanenza della figura dell’exceptio doli, quello tedesco49, si avrà un risultato analogo alla regola de qua per il tramite della Verwirkung50.

48 Pertanto, in un rapporto contrattuale regolato da un accordo che contiene la clausola di tolleranza gli scenari possibili rispetto alla eccezione del debitore sollevata con riferimento all’esercizio del diritto contrattuale da parte del creditore sino ad ora tollerante sono due. La prima ipotesi si realizza quando, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto del creditore, il mancato esercizio da parte del creditore del diritto potestativo previsto per l’inadempimento rientri nell’ipotesi prevista dalle parti con la stessa clausola. Qui, il giudice respingerà l’eccezione del debitore e si darà esecuzione alla facoltà esercitata dal creditore sino ad allora tollerante. Per contro, qualora si fornisca la prova che la tolleranza del creditore vada oltre la previsione contrattuale e sia stata tale da ingenerare un affidamento del debitore circa il suo mancato esercizio, sarà accolta l’eccezione del debitore volta a paralizzare l’esercizio da parte del creditore tollerante del diritto potestativo previsto per l’inadempimento. Per una recente affermazione nel senso che la clausola di tolleranza non possa “prevent the fact of an election to abandon the right to terminate from existing” si veda Tele2 International Card Company SA & Ors v Post Office Limited, [2009] EWCA Civ 9 (sul punto: Peel, Treitel on The law of contract, London, 2015XIV, 1015).

49 Ranieri, Eccezione, cit., 330. Sul punto, si vedano anche Sacco, Affidamento, cit., 661; G.L. Pelizzi, op.

cit., 1077-1078; Luig, Il ruolo della buona fede nella giurisprudenza della Corte dell’Impero prima e dopo l’entrata in vigore del BGB dell’anno 1900, in Garofalo (a cura di), Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno in onore di Alberto Burdese, II, Padova, 2003, 418 e Zimmermann, op. cit., 674-677.

50 In argomento: Ranieri, Rinuncia tacita e Verwirkung. Tutela dell’affidamento e decadenza da un diritto, Padova, 1971; S. Patti, Verwirkung, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 722; Sacco, Il fatto, cit., 234; Astone, op. cit., 95; Festi, op. cit., 133, e Longobucco, op. cit., 21.

Elaborato dalla giurisprudenza tedesca nella seconda metà del secolo decimono-no51, questo istituto costituisce uno dei principali sviluppi della clausola generale della buona fede52. Quale concretizzazione del principio equitativo volto a garantire

51 Per una ricca ricostruzione della creazione giurisprudenziale della Verwirkung si veda, ancora, il contributo di Ranieri, Rinuncia, cit., 14-29 e, ivi, 63, dove la constatazione in merito ai tratti di “genericità” e di

“confusione dell’individuazione dei criteri di decisione” di questa “giurisprudenza di equità”. Ad esempio, nella letteratura tedesca, vi è una certa distanza in merito a quale sia il più specifico fondamento della Verwirkung. Per alcuni, essa è una variante del principio nemo venire contra factum proprium (Riezler, Venire contra factum proprium, Leipzig, 1912, 131; Tedeschi, Decadenza (dir. e proc. civ.), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 778; Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 279; Astone, op. cit., 95; Fiesti, op. cit., 27; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015XVII, 803; Gallo, op. cit., 787). Per altri, invece, la figura è conseguenza del divieto di abuso del diritto (Siebert, Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung, Marburg in Hessen, 1934) e di cui, peraltro, costituirebbe la più importante ipotesi (Ranieri, Rinuncia tacita, cit., 28). Non manca la posizione che vi riconnette un significato più autonomo:

