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Responsabilità sociale d’impresa e tutela dell’ambiente

IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NEL DIRITTO PENALE IL CASO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

7. Responsabilità sociale d’impresa e tutela dell’ambiente

Centrale importanza acquisisce, in questo contesto, la tutela dell’ambiente, settore in cui, in particolar modo, si avvertono le istanze solidaristiche sottese alla disciplina della RSI.

Invero, la considerazione dell’ambiente come bene e valore costituzionalmente rilevante consente di collocarne la tutela tra i doveri di solidarietà. Occorre infatti tener conto del nesso di interdipendenza e complementarietà sussistente tra solidarietà, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente175. In quest’ottica, «la prospettiva del dovere e della solidarietà, compendiata dal principio dello sviluppo sostenibile, sembra il modello da utilizzare per inquadrare e affrontare i vari problemi del settore ambientale»176.

E’ questo l’approccio che l’economia ecologica dovrebbe seguire nel regolare il rapporto tra mercato e strumenti di tutela ambientale, ponendo al centro dei nuovi modelli di gestione il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, quale criterio in grado di orientare le scelte imprenditoriali e di fornire una sintesi tra esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale; invero, il principio di sviluppo sostenibile, improntato ai valori solidaristici e di responsabilizzazione intergenerazionale, induce a riflettere sulla reale efficienza di un sistema incentrato esclusivamente sul perseguimento del profitto.

Alla luce di queste riflessioni, appare pertanto di primaria rilevanza l'analisi in merito all'opportunità di prevedere come obbligatori adeguati modelli di organizzazione e gestione in materia di prevenzione dei rischi ambientali, che siano anche espressione di una cultura aziendale improntata al rispetto dei principi di solidarietà.

173 M.CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità

agli enti, cit., 126.

174 A tal proposito, appare interessante una comparazione con l’ordinamento australiano il cui, Criminal

Code Act del 1995 prevede che la responsabilità all’ente si fondi anche sulla prova: «a) di una cultura

interna che ha diretto, incoraggiato, tollerato o indotto a non rispettare le prescrizioni; oppure, b) che la persona giuridica ha omesso di creare e mantenere una cultura d’impresa analizzata al rispetto delle disposizioni passate».

175 Per un approfondimento in materia di responsabilità delle persone giuridiche in materia ambientale e, in via generale, sul tema della tutela ambientale, v., tra gli altri, L. SIRACUSA, La tutela penale

dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Giuffré, 2007, 7 ss., L.SIRACUSA, Quale tutela

penale dell’ambiente? Nuove prescrizioni europee e proposte di riforma in Italia, in Dir. pubbl. comp. eur., 2005, 457 ss.; C.BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Edizioni ETS, 2008, 15 ss.; G.DE SANTIS, Diritto Penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Giuffrè, 2012, p. 445 ss.; C.RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, 2011, 3 ss.; M.ANDREA

MANNO, La responsabilità degli enti nel reato ambientale, (a cura di), B.ROMANO, I reati ambientali alla

luce del diritto dell’Unione Europea, p. 225 ss.; M.PELISSERO, Reati contro l’ambiente e il territorio, Giappichelli, 2013, 44 ss.; M.CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente, Cedam, 1996, 17 ss.; P.DI

FRESCO, Il nuovo diritto penale ambientale, a cura di A.MANNA, Dike, 2016, 173 ss.; P.FIMIANI, La tutela

penale dell’ambiente, Giuffré, 2015, 799 ss.

Infatti, anche in materia ambientale, la rispondenza a principi etici nell’esercizio dell’attività d’impresa, che oggi tuttavia deriva da un’adesione per lo più volontaria, può trovare nel diritto strumenti idonei per favorire un approccio economico che sia giuridicamente vincolante e rispettoso delle esigenze ambientali. L’impresa, nella sua attività, dovrebbe infatti porsi l’obiettivo di contemperare diverse esigenze e di dare un contributo al progresso della società, alla tutela dell’ambiente e al rispetto delle future generazioni (art. 41 Cost.).

Pertanto, la previsione di nuovi modelli organizzativi, obbligatoriamente integrati dalla rispondenza a valori e principi etici, lungi dal penalizzare le imprese, le renderebbe socialmente più responsabili e potrebbe rappresentare un’occasione di crescita e sviluppo del tessuto economico imprenditoriale verso una nuova concezione di gestione aziendale che sappia coniugare il vantaggio economico con un approccio etico177, attuando altresì l’importante principio di solidarietà intergenerazionale che deriva dall’art. 2 Cost.178.

L’adozione di adeguati modelli organizzativi, integrati dai valori di cui la responsabilità sociale è espressione, potrebbe così rilevare in termini vantaggiosi anche ai fini dell'esclusione della responsabilità “penale” delle imprese. Invero, anche in questo caso, l’adeguamento dei modelli al rispetto dei principi di RSI, con particolare riferimento agli obiettivi di tutela ambientale, potrebbe consentire una riduzione di pena o un’esenzione da responsabilità ex artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 231/2001, nel caso in cui, nella gestione dell’attività d’impresa, siano stati adottati ed efficacemente attuati idonei modelli di organizzazione e gestione che tengano conto delle ricadute e dell’impatto ambientale che possono conseguire dall’esercizio dell’attività di azienda.

In particolare, si potrebbe prevedere, nell'ambito dei compliance programs aziendali, una disciplina più dettagliata ed efficace, volta a garantire una migliore prevenzione e gestione degli illeciti ambientali, un impiego corretto delle materie prime, un'efficiente valutazione dell'impatto delle politiche aziendali sull'ambiente e sul territorio, una gestione corretta del ciclo di smaltimento dei rifiuti, l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili, un maggiore ricorso a fonti di energia rinnovabili, l’introduzione di un adeguato apparato di controllo e sanzionatorio. Inoltre, anche mediante la predisposizione di adeguati codici etici, potrebbe prevedersi l’attuazione obbligatoria di soluzioni eco- compatibili, la predisposizione di un bilancio ambientale179, nonché idonei processi di

177 F.BOF - P.PREVITALI, Codice etico, modelli organizzativi e responsabilità amministrativa, in Riv.

dir. ed ec. dello sport, vol. IV, n. 1, 2008, 100.

178 A questo proposito, giova ricordare come, in alcuni ordinamenti europei, il principio di responsabilità intergenerazionale sia sancito anche a livello costituzionale. Si pensi alla Legge Fondamentale della Repubblica Federale tedesca che, nel 1994, ha introdotto l’art. 20a, il quale sancisce espressamente un’ipotesi di responsabilità nei confronti delle generazioni future, a tutela dei «fondamenti naturali della vita».

Deve inoltre rilevarsi come la questione assuma oggi una portata tale da non poter essere confinata nell’ambito giuridico o economico. A tal riguardo, la seconda Enciclica Laudato Sì del 2015, di Papa Francesco, nel porre l’attenzione sui problemi posti dal processo di globalizzazione economica, si concentra sull’importanza di esercitare l’attività di impresa in un’ottica di responsabilità sociale e nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile. Nel richiamare la Terra come «casa comune» e «sorella», la proposta dell’Enciclica è quella di una «ecologia integrale», inseparabile dalla nozione di bene comune, quale è l’ambiente; e il rispetto di questo nuovo paradigma di giustizia implica il compimento di scelte solidali. Da qui il richiamo alla solidarietà sia intra – sia inter – generazionale, «la cui lesione provoca danni ambientali».

179 A questo proposito v. C. DE MAGLIE, La responsabilità sociale d’impresa, a cura di G.CONTE, Laterza, 2008, 130 ss.

identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi ambientali. In un’ottica di solidarietà intergenerazionale, inoltre, il principio di solidarietà potrebbe acquisire la cogenza di un dovere giuridico inderogabile nei confronti delle generazioni future. In questo caso, infatti, tale principio verrebbe assunto come oggetto di un patto intergenerazionale, in grado di fondare responsabilità e doveri inderogabili della presente generazione nei confronti di quelle future.

Invero, i doveri di solidarietà “ambientale”, se da un lato assumono, come oggetto diretto di tutela, l’ambiente, in effetti pongono le diverse generazioni in stretta relazione tra loro.

E’ in quest’ottica che può peraltro rileggersi il rapporto funzionale tra l’art. 2 e l’art. 3, comma 2, Cost., il quale pone l’accento sul «pieno sviluppo della persona umana»; infatti, l’adempimento dei doveri di solidarietà ambientale, rappresenta un presupposto fondamentale per lo sviluppo della persona, anche in una prospettiva futura, quale necessaria condizione per la sopravvivenza della specie umana.

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