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Il giudizio immediato “tradizionale” Caratteristiche generali del rito acceleratorio.

Discrezionalità sanzionatoria all'interno delle cornici edittal

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E DISEGUAGLIANZE NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE ITALIANO

2. Il giudizio immediato “tradizionale” Caratteristiche generali del rito acceleratorio.

L'attenzione si può porre, a titolo esemplificativo, sul giudizio immediato (che, per semplicità espositiva, qui si considererà nella forma tradizionale), sia per la sua incidenza statistica4, sia per la gravità dei reati che possono essere giudicati secondo quelle forme5. La legge è chiara nell'indicazione dei presupposti: il p.m. deve chiedere il giudizio immediato quando la prova appare evidente e l'indagato è stato invitato a rendere l'interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, c.p.p., salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini. La richiesta deve essere trasmessa al g.i.p. entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato, termine non indicato espressamente come perentorio.

Con tale rito si comprimono enormemente i tempi per la predisposizione della difesa: non è previsto l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini, nè l'udienza preliminare. Tali fasi vengono surrogate, rispettivamente, dal meno efficace interrogatorio senza previo deposito degli atti, quindi senza un esercizio effettivo del contraddittorio sulla fondatezza dell'accusa6, e da una decisione inoppugnabile assunta de plano dal giudice per le indagini preliminari, che deve verificare la sussistenza dei presupposti di accesso al rito. All'imputato viene assegnato un termine di appena 15 giorni dalla notificazione del decreto per la scelta di eventuali riti alternativi. La Corte costituzionale, in maniera non troppo convincente ma in linea con la sua tradizionale interpretazione degli artt. 3 e 24 Cost., ha ritenuto legittima questa scelta del legislatore, in quanto, «tenuto conto della struttura del processo penale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di riti alternativi … è ragionevole che le forme di esercizio del diritto di difesa siano modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali», e che «il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio ... le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo»7.

Ora, a parte il fatto che si può discutere se il contraddittorio debba essere garantito o meno nelle fasi introduttive del giudizio, ciò a cui la Corte non risponde è per quale motivo nel rito ordinario il contraddittorio è ampiamente garantito pure prima del giudizio, mentre nel rito immediato no8. Detto altrimenti, la Corte non spiega quale sia il valore costituzionale che è in grado di far cedere il principio di eguaglianza, rendendo ragionevole il differente trattamento. Non pare facile individuare tale valore nella tenuta

4G.SPANGHER, La pratica del processo penale1, cit., 89.

5In generale, sul tema, T.BENE, Il giudizio immediato, Napoli, 2000, passim: EAD., Giudizio immediato, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, vol. IV, Procedimenti speciali. Giudizio.

Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, t. I, I procedimenti speciali, a cura di L.

FILIPPI, Utet, 2008, 403 ss.; RIVELLO, Il giudizio immediato, Padova, 1993, passim.

6Sulla funzione dell'interrogatorio e la non surrogabilità dell'avviso di conclusione delle indagini, cfr. T. BENE, Giudizio immediato, cit., 412.

7Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 203, sulla quale cfr. SPANGHER, Nota a Corte costituzionale n.

203/2002, in Giust. Cost., 2002, 1601; NUZZO, Nota a Corte costituzionale n. 203/2002, in Cass. pen., 2002, 2739; T. BENE, Giudizio immediato, cit., 415.

8Su varie perplessità suscitate dalla disciplina cfr. G. SPANGHER, La pratica del processo penale1, cit.,

complessiva del sistema di giustizia penale (che invece ben può giustificare l'esistenza dei riti premiali a richiesta dell'imputato), perchè si giustificherebbe il sacrificio di alcuni per il miglior trattamento di altri in assenza di chiari presupposti oggettivi, con buona pace non solo del principio di eguaglianza, ma anche del principio di solidarietà.