Wolf, Neuner, Larenz Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München, 2016XI, 89. Inoltre, si discute se gli effetti della Verwirkung siano estintivi del diritto (in tal senso è la maggioranza degli autori tedeschi e tra questi Lehmann, Zur Lehre von der Verwirkung, in JW, 1936, 2193) o limitativi dell’esercizio (così, invece, Siebert, Verwirkung, cit., 175). Più ancora che in quella tedesca, nella letteratura italiana che tratta la figura la posizione maggioritaria è quella che vi attribuisce una capacità estintiva del diritto: Cian, Tutela della controparte di fronte all’annullamento o alla ratifica del negozio, in Riv. dir. civ., 1973, 565; Festi, Il divieto, cit., 135; Sacco, Il fatto, cit., 234; Fedeli, Correttezza e buona fede, in Fava (a cura di), Le obbligazioni, I, Milano, 2008, 454; Paladini, L’estinzione dell’obbligazione negli incerti confini tra doversità dell’adempimento e inesigibilità della prestazione, in Id. (a cura di), L’estinzione dell’obbligazione senza adempimento, Torino, 2010, XXII; P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2017VIII, 438; Longobucco, op. cit., 22.

Ritiene, invece, di potere attribuire alla Verwirkung tedesca l’effetto di limitare la pretesa Gazzoni, op. cit., 116-117. Sul punto, è interessante notare come, oltre a Rescigno, Presentazione, cit., XXI, gli AA. italiani che più hanno studiato la figura della Verwirkung aprano a una pluralità di effetti (paralizzanti ed estintivi).

Il Ranieri (Rinuncia, cit., passim.) talvolta parla di perdita (per esempio, 8, 31, 37), altre volte di preclusione (ad esempio, 1, 3, 42); in modo più esplicito, il Patti (Verwirkung, cit., 727), pur definendo in prima battuta la Verwirkung nei termini di “istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita del diritto soggettivo in seguito alla inattività del titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a priori, ed alla concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base al principio di buona fede”, afferma poi che “[l]a diversità degli effetti dipende dal diverso modo in cui può realizzarsi l’inattività del titolare e dall’affidamento generato nella controparte. Così, ad es., se il creditore per un lungo periodo di tempo tollera che il debitore non adempie la sua obbligazione e ricorrono circostanze tali da creare nel debitore la convinzione che non deve più preoccuparsi di adempiere, la Verwirkung determina l’estinzione del diritto di credito. Se invece il creditore di un’obbligazione a prestazioni periodiche tollera che gli adempimenti siano abitualmente eseguiti in ritardo, tale comportamento può determinare soltanto l’impossibilità di esigere la prestazione alla data convenuta. In questa seconda sede non si produce quindi l’estinzione ma soltanto una limitazione del diritto”.

52 Ranieri, Rinuncia, cit., 2. Concordi, S. Patti, Verwirkung, cit., 728; Portale, Lezioni, cit., 109. Le ragioni che hanno portato i giudici a collegare l’istituto con il disposto ex §242 BGB sono esattamente ricostruite nella ricerca di Ranieri (Rinuncia, cit., 52-64), il quale sottolinea come quella clausola generale - che non era stata introdotta “per correggere od eliminare le norme del codice, ma solo per renderne più sicura l’interpretazione e la coordinazione” - abbia consentito l’ancoraggio ad una disposizione scritta di una tutela dell’affidamento altrimenti preclusa dalla ristrettezza della disciplina in tema di errore e di rinuncia. Sulle funzioni della buona fede, si veda ovviamente Wieacker, Zur rechtstheoretischen präzisierung des §242 Bgb, Tubingen, 1956.

la certezza dei traffici, la Verwirkung rappresenta “una tutela estesissima dell’affida-mento creato da un comportadell’affida-mento omissivo” che, appunto, impedisce l’esercizio del diritto a chi “attende così a lungo a far valere un proprio diritto, che a causa del suo comportamento anteriore si origina nella controparte il legittimo affidamento che il diritto non sarà più esercitato”53.

