2. Analisi degli strumenti di tutela dell'ambiente in rapporto alla RSI nel diritto
2.1. La tutela ambientale nelle fonti sulla RSI delle Nazioni Unite
Nel capitolo precedente sono stati analizzati i principali strumenti di RSI elaborati nel contesto delle Nazioni Unite: questi contengono al loro interno alcune disposizioni che si occupano espressamente della protezione ambientale, che è opportuno individuare.
Nella “bozza” del Codice di condotta delle imprese internazionali vengono affrontati nel dettaglio diversi temi sociali che possono essere interessati dalle attività d'impresa 670 .
Per quanto riguarda il tema ambientale, il documento prende in considerazione l'impatto sugli ecosistemi derivante dalle attività d'impresa. Il Draft Code invita, perciò, le imprese a pubblicare ogni informazione avente ad oggetto potenziali danni ambientali provocati dai prodotti o dai processi produttivi e di valutare i costi necessari per evitare ogni impatto ambientale ex ante, oppure ridurne la portata, ex post. Così al paragrafo 42, il Draft Code stabilisce che le “transnational corporation shall carry out thir activities in accordance with
national laws, regulations, administrative practices and policies relating to the preservation of the environment of the countries in which they operate and withdue regard to relevant international standards. Transational corporations shall-should, in performing their activities, take steps to protect the environment and where damaged to rehabilitate it and should make efforts to develop and apply adequate technologies for this purpose”671.
Anche il Global Compact672 contiene al proprio interno disposizioni inerenti al tema
ambientale673. Sull'argomento vengono stilati alcuni criteri di comportamento che le imprese
dovrebbero assumere. Più precisamente, secondo il documento, gli enti economici dovrebbero adottare condotte sostenibili e dovrebbero dedicare una parte delle proprie risorse per studiare e applicare strumenti tecnologici che possano ridurre o limitare l'impatto delle loro attività sull'ambiente. È quindi richiesto alle imprese con il principio 7 “di sostenere un
approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali”, con il principio 8 “di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore sensibilità ambientale”, con il
principio 9 “di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino
l'ambiente”674. Da quanto precede si rileva come il Global Compact insista sul tema della 670Paragrafo 2.3.1.2.
671Ibidem.
672Paragrafo 2.3.1.3.
673Gonzalez Perez Liam Leonard, The UN Global Compact: Fair competition and Environmental and Labour Justice in International Markets Advances in Sustainability and Environmental Justice, volume 16, Emerald
Books, 2015.
prevenzione e infatti la stessa viene considerata un elemento ineludibile per le multinazionali che vogliano assumere comportamenti responsabili.
I tre principi citati “sono stati tratti dalla Dichiarazione dei Principi e dal Piano d'Azione
Internazionale delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Agenda 21) definito dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo […]. Il capitolo 30 dell'Agenda 21 esprime il concetto che il commercio e il mondo imprenditoriale dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente. In particolare le imprese possono contribuire con l'uso di produzioni più pulite e una conduzione aziendale più responsabile”675.
Tale affermazione dimostra come la RSI e il diritto internazionale dell'ambiente abbiano evidenti punti di sovrapposizione: così, uno strumento di RSI, come può essere considerato il
Global Compact, si ispira, per la genesi delle disposizioni relative alla protezione ambientale,
a strumenti di diritto internazionale dell'ambiente, ossia quelli elaborati nel contesto della Conferenza di Rio676.
Con una comunicazione relativa al principio 7 del Global Compact sul caso Rio Tinto677 è
stato messo in luce l'approccio prescelto: “We accept the need for greater climate change
action and we support a precautionary approach to environmental challenges. We believe that emissions of greenhouse gases (GHGs) resulting from human activities are contributing to climate change, and that avoiding human-caused changes to the climate is an important international goal. It is critical that we position ourselves for future carbon constraints and climate regulation. Performance expectations need to be set, plans implemented, improvements measured and follow-up actions made. High quality and timely information is necessary to maintain the improvement focus, encourage success and to correctly and reliably communicate our emissions internally and externally. Setting targets and regular reporting against these targets is a priority and helps us to manage our performance. Reduction of our GHG intensity index is a Group key performance indicator. To achieve this target major investment is being made in new plants and technology. The operating efficiency of our ongoing operations is also critical. With an anticipation of more widespread carbon pricing affecting our operations, accounting and reporting obligations will also increase. We are preparing for this by testing guidance material for the collection of emissions data to meet strict of audit requirements.”678.
675Ivi, così i tre principi sono commentati sulla pagina internet.
676Deva: Global Compact: Una critica alla collaborazione ONU tra pubblico e privato per promuovere la cittadinanza delle imprese in Sy. Jo. In. Law and Co., 2007.
677Reperibile sul sito ufficiale UN Global Compact: Rio Tinto PLC.
Anche le Norme sulla responsabilità delle imprese transazionali ed altre imprese679 si
occupano della tutela dell’ambiente, imponendo alle imprese di condurre “their activities in
accordance with national laws, regulations, administrative practices and policies relating to the preservation of the environment of the countries in which they operate, as well as in accordance with relevant international agreements, principles, objectives, responsibilities and standards with regard to the environment as well as human rights, public health and safety, bioethics and the precautionary principle, and shall generally conduct their activities in a manner contributing to the wider goal of sustainable development”680.
Pertanto, ogni conseguenza dannosa scaturente dalle attività delle imprese deve ritenersi ad esclusivo carico, anche di responsabilità, delle imprese stesse. Queste ultime dovrebbero, per contro, adottare un sistema di valutazione dell'impatto sugli ecosistemi delle proprie pressi operative, in particolare dovrebbero tenere in massima considerazione le categorie sociali maggiormente esposte e dovrebbero, infine, rendere trasparente ogni informazione relativa al proprio sistema di monitoraggio e gestione dell'ambiente circostante681.
Alle Norme ha fatto seguito il lavoro del rappresentante speciale John Ruggie, culminato nel framework “Protect Respect Remedy”682: il lavoro impone ai Paesi di considerare pienamente
il fattore ambientale in ogni relazione intrattenuta. In questo senso uno Stato dovrebbe vagliare strategie di policy coerenti con gli obiettivi di tutela dell'ambiente, incardinando tavoli di dialogo permanente tra tutti i portatori di interesse, nel tentativo di individuare soluzioni comuni rispetto alle possibili criticità derivanti dall'insediamento di una impresa in un dato territorio683.
L'obbligo di riparazione è il logico corollario del dovere degli Stati di proteggere l'ambiente: sul punto è previsto che gli “States must take appropriate steps to ensure, through judicial,
administrative, legislative or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have access to effective remedy”684.
Possono essere utilizzati anche strumenti stragiudiziali quando ricorrono casi in cui un “injustice evoking an individual’s or a group’s sense of entitlement, which may be based on
law, contract, explicit or implicit promises, customary practice, or general notions of fairness of aggrieved communities”685.
679Paragrafo 2.3.1.4.
680ONU: E-CN-4. Sub. 2. 38/03. 681ONU: E-CN-4. Sub. 2. 38/03. 682Paragrafo 2.3.1.5.
683Vedi infra.
684Principio chiave venticinquesimo. 685Ivi, c.s.