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Il futuro delle misure di sicurezza nell’ordinamento italiano e negli ordinamenti degli Stati Europe

Misure di sicurezza personali.

5. Il futuro delle misure di sicurezza nell’ordinamento italiano e negli ordinamenti degli Stati Europe

La dottrina più avvertita ritiene che per dare un futuro alle misure di sicurezza bisognerebbe renderle alternative rispetto alla pena e applicarle ai soli soggetti non imputabili.

In Italia, si assiste ad una riduzione dell’applicazione delle misure di sicurezza in favore, come appena detto, dei diversi percorsi legati alla pena, ma soprattutto, un aumento dell’uso di misure preventive, quindi ante delictum. Negli altri Paesi Europei14, si registra, al

contrario, una tendenza all’aumento delle misure di sicurezza detentive; così è avvenuto in Germania e in Svizzera, che come il nostro Paese, hanno una tradizione di sistema a doppio binario; anche nel sistema francese che non discende dal “doppio binario”, il controllo preventivo del soggetto non imputabile è passato dall’apparato amministrativo a quello penale. Questi Paesi15 hanno

sviluppato la loro politica penale sicuritaria e hanno potenziato i sistemi di prevenzione e controllo dei soggetti pericolosi. La società attuale, una società dove sempre più forte è sentito il timore della criminalità e del pericolo, viene definita come “società del rischio”, nella quale il primo pericolo che si avverte è l’altro, il diverso, lo straniero, spesso, più per la diffusione con cui questi timori si propagano nella società, piuttosto che per un più concreto maggior pericolo rispetto al passato. In questo tipo di società, il senso di

14 M. Pelissero, “Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi

modelli di incapacitazione”, Giappichelli, Torino, 2008.

15 M. Pelissero, “Il controllo dell’autore imputabile pericoloso nella

prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali”, in

insicurezza si diffonde per la frequenza del reato, e non tanto per la sua gravità. Si avverte un “rischio sociale”, non solo perché si avverte il pericolo di diventare autori di reato, ma anche e soprattutto di divenire vittima di reato. In un certo senso, guardando con timore e sospetto determinati soggetti, autori di reato, si finisce per demonizzare l’intera categoria sociale alla quale essi appartengono, quasi ricordando quelle categorizzazioni criminologiche, care al Positivismo, che venivano fatte discendere da fattori biologici. Si arriva a pensare che, tali soggetti, non possano essere riabilitati o comunque, che non siano meritevoli di una possibilità; così l’unica soluzione è la loro neutralizzazione.

In questa prospettiva, il neoretribuzionismo o neoclassicismo, che aveva avuto la sua ascesa negli anni Sessanta, soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, riapre i battenti, con la concezione che non si deve giustificare o attenuare la responsabilità del reo in base ad influenze sociali o personali che hanno segnato la sua vita, ma deve essere responsabilizzato; si ritiene che gli autori di reati non possano essere recuperati dalla e nella società, ma siano destinatari esclusivamente dell’internamento nelle carceri, valutando, quindi, inadeguate le misure volte alla loro rieducazione; questi tipi di approcci ai soggetti pericolosi, esaltando la funzione del carcere come unico metodo rispondente alla necessità di segregazione, danno, forse, un maggiore senso di sicurezza alla società, ma è una sicurezza che risulta effimera, temporanea, più rispondente a manovre politiche di carattere populista, che, stigmatizzano i reati più eclatanti per il sentire comune, ma che, in realtà, non fanno

diminuire i reati che più frequentemente si consumano nella società. Questa soluzione, dunque, non è rispondente né alle esigenze di difesa sociale, né ad un sistema penale garantista.

In altri Paesi (Francia, Svizzera, Germania), come detto sopra, le misure di sicurezza vivono una rinascita, con la previsione di nuove misure di sicurezza sia detentive che non detentive, e l’individuazione dei destinatari delle stesse, i quali devono aver compiuto un reato grave, il quale deve essere l’effetto di un disturbo della personalità, che non escluda la capacità di intendere e volere dell’autore del fatto.