In particolare, col passare del tempo, si è consolidata la tesi per cui il ricorrere della Verwirkung prescinda dal verificarsi di un atto negoziale del titolare del dirit-to54, quand’anche tacito55, e sia invece determinato i) dalla oggettiva inazione del titolare - inattività “qualificata spesso come tolleranza (Duldung)” - e ii) dal conse-guente affidamento che quella condotta ha ingenerato nella controparte in merito al mancato esercizio di quel diritto56. Tra le molteplici applicazioni dell’istituto tede-sco, vi sono ipotesi concernenti la tutela dell’affidamento rispetto all’esercizio della facoltà accordata al creditore per il fatto dell’inadempimento57, come ad esempio il diritto di recesso58 e, ovviamente, la clausola risolutiva espressa59. Proprio con riferi-mento all’ipotesi di un suo esercizio in contrasto con l’affidariferi-mento determinato dalla tolleranza del creditore si è impiegata la Verwirkung, limitando l’esercizio della clausola almeno sino a quando non fosse interrotto l’affidamento60.

53 Ranieri, Rinuncia, cit., 43, 1 e 53, dove l’affermazione per cui l’esigenza pratica sottesa all’istituto è quella di

“tutelare a scapito dell’interesse del titolare del diritto, l’interesse sociale della certezza dei rapporti giuridici e, più specificamente, l’affidamento dei terzi che l’ambito comportamento (positivo o negativo) del titolare del diritto potrebbe pregiudicare”. Anche nella diversa ricostruzione dell’istituto offerta da S. Patti, Verwirkung, cit., 728 si sottolinea l’assoluta centralità della tutela dell’affidamento e si legge che “[l]a base della preclusione non consiste in realtà nel fatto che il ritardo dell’esercizio sia stato illoyal, ma nella circostanza che il ritardo - oggettivamente considerato, cioé indipendentemente dall’eventuale intenzione maliziosa del titolare del diritto - ha fatto sorgere un affidamento meritevole di tutela nella controparte”. La dimensione equitativa dell’istituto è invece ben sottolineata da Rescigno, Presentazione, in S. Patti, Profili, cit., XX-XXI.

54 Il punto è pacifico nella dottrina tedesca: si veda, S. Patti, Verwirkung, cit., 724-725 e 730 (il quale cita, tra la giurisprudenza in tal senso, Bundesgerichtshof, 27 giugno 1957, in JZ, 1957, 624 e, tra la dottrina, Flume, Das Rechtsgeschäft und das rechtlich relevante Verhalten, in Arch. civ. Prax., 1962, 65).

55 Per l’opinione, oggi superata, che ricostruisce la figura nei termini di di una rinuncia tacita si veda Manigk, Das Problem der Verwirkung, in Deutsche Juristenzeitung, 1936, 358 (e, tra la letteratura in lingua italiana, Nanni, L’uso giurisprudenziale dell’exceptio doli generalis, in Contr. impr., 1986, 200). Il concreto rapporto tra la figura della rinuncia tacita (rectius, finta) e l’abuso del diritto nella giustificazione della Verwirkung è indagato da Ranieri, Rinuncia, cit., 42-64.

56 S. Patti, Verwirkung, cit., 723.

57 Con riferimento all’ipotesi di inadempimento in materia locatizia, si veda Ranieri, Rinuncia, cit., 38-40 (e in particolare, ivi, nt. 18).

58 Tra la giurisprudenza citata in Ranieri, Rinuncia, cit., 15 si veda Reichsgericht, 29.2.1916, in Entscheidungen des deutschen Reichsgerichts in Zivilsachen, 88 (1917), 143.

59 Tra la giurisprudenza citata in Ranieri, Rinuncia, cit., 24-25 nt. 15, si veda Preussisches Obertribunal, 27.6.1876, in Archiv für Rechtsfälle, 99 (1879), 46.

60 Tra la giurisprudenza citata in Ranieri, Rinuncia, cit., 98-99, si veda Reichsgericht, 17.9.1929, in JW, 1932, 1041, dove, con riferimento ad una domanda di risoluzione dopo lunga tolleranza del tardivo pagamento del canone, si restituisce operatività alla clausola espressa in virtù della dichiarazione inequivoca del creditore che richiama “il debitore ai termini contrattuali e faccia così venir meno quella situazione di affidamento che la sua tolleranza aveva creato”.

