• Non ci sono risultati.

Le istituzioni rappresentative degli interessi ambientali

6. Riflessioni in tema di RSI

1.4. Le istituzioni rappresentative degli interessi ambientali

Diversamente da altre tematiche oggetto di studio del diritto internazionale, il diritto dell'ambiente è proteso alla tutela di interessi che vanno oltre le singole personalità fisiche o giuridiche, perché tende a ricercare una protezione universale dell'ambiente nel quale l'uomo è una singola componente. Nella sua regolamentazione, quindi, non vengono unicamente in rilievo i rapporti multilaterali o bilaterali tra i Paesi, quanto piuttosto una idea di comunità umana interamente considerata.

Contrariamente alla vocazione tendenzialmente universale del diritto dell'ambiente, nel panorama delle relazioni internazionali si riscontra la mancanza di un istituto autorevole che possa rappresentare le istanze ambientali a livello globale.

657Si legga Postiglione, Diritto Internazionale dell'Ambiente, Aracne 2013, dove è possibile ripercorrere le

ultime tappe dello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

658Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights. A/HRC/10/61, 15 gennaio 2009.

659Rio+20 rappresenta il culimine di una serie di altre conferenze tenute in seno all'ONU, delle quali alcune

sono state citate e di cui il Summit della Terra del 1992 rappresenta il perno centrale, ponendo lo sviluppo sostenibile come priorità dell'agenda delle Nazioni Unite e della Comunità Internazionale.

660La Conferenza, tenuta tra il 13 e il 22 giugno 2012, si è tenuta in occasione del ventennale del Summit della

Terra: Rio+20 è organizzata dal dipartimento per gli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite. E' stata autorizzata dalla risoluzione A/RES/64/236 del 24 dicembre 2009.

661Per esempio proprio nell'occasione di Rio 2012 sono state registrate numerose polemiche, soprattutto

relativamente alla presenza della delegazione iraniana alla conferenza. Si veda F. Perugia, The Nightmare of an

Gli Stati, infatti, non hanno mai trovato un accordo che consentisse la creazione di un unico ente internazionale deputato alla protezione degli interessi ambientali, preferendo invece dare mandato, di volta in volta, a diverse organizzazioni già esistenti, per la tutela di un determinato aspetto della tutela ambientale. Per esempio, quando le criticità ambientali interessano il settore del commercio, è l'Organizzazione Mondiale del Commercio ad intervenire; nel momento in cui le criticità hanno ad oggetto l'inquinamento prodotto dagli aeromobili è l'Organizzazione Mondiale dell'Aviazione Civile ad interessarsi del tema; oppure se il problema è legato alle risorse agricole si occuperà della questione l'Organizzazione Mondiale del Cibo e dell'Agricoltura; etc.

La gestione delle criticità ambientali sottoposte al vaglio di questi enti di dettaglio può, in linea teorica, presentare persino problematiche di conflitto di interesse. Inoltre, trattandosi di enti che svolgono il proprio lavoro contemporaneamente ad una pluralità di agenzie regionali, un ulteriore rischio è che si vengano a creare diversi correnti di pensiero su medesimi argomenti, creando problemi alla stabilità stessa del diritto internazionale dell'ambiente. In risposta parziale alle problematiche derivanti dalla mancanza di un ente universale è stato istituito Programma Ambientale delle Nazioni Unite662, con il quale sono stati promossi

alcuni atti internazionali a tutela dell'ambiente. Tuttavia tale ente ha la forma giuridica di un programma, non quindi di una organizzazione internazionale. Tale rilievo non può che indebolirne la valenza uti universi che dovrebbe animare un'organizzazione deputata alla gestione dell'ambiente mondiale.