2.1. I singoli presupposti.

Si è detto: differenza di trattamento in assenza di chiari presupposti oggettivi. La norma ricavabile dal combinato disposto degli artt. 453 e 454 c.p.p. oggi si presenta così: il pubblico ministero ha il dovere di chiedere il giudizio immediato qualora la prova appaia evidente ed abbia soddisfatto l'onere/potere di interrogare l'indagato (o di invitarlo a rendere l'interrogatorio), il tutto entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato (salvo che tale scelta non pregiudichi gravemente le indagini).

a) Evidenza della prova.

Vi sarebbe evidenza della prova quando l'udienza preliminare appare superflua9 . A parte il fatto che da un punto di vista puramente logico non è certo che si possa accertare la superfluità di una fase processuale ex ante, data la connaturata aleatorietà e imprevedibilità del processo penale, da un punto di vista dell'esperienza quotidiana l'udienza preliminare è, nella maggior parte dei casi in cui si svolge, superflua perché la regola di giudizio abbracciata in giurisprudenza ha completamente stravolto il dettato normativo10. Quindi, il concetto di evidenza della prova così definito non giustifica la deviazione dal rito ordinario, in quanto è un concetto che non presuppone il raggiungimento di un quadro indiziario particolarmente elevato.

b) Il previo interrogatorio.

Nessuna norma obbliga il p.m. ad interrogare l'indagato in presenza di una situazione di evidenza probatoria, il che ci lascia intendere quanto egli possa discrezionalmente incidere sullo svolgimento del processo e scegliere discrezionalmente di trattare diversamente indagati che versino in posizioni analoghe: presi due indagati nei cui confronti è stata raggiunta l'apparente evidenza della prova, il p.m. può liberamente scegliere di invitare l'uno a rendere interrogatorio e l'altro no, precostituendosi la condizione per chiedere il giudizio immediato solo nei confronti del primo, e riservando al secondo le più ampie garanzie difensive del rito ordinario. Un sistema siffatto può dirsi conforme al principio di eguaglianza, secondo il quale situazioni uguali devono ricevere uguale trattaemento?

c) La richiesta entro i 90 giorni.

L'art. 454 c.p.p. prevede che, ricorrendo i due presupposti sopra indicati, il p.m. debba chiedere il giudizio immediato entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Il termine non è previsto a pena di inammissibilità della richiesta, nè è posta una nullità speciale per il caso della sua violazione. Da ciò, per lungo tempo, la giurisprudenza ha

9Cass., S.U., 26 giugno 2014, n. 42979, S. D., in Cass. pen., 2015, 989.

10 In particolare, è costante l'orientamento per il quale la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento (ex plurimis, Cass., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 6280, in Dir. & Giust., fasc. 26, 10 febbraio 2017).

ritenuto che la sua violazione o fosse irrilevante, o al più rendesse inutilizzabili gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine. Sul punto sono intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali da un lato hanno ammesso che il termine è legato in misura essenziale al presupposto della evidenza probatoria che giustifica l'accelerazione processuale, e quindi il pubblico ministero deve rispettarlo, ma dall'altro lato sostengono che la sua violazione non comporti nessuna decadenza, inammissibilità o nullità11, tanto che nessun giudice potrà rilevarla12!

La struttura argomentativa è identica a quella posta a fondamento della sentenza che si è occupata della tardiva iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato: annche lì si afferma che il pubblico ministero ha il dovere di iscrivere la notizia di reato tempestivamente, ma se non lo fa nessuno all'interno del processo può sindacare la violazione13.

E non è un caso che queste linee interpretative si saldino pericolosamente tra loro: la scelta di campo è quella di lasciare il pubblico ministero unico monopolista non solo dell'azione, ma anche dei tempi della stessa (e la riforma Orlando, su questo profilo, mi pare che non incida in maniera significativa, al di là delle apparenze). Il pubblico ministero ha piena libertà, insindacabile dall'autorità giurisdizionale, di gestire i tempi delle indagini e dell'assunzione delle proprie determinazioni14. Nè il legislatore, nè la Corte costituzionale, nè la Corte di cassazione hanno finora reputato opportuno creare un serio ed effettivo meccanismo processuale di controllo del giudice sul momento di iscrizione della notizia di reato.

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