5.2. Nell’esperienza tedesca è possibile rinvenire una soluzione analoga alla rego-la di tolleranza nelrego-la Verwirkung. Peraltro, il risultato non sarebbe poi così dissimile qualora al conflitto qui discusso fosse applicabile il diritto francese.

Scrutinando la giurisprudenza d’oltralpe, si rileva infatti come anche quel diritto dei contratti impieghi la clausola generale (notion-cadre) della buona fede (bonne foi) per governare la fase di esecuzione dell’accordo, arrivando a paralizzare il diritto previsto per l’indampimento in conseguenza di certe modalità del suo esercizio61. Ciò, è particolarmente chiaro in materia di clause résolutoire. Qui, infatti, la giuri-sprudenza transalpina ha statuito che “si les clauses résolutoire s’imposent aux juges, leur application on reste subodonée aux exigences de la bonne foi”62 e affermato che la stessa clausola “n’est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier”63. Fuori dalle ipotesi di esercizio scorretto64, tale dinamica paralizzante della facoltà prevista dal contratto per l’inadempeimtno si realizza anche quando il creditore non ha fatto ricorso alla clause résolutoire per un tempo tale da ingenerare nella controparte un affidamento circa il suo mancato esercizio65. Ad esempio, in un caso relativo ad una vendita di immobile dietro pagamento di una rendita vitalizia, la Cour de Cassation ha ritenuto contrario a buona fede l’invocazione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto da parte del creditore: tale esercizio rappre-sentava infatti “une situation imprévisible” considerato che per oltre dieci anni il creditore non avesse reclamato i canoni con ciò alimentando nei debitori la “convic-tion que la rente ne leur serait jamais réclamée”66.

61 A testimonianza del consolidamento dell’indirizzo in merito all’esercizio del diritto potestativo e buona fede, si vedano le seguenti più risalenti decisioni (citate anche in Ranieri, Rinuncia, cit., 99 e 73: Cass. soc., 18.10.1961, in SJ, 1961, 12373 (con riferimento all’esercizio del recesso per sublocazione inizialmente tollerata); Cass. Civ. 3e, 4.12.1968, in SJ, 1968, 16016 (azione contro il venditore di immobile per errata attribuzione di un locale).

62 Cass. Civ. 1re, 14.3.1956, in D., 1956, jur., 449.

63 Cass. Civ. 1re, 31.12.1995, in Bull., 1995, I, n. 57.

64 Ad esempio, rispetto ad un locatore che aveva attivato la messa in mora quando sapeva essere il conduttore legittimamente assente (Cass. Civ. 3e, 16.10.1973, Bull. 1973, III n° 529; Cass. Civ. 3e, 15.12.1976, in Bull.

1976, III n. 465, e in Rev. trim. dir. civ., 1977, 340, con osservazioni di G. Cornu), oppure davanti alla mancata esibizione di un certificato assicurativo di cui conosceva l’esistenza (Cass. Civ. 3e, 13.4.1988, Bull., 1998, III n° 68).

65 Sul punto, con riferimento alla clausola risolutiva (“le terrain de prédilection de l’intervention du juge sur le fondement de la bonne foi” secondo Mazeaud, Une clause résolutoire n’est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier, in RD, 1995, 230), si vedano per il diritto antecedente alla riforma: Picod, La clause résolutoire et la règle morale, in JCP, 1990, G, I, 3447; Paulin, La clause résolutoire, Paris, 1996, 192; Y.M. Lathier, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, Paris, 2004, 247; Mazeaud, La confiance légitime et l’estoppel, in Rev. int. droit comp., 2006, 373; Genicon, La résolution du contrat pour inexécution, Paris, 2007, 253-254; Popineau-Dehaullon, Les remèdes de justice privée à l’inexécution du contrat - Etude comparative Paris, 2008, 499 e Jabbour, La bonne foi dans l’exécution du contrat, Paris, 2016, 410. Sul rapporto tra buona fede e affidamento, Muir-Watt, Reliance et définition du contrat, in Mélanges dédiés à Michel Jeantin, Paris, 1999, 57.

