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Il terreno tradizionale del principio di solidarietà nel diritto penale: i c.d delitt

IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NEL DIRITTO PENALE IL CASO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

3. Il terreno tradizionale del principio di solidarietà nel diritto penale: i c.d delitt

111 Art 23 Cost. «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

112 Corte cost., sent. 27 gennaio 1972, n. 12.

113 G.LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffrè, 1967, 92.

114 A.ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?, Jovene, 2005, 122.

115 I problemi posti dal diritto penale appaiono pertanto diversi da quelli posti in altre branche del diritto, quali il diritto civile, in cui il principio di solidarietà si manifesta, per esempio, nei principi dell’equitas o nella disciplina dell’abuso del diritto.

di omessa solidarietà

Orbene, al fine di comprendere quale sia il ruolo svolto nell’ambito del diritto penale dal principio di solidarietà, e restituire a questa categoria la valenza propulsiva che le è propria, appare opportuno primariamente interrogarsi sulle fattispecie codicistiche di natura omissiva, che possono rappresentare la principale manifestazione dell’istanza solidaristica in materia penale.

L’importanza di analizzare, seppur senza pretese di esaustività, tali fattispecie delittuose, definite da una parte della dottrina «delitti di omessa solidarietà»116, origina dalla considerazione secondo cui in queste particolari ipotesi i principi costituzionali «non assurgono più a limite negativo dell’intervento giuridico, ma esprimono la concezione promozionale del diritto» che, superando la funzione tradizionalmente repressiva, attribuisce al diritto penale la funzione di perseguire la promozione sociale e di concorrere alla normativizzazione di un modello117.

Nei reati di omissione infatti ciò che si esige non è l’astensione dal compimento di condotte lesive ma, al contrario, il compimento di azioni positive. Essi sarebbero dunque «espressione di un obbligo di collaborazione con lo Stato» e di solidarietà rispetto ai consociati.

Ipotesi paradigmatica di tali fattispecie omissive è rappresentata dall’art. 593 c.p., il quale prevede e disciplina il delitto di omissione di soccorso nei confronti di un minore o altra persona incapace di provvedere a sé stessa o in pericolo.

Orbene, secondo parte della dottrina la collocazione sistematica della norma, posta tra i delitti contro la persona, induce a ravvisare il bene giuridico tutelato nella vita e nell’incolumità fisica118.

Tuttavia, ad avviso di altri Autori119 «il solidarismo etico che permea la fattispecie rende difficile pensare che la tutela si esaurisca tout court nella tutela dei beni menzionati. Non è un caso che più di un autore […] abbia enfatizzato, in relazione alla norma in esame, l’aspetto della violazione del dovere più che l’aspetto della lesione del bene giuridico»120.

Pertanto, secondo questa parte della dottrina tale delitto di omissione sarebbe posto a tutela di un bene superindividuale, rappresentato dalla solidarietà sociale, e costituirebbe una concretizzazione, sul piano penalistico, dell’adempimento dei doveri inderogabili di cui all’art. 2 Cost.121. Tale ultima lettura sembra peraltro avvalorata, secondo i medesimi

116 G.ABBADESSA, I delitti di omessa solidarietà, in Trattato di diritto penale, parte speciale diretto da A.CADOPPI -S.CANESTRARI -A. MANNA -M.PAPA, vol. VII, I delitti contro la vita e l’incolumità

personale, Utet, 2011, 521.

117 F.POLACCHINI, Diritti e doveri, AA.VV. a cura di L.MEZZETTI, G. Giappichelli, 2013, 227; G.NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in Dem. dir., 1977, 661. Una diversa ricostruzione, non incline a riconoscere tale funzione promozionale del diritto penale, è proposta in G.FIANDACA -E.MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, 2006, 25.

118 Tra gli altri, F.BASILE, art. 593 c.p., in Codice penale commentato22, a cura di E.DOLCINI -G. MARINUCCI, I, Ipsoa, 2006, 4010; L.CORNACCHIA, I delitti contro l’incolumità individuale, in AA.VV.,

Diritto penale. Lineamenti di parte speciale5, Monduzzi, 2000, 477.

119 A.CADOPPI, voce Soccorso (omissione di), in Enc. Giur. Treccani, XXIX, Ist. Enc. It., 1993, 2; U. GIULIANI BALESTRINO, Sul contenuto del dovere di soccorso, in Riv. it. dir. proc. pen, 1981, 904.

120 A.CADOPPI, voce Soccorso (omissione di), cit., 2.

121 G.ABADESSA, I delitti di omessa solidarietà, cit., 522; M.PELISSERO, Omissione di soccorso, in

Autori, da un’interpretazione in chiave storica della norma. Invero, nella Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale è precisato che le condotte di cui al delitto di omissione di soccorso «vengono incriminate in quanto rappresentano una violazione di quei doveri morali e sociali di mutua assistenza, che in una società civile integrano un vero e proprio obbligo giuridico, la cui inosservanza deve essere penalmente repressa».

Privilegiando sempre un’interpretazione storica, inoltre, le modifiche apportate al testo con il passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco hanno segnato il passaggio da una dimensione di tutela privilegiata dell’individuo come tale ad un’ottica in cui il soggetto è preso in considerazione come membro di una società, secondo una concezione tipicamente autoritaria. Peraltro, con riferimento al primo comma dell’art. 593 c.p., laddove la fattispecie omissiva sanzioni la trasgressione dell’obbligo di avviso all’Autorità, e non potendosi rinvenire il fondamento di tale fattispecie in un mero dovere di obbedienza allo Stato, potrebbe evidenziarsi una carenza di offensività dei beni della vita e della incolumità fisica.

A ciò si aggiunga che tale fattispecie si rivolge indifferentemente ad una categoria indeterminata di soggetti sui quali ricade un generico dovere inderogabile di soccorso che sembrerebbe poter prescindere dal rapporto funzionale o da una specifica posizione di garanzia, e che si riempirebbe di contenuto in relazione alla situazione concreta, manifestando in tutta la sua portata la capacità cogente espressa dal principio di solidarietà.

In questa prospettiva, a parere della dottrina citata, il fondamento del delitto de quo potrebbe pertanto rinvenirsi nel principio di solidarietà; sembrerebbe infatti potersi ravvisare un delitto omissivo proprio o di pura omissione, in cui la responsabilità dipende dalla mera trasgressione di un obbligo di attivarsi che affonda le proprie radici direttamente nell’art. 2 Cost., senza necessità di una trasposizione e specificazione in un’ulteriore fattispecie tipica volta a delineare con precisione i comportamenti sanzionati e, in generale, i doveri genericamente gravanti sul destinatario della norma.

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