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Sull'efficacia degli strumenti di RSI analizzati

6. Riflessioni in tema di RSI

6.1. Sull'efficacia degli strumenti di RSI analizzati

L'efficacia di uno strumento di RSI non può che essere commisurata all'effettivo grado di implementazione del suo contenuto: da questo punto di vista si è riscontrato che gli strumenti di RSI analizzati sono in larga misura strumenti dal carattere non vincolante e sprovvisti di un adeguato apparato sanzionatorio, il che ne limita inevitabilmente la forza applicativa516.

Inoltre, anche nel caso in cui i rimedi siano effettivamente accessibili, spesso gli strumenti di

soft law non forniscono risposte particolarmente incisive. Ciò ha condotto, nel 2014, l'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ad avviare l'Accountability and

Remedy Project517, allo scopo di creare un sistema integrato di rimedi giurisdizionali

nazionali nei casi in cui le imprese si fossero rese responsabili di violazioni dei diritti umani. I risultati sono stati presentati nel 2016 al Consiglio dei Diritti Umani, con il report “Improving accountability and access to remedy for victims of business related human rights

abuse”518.

Tale problematica è parzialmente superata nel caso delle Guidelines OCSE, le quali, attraverso l'istituzione dei Punti di Contatto Nazionali – o PNC – rappresentano forse realmente “the only government backed international instrument for responsible business

conduct with a built