66 Cass. Civ. 3e, 8.4.1987, in Bull. 1987, III n° 88. (su cui si vedano le osservazioni di Mestre, in Rev. trim.

dir. civ., 1988, 122 e di Picod, La clause, cit., 3447). Più di recente, in senso analogo, Cass. Civ. 1re, 16

In modo analogo a quanto avviene nel nostro ordinamento, dunque, per il dirit-to francese il fondamendirit-to della preclusione effetdirit-to dell’affidamendirit-to generadirit-to dalla tolleranza del creditore si rinviene nell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase esecutiva dell’accordo67, inteso questo dovere come qualcosa di idoneo a

febbraio 1999 Bull., I, n° 52. La posizione che propende per la paralisi della facoltà prevista per l’inadempimento quando la condotta tollerante del titolare/creditore ha generato un legittimo affidamento nella controparte resiste anche davanti a quella recente giurisprudenza che restringe le conseguenze della violazione della buona fede nella fase esecutiva del contratto, affermando che “si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux” (Cass.

Comm., 10.7.2007, in Bull. 2007, IV, n° 188; su questa sentenza si vedano le osservazioni di Aynes e di Mazeaud, in Rdc, 2007, 1107 e 1110, nonché di Stoffel-Munck, Créancier déloyal dans l’exécution n’est pas moins créancier, in D., 2007, 28939). L’indirizzo in parola è ribadito da Cass. civ. 3e, 09.12.2009, Bull.

2009, III, n° 275 e Cass. civ. 3e, 26.3.2013, n. 12-14.870 (in www.legifrance.gouv.fr). Sulla jurisprudence des Maréchaux si veda, in luogo di tanti, Fenouillet, La notion de prérogative: instrument de défense contre le solidarisme ou technique d’appréhension de l’unilatéralisme?, in Rdc, 2011, 644. Essa riprende le tesi di Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, Paris, 2000, e non trova espressi riferimenti nel nuovo testo del code: parte della dottrina la considera tuttora in vigore (Saube, Quel avenir pour la jurisprudence sur l’usage abusif d’une prérogative contractuelle après la réforme du 10 février 2016?, in Rdc, 2017, 69 e Dissaux - Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Paris, 2016, 11), mentre per altri essa è rimessa alla giurisprudenza (Deshayes, Genicon, Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Paris, 2016, 49). A ben vedere, peraltro, nel momento in cui distingue l’esercizio della “prérogative contractuelle”

- categoria in cui rientra la clause résolutorie il cui esercizio è dunque tuttora sindacabile (Bénabent, Droit des obligations, Paris, 2016XV, 244) - dal sottostante diritto di credito, tale ultima posizione della giurisprudenza francese avvicina ulteriormente la giurisprudenza sul créancier de mauvaise foi con la regola di tolleranza interna la quale, come detto più volte, non determina estinzione del diritto (§3.3.).

67 D’altronde già in Domat, subito dopo l’affermazione della prima regola generale (per cui “les engagements de chacun sont comme ses lois propres”), si legge che “dans les engagements volontaires, ceux qui traitent ensemble se doivent la sincérité, pour ce faire entendre réciproquement à quoi ils s’engagent, la fidélité pour l’exécuter, et tout ce que peuvent demander les suites des engagements où ils sont entrés” e, per altro verso, “en toute sorte d’engagements, soit volontaires, soit involontaires, il est défendu d’user d’infidélité, de duplicité, de dol, de mauvaise foi, et de toute autre manière de nuire ou de faire du tort” (Domat, Les Loix civiles dans leur ordre naturel, le Droit public et legum delectus, I, Paris, 1735, VII). Mentre sino alla prima metà del secolo scorso tale obbligo - che nel testo originario del Code civil era affermato al terzo comma dell’art. 1134 subito dopo il celebre passo per cui “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites” - era inteso come il dovere di eseguirle “conformément à l’intention des parties et au but en vue duquel elles ont été formées” (Aubry - Rau, Cours de droit civil français, Paris, 1871, 326. In senso analogo, Gorphe, Le principe de la bonne foi, Paris, 1928, 33) e ciò al fine di assicurare il rispetto del dogma della volontà (Lyon-Caen, De l’évolution de la notion de bonne foi, in Revue Trim. Droit Civ., 1946, 75), attorno alla metà del ventesimo secolo, si è affermata una diversa visione della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto, da intendersi come di un qualcosa di distinto dalle direttive sull’interpretazione dell’accordo e che piuttosto va nella direzione di rendere obbligatoria per le parti una “conduite honnete et loyale” (Demogue, Traité des obligations en général, VI, Paris, 1931, 8-9) nell’esecuzione del contratto, rimettendo al giudice la concreta valutazione (ex multis, Planiol-Ripert, Traité pratique de droit civil français, VI, Paris, 1952 (a cura di P.