Da quanto sopra consegue che, in assenza di un effettivo ente internazionale deputato a rappresentare le istanze di tutela ambientale e pur apprezzandosi il lavoro svolto dalle organizzazioni particolari sul tema ambientale, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi

662Dal sito ufficiale federale dell'ambiente svizzero, la seguente descrizione: “Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP), con sede principale a Nairobi (Kenya), è stato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972 in seguito alla Conferenza di Stoccolma sulla protezione dell'ambiente. Il suo mandato consiste nel raccogliere e valutare dati ambientali globali, regionali e nazionali, nello sviluppare strumenti politici per la protezione dell'ambiente e nell'assumere un ruolo di coordinamento e orientamento della politica.Per consentire all'UNEP di assumere la guida in ambito ambientale, sono necessari, oltre a un sostegno politico da parte dei Paesi membri, anche una migliore attuazione del mandato dell'UNEP e la garanzia di un finanziamento stabile. Nel quadro del rafforzamento della governance internazionale in campo ambientale sono state elaborate misure e raccomandazioni per il rafforzamento dell'UNEP. Durante la Conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile svoltasi nel giugno del 2012 a Rio de Janeiro (Rio+20) è stato deciso di rafforzare l'UNEP in particolare mediante l'introduzione dell'adesione universale e dell'elaborazione di strategie ambientali nel sistema onusiano.Dal 2014, ogni due anni si tiene un’Assemblea generale chiamata «United Nations Environment Assembly of UNEP». In quanto organo supremo dell’UNEP, adotta decisioni politiche, sostanziali e amministrative, stabilisce il programma di lavoro e il budget e sorveglia l’attività della segreteria. Offre inoltre alla comunità internazionale la possibilità di trarre un bilancio della situazione ambientale, discutere strategie internazionali per la protezione e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e stabilire misure di politica ambientale. L’Assemblea generale permette infine ai ministri di prendere decisioni strategiche importanti a livello globale”.

di controllo, la frammentazione della cooperazione sul tema potrebbe rischiare di pregiudicare lo sviluppo del settore.

Sarebbe auspicabile, quindi, l'istituzione di un ente internazionale dedicato, che possa essere il collettore di tutte le funzioni fino ad oggi delegate ad altre organizzazioni663. Sarebbe

anche auspicabile, nello stesso senso, l'istituzione di un foro internazionale competente a conoscere le controversie inerenti il tema ambientale, perché, allo stato, il problema della frammentarietà si registra anche nell'esistenza di una pluralità di organismi giurisdizionali competenti a conoscere di questioni ambientali, allorché trasversalmente collegate ai loro settori di competenza. Tra gli esempi che si possono citare, quando il caso sarebbe potuto essere regolamentato esclusivamente dal diritto dell'ambiente, si menzionano gli interventi della Corte Internazionale di Giustizia664, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, in

due casi del 1998665 e del 2001666 nonché del Tribunale per il Diritto del Mare, in un caso del

2001667.

In tale contesto si evidenziano le potenzialità del sistema di RSI, dal momento che potrebbe sintetizzare tutte le istanze di protezione ambientale, che allo stato sono gestite da una pluralità di enti internazionali668. Infatti, sebbene lo stesso sistema di RSI sia a sua volta

frammentato, si rileva una tendenza ad una sistematizzazione maggiore rispetto a quanto accade nel diritto internazionale dell'ambiente, come nel caso delle “Norme sulla responsabilità delle imprese transnazionali ed altre imprese” pubblicate nel contesto delle Nazioni Unite, le quali possono essere considerate un compendio dell'evoluzione della RSI e che, tra gli altri scopi, sono dedicate anche alla protezione dell'ambiente669.

Da quanto sopra consegue che si rende opportuno analizzare la tutela ambientale apprestata dal sistema di RSI, sia mediante l'analisi degli strumenti di tutela ambientale che hanno origine come strumenti di RSI e sia di quegli strumenti che, anche se di per sé nati come strumenti di diritto internazionale dell'ambiente, per evidenti motivi di tangenza con il sistema di RSI meritano di essere comunque approfonditi.

663Meyer: Would a ONU Environment Organization help to achieve the millennium development goals?. In

Raciel, 2006.

664CIG: sentenza 25.09.97 Ungheria vs Slovacchia 665OMC Appello concluso con sentenza del 12.10.98 666OMC Appello concluso con sentenza del 22.10.01

667Tribunale per il Diritto del Mare: pronuncia 3.12.01 Irlanda vs U.K.

668Fodella: Movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi nel diritto internazionale. Torino 04. Pagine 310 e

seguenti.

669Sull'analisi delle Norme s rimanda al paragrafo precedente dedicato. Si veda anche il paragrafo “framework

2. Analisi degli strumenti di tutela dell'ambiente in rapporto alla RSI nel diritto