Più in particolare, la Germania ha un sistema penale a doppio binario; le misure di sicurezza dopo un iniziale ruolo di neutralizzazione dei soggetti pericolosi, svolsero una funzione di prevenzione positiva nei confronti dei soggetti affetti da disturbi della personalità. Ci fu però un inasprimento delle fattispecie di prevenzione con la “Sicherungsverwahrung”, la custodia di sicurezza. Tale misura, poteva essere applicata già in fase di condanna, anche se in quel momento non poteva essere accertata la pericolosità sociale del soggetto, quando fosse terminata l’esecuzione della pena. Tale misura ha visto un aumento della sua applicazione in risposta ad un più forte allarme sociale e non a causa di un aumento dei reati. Inoltre, venne introdotta la custodia di sicurezza postuma, quando il giudice avesse eseguito una prognosi di recidiva successiva alla sentenza di condanna, fondata su elementi emersi nel corso dell’esecuzione della pena.

Come anticipato, anche in Francia, un Paese che non ha una tradizione di sistema a “doppio binario”, con alcune riforme, il legislatore francese ha introdotto, nella sostanza, vere e proprie misure di sicurezza, limitative della libertà personali, rifacendosi alla “Sicherungsverwahrung” tedesca. È stata introdotta una misura custodiale nei confronti dei recidivi autori di resti sessuali, con la previsione di misure assistenziali per il loro reinserimento nella società, in più, nei confronti dei soggetti affetti da disturbi della personalità o dipendenti da sostanze alcoliche o stupefacenti, trattamenti di cura. Dunque, tutto ciò perché la sola pena non aveva portato ad un’effettiva difesa sociale dal soggetto pericoloso, e si sentiva più forte il bisogno di controllo di tali soggetti, soprattutto di coloro che commettevano reati gravi, spesso a sfondo sessuale. In Svizzera, già portatrice di un sistema a “doppio binario”, le misure per il controllo dei soggetti pericolosi, sono state influenzate dal modello tedesco. La “Verwahrung”, misura custodiale svizzera, era già prevista nel codice penale svizzero degli anni Trenta, ma non aveva trovato grande riscontro nella prassi, fino agli anni Novanta, quando questa misura visse una rinascita; poteva essere applicata ai soggetti imputabili con recidiva qualificata, ma si ampliò il novero dei destinatari anche a coloro che non fossero recidivi, mentre si restrinse la serie di reati a quelli più gravi (anche qui quelli a sfondo sessuale), richiedendosi l’accertamento della pericolosità specifica. La misura della custodia postuma, di derivazione tedesca, anche qui, prevede che se durante l’esecuzione della pena emergono nuovi fatti o mezzi di prova dai quali risulti che già al momento della sentenza

di condanna, poteva già applicarsi tale misura nonostante il giudice non ne potesse avere conoscenza.

Le richieste di neutralizzazione del soggetto pericoloso, giunte dalla società, hanno portato ad una misura di internamento a vita, nei confronti di soggetti che presentino disturbi psicotici della personalità, che abbiano commesso reati con una condotta particolarmente efferata o reati sessuali, e che si ritiene siano particolarmente pericolosi e sia forte il rischio di una ricaduta nel reato e non siano inclini a seguire terapie. Le ipotesi in cui è possibile riacquistare la libertà sono remote, in quanto, sulla base di nuove conoscenze scientifiche, deve essere possibile effettuare nuove perizie psichiatriche che possano affermare che il soggetto può essere curato e che non sia più un pericolo per la società. Tale misura è stata molto discussa in relazione all’art. 5 della CEDU, poiché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, afferma che la privazione della libertà personale è legittima se è prevista la possibilità di riacquistarla nel momento in cui si riesamini la pericolosità del soggetto in base alla sua personalità.

Il legislatore svizzero ha smussato alcuni aspetti della misura, ma certo rimane un suo forte carattere afflittivo, che può essere mitigato solo dalle “nuove conoscenze scientifiche”16, che possono curare il

soggetto col risultato di renderlo innocuo per la società e di poter sostituire la misura con altre modalità esecutive.

In conclusione, i diversi sistemi penali, hanno aumentato il ricorso alle misure di sicurezza; hanno trovato una maggiore applicazione

16 M. Pelissero, “Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi

anche le misure di sicurezza non detentive, che prevedono prescrizioni più o meno afflittive della libertà personale.

I destinatari li vediamo accomunati dal punto di vista oggettivo, del reato commesso, per i reati contro la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale; e dal punto di vista soggettivo, poiché si guarda a soggetti affetti da disturbi della personalità, i quali devono essere alla base della genesi del reato, senza però escludere la capacità di intendere e di volere.