Esmein), 509-510). Sull’art. 1134 ante riforma: Mestre, L’évolution du contrat en droit privé français, in L’évolution contemporaine du droit des contrats, Paris, 1986, 41; Picod, Le devoir, cit., 6 e 81; Bénabent,

“justifier des obligations que la volonté des contractants ne permet pas de déceler”68. Pe-raltro, va qui sottolineato come la stessa regola trovi spazio anche nel testo recente-mente riformato del Code Civil69. Il punto merita attenzione in quanto, per un verso, la riforma ha aumentato il riconoscimento normativo dell’autonomia privata del creditore in tema di risoluzione del contratto70 e, per altro verso, nel disciplinare la clausola risolutiva l’Ordonnance non ha esplicitamente richiesto la buona fede del creditore come requisito per l’operatività della risoluzione71. Ciò rilevato, è altresì

Rapport Français, in Travaux de l’Association Henri Capitant, XLII, La bonne foi, 1994, 291; Jamin, Une brève histoire politique des interprétations de l’Art. 1134 du CC, in D., 2002, 901; Jabbour, op. cit., 13. Il tema della funzione della buona fede divide la letteratura francese contemporanea. Per una prima posizione si veda la c.d. théorie du solidarisme contractuel che ha i suoi maggiori rappresentanti in Denis Mazeaud (Loyauté, solidarité, fraternité: nouvelle devise contractuelle?, in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à Francois Terré, Paris, 1999, 603; Le nouvel ordre contractuel, in Rdc, 2003, 295; La bataille du solidarisme contractuel: du feu, des cendres, des braises…, in Mélanges Jean Hauser, Paris, 2012, 905) e Jamin (Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, Le contrat au début du XXIe siècle, in Etudes offertes à J. Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, 2001, 441). Come noto, tale tesi è avversata da altri Autori: Aynes, Vers une deontologie du contrat?, in www.courdecassation.fr (2006); Lequette, Retour sur le solidarisme: le rendez-vous manquez des solidaristes français avec la dogmatique juridique, in Mélanges Jean Hauser, cit., 879 e, da ultima,

Rapport Français, in Travaux de l’Association Henri Capitant, XLII, La bonne foi, 1994, 291; Jamin, Une brève histoire politique des interprétations de l’Art. 1134 du CC, in D., 2002, 901; Jabbour, op. cit., 13. Il tema della funzione della buona fede divide la letteratura francese contemporanea. Per una prima posizione si veda la c.d. théorie du solidarisme contractuel che ha i suoi maggiori rappresentanti in Denis Mazeaud (Loyauté, solidarité, fraternité: nouvelle devise contractuelle?, in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à Francois Terré, Paris, 1999, 603; Le nouvel ordre contractuel, in Rdc, 2003, 295; La bataille du solidarisme contractuel: du feu, des cendres, des braises…, in Mélanges Jean Hauser, Paris, 2012, 905) e Jamin (Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, Le contrat au début du XXIe siècle, in Etudes offertes à J. Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, 2001, 441). Come noto, tale tesi è avversata da altri Autori: Aynes, Vers une deontologie du contrat?, in www.courdecassation.fr (2006); Lequette, Retour sur le solidarisme: le rendez-vous manquez des solidaristes français avec la dogmatique juridique, in Mélanges Jean Hauser, cit., 879 e, da ultima,

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