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2. Le fonti normative internazionali

2.3. La RSI nel diritto delle organizzazioni internazionali: gli strumenti di soft law

2.3.1. La RSI nel diritto delle Nazioni Unite

2.3.1.1. Il Gruppo di Persone Eminenti

La prima iniziativa rilevante in tema RSI viene promossa dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, il quale, nel 1972, ha adottato una risoluzione168 con richiesta al

Segretario Generale di nominare un Gruppo di Persone Eminenti, formato da soggetti aventi funzione pubbliche, nonché da esponenti del settore privato, di diversa estrazione geografica.

165Per l'analisi delle stesse si rinvia ai successivi paragrafi.

166Safagj: L'ONU e multinazionali. Dal codice di condotta al Global Compact, Ed. Blomington, USA, 2008.

167Ferraresi, Responsabilità Sociale delle imprese: il ruolo del diritto del lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 2004, 391. Secondo l'autore è a partire dagli anni '70 che la RSI ha iniziato ad assumere una

importanza rilevante contro i rischi creati dalla globalizzazione. L'autore peraltro si interessa di analizzare il rapporto tra la RSI le imprese di piccole dimensioni, come risulta nella sezione del portale della Commissione Europea dedicata alla Corporate Social Responsibility and Small and Medium sized Enterprise (acronimo: SMEs).

168Ris. 1721 (LIII): The impact of multinational corporation on the development process and on international relations, 28 luglio 1972. Reperibile sul sito internet ufficiale dell'Economic and social Council.

Gli stessi avrebbero avuto l'incarico di analizzare le ripercussioni delle attività delle multinazionali rispetto ai territori interessati dalla delocalizzazione.

A seguito della nomina, il Gruppo ha avviato i propri lavori partendo dal Multinational

Corporations in World Development169, ossia un report sviluppato dal Dipartimento per gli

Affari economici e Sociali del Segretariato, con il quale sono state proposte delle linee guida per le successive attività da espletare e sono state fornite informazioni relative alle strutture d'impresa170.

Tale report ha proposto, inoltre, di realizzare un censimento circa la frammentazione delle imprese sul pianeta, di indagare sui modelli manageriali maggiormente rappresentativi, di creare un meccanismo internazionale di risoluzione delle controversie, oltre che di un centro permanente che potesse elaborare tutte le informazioni relative alle multinazionali171.

Con tale report è iniziato il lavoro del Gruppo, consistito in una consultazione durata dal 1973 al 1974 e conclusa con la redazione di un elaborato finale suddiviso in tre aree172,

mediante il quale il gruppo ha esaurito il proprio mandato di fronte al Segretario Generale delle Nazioni Unite173.

La prima area del lavoro del Gruppo si è occupata di analizzare gli effetti delle multinazionali sull'economia mondiale e su quella dei paesi interessati dalla delocalizzazione della attività industriali174, considerando per lo più gli effetti negativi, quali la distorsione della

concorrenza e la questione dell'imputazione del centro di controllo, nonché gli effetti sulla manipolazione di alcuni settori finanziari. Lo scopo, tra gli altri, era anche quello di verificare la possibile compromissione dei principi di sovranità spettanti ai paesi provenienti dalla decolonizzazione. Un altro argomento affrontato, sempre in tale area, è quello relativo alla tutela dei diritti dei lavoratori, considerati i bassi costi della manodopera e delle materie prime in relazione agli Stati decolonizzati, che potevano compromettere, peraltro, la qualità dei prodotti realizzati e commercializzati a loro volta a basso prezzo: pertanto anche la figura della tutela del consumatore finale è stata presa in considerazione.

169Ibidem.

170Multinational Corporation in World Development, pag. 85. 171Ivi, pag. 87 e ss.

172In Enciclopedia del Diritto, cit.

173Il lavoro è stato inviato il 22 marzo 1974 e pubblicato il 9 giugno successivo.

174 ONU: L'impatto delle multinazionali sul processo di sviluppo e sulle relazioni internazionali, rapporto del 28.07.72.: “Most countries have recognized the potential of multinational corporations and have encouraged

the expansion of their activities in one form or another within their national borders […]. At the same time, certain practices and effects of multinational corporations have given rise to widespread concern and anxiety in many quarters and a strong feeling has emerged that the present modus vivendi should be reviewed at the international level”. Reperibile sul sito Unctc Unctad.

L'elaborato contiene anche le considerazioni dei rappresentanti delle multinazionali, i quali sono stati interessati dalla consultazione. Gli stessi hanno affermato il proprio timore di subire ingiuste espropriazioni in alcuni Paesi 175: a tale timore fa seguito il parere del Gruppo

secondo cui, nelle ipotesi di espropriazioni indebite, i Paesi avrebbero dovuto ristorare il pregiudizio subito sulla base della propria legge ovvero ricorrendo a clausole arbitrali da innestare preventivamente all'interno dei contratti che avrebbero consentito alle multinazionali l'accesso territoriale176.

L'elaborato del Gruppo, ancora, ha espresso l'opinione condivisa di gestire equamente i ricavi economici derivanti dalla delocalizzazione commerciale tra i Paesi interessati, quello ospitato e quello ospitante: ciò doveva essere negoziato all'origine, ossia già nella fase di pianificazione della strategia commerciale in altri territori177.

Ad ogni buon conto, secondo gli eminenti studiosi, ogni intervento delle imprese avrebbe dovuto essere legato ad interventi di politica comune di sviluppo da parte degli Stati178: con

tale obiettivo, quindi, è stato raccomandato un aumento dei contribuiti economici da destinare ai Paesi del Sud del mondo, invitando proprio questi a predeterminare i criteri a partire dai quali le multinazionali avrebbero potuto avere accesso nel loro territorio, ricorrendo anche all'utilizzo di strumenti contrattuali dettagliati179.

Lo studio ha anche verificato gli aspetti negativi che le multinazionali possono cagionare sulle politiche estere dei Paesi interessati e sulla stessa comunità internazionale unitamente intesa, esprimendo il diritto di ogni entità sovrana di decidere in via autonoma il proprio percorso di sviluppo e autodeterminazione: gli stessi studiosi del Gruppo hanno, quindi, raccomandato agli Stati ospitanti di sanzionare qualsiasi violazione delle proprie regole interne, anche e soprattutto nei casi in cui le violazioni dovessero avere carattere sovversivo180.

La seconda sezione del lavoro ha affrontato nel dettaglio una serie di criticità relative ad alcuni aspetti delle attività d'impresa, come agli accennati problemi dell'imputazione del centro direzionale ovvero alle problematiche portate dalla movimentazione non

175ONU: L'impatto delle multinazionali sul processo di sviluppo e sulle relazioni internazionali, rapporto del 28.07.72, cit. pag. 25.

176Ibidem.

177ONU: L'impatto delle multinazionali sul processo di sviluppo e sulle relazioni internazionali, rapporto del 28.07.72, cit. pag. 32.

178Ibidem.

179ONU: L'impatto delle multinazionali sul processo di sviluppo e sulle relazioni internazionali, rapporto del 28.07.72, cit. pag. 40.

180ONU: L'impatto delle multinazionali sul processo di sviluppo e sulle relazioni internazionali, rapporto del 28.07.72, cit. pag. 47.

regolamentata del denaro181, ma tale parte ha anche promosso una gestione dell'impresa

rispettosa dei diritti dei lavoratori, suggerendo l'istituzione di centri sindacali preposti a vigilare su eventuali violazioni182.

In relazione al tema del prodotto finale che viene realizzato in Paesi dove si può ricorrere ai bassi costi del lavoro e delle risorse, eventualmente aggirando alcuni parametri relativi alla qualità e all'affidabilità della merce, gli studiosi hanno rilevato che i Paesi che ospitano le multinazionali dovrebbero avere cura di assumere impegni pubblicitari da mettere a carico delle imprese, rendendo trasparente e pubblica ogni informazione relativa sia alla filiera produttiva che alle caratteristiche intrinseche del bene commercializzato. Parimenti anche il Paese dove è ubicata l'impresa controllante ha una responsabilità specifica, ossia quella di informare a proposito di qualsiasi rischio relativo al prodotto commercializzato, con il dovere di vietare le esportazioni nei casi limite.183.

Il lavoro del Gruppo ha permesso quindi l'inizio di una seria discussione sul tema della RSI nell'ambito delle Nazioni Unite, nel quale è possibile rilevare elementi di tutela sociale all'avanguardia per il periodo storico in cui sono stati esposti, ossia la presa d'atto che il fenomeno dell'espansione delle imprese e il loro impatto sulla società necessita di essere adeguatamente gestito in ambito internazionale.

Tutto il lavoro analizzato è stato, comunque, propedeutico all'istituzione di una commissione avente l'incarico di elaborare un progetto di codice volto a disciplinare le condotte dei Paesi e delle multinazionali, costituito da una raccolta di impegni a cui i citati protagonisti potessero decidere di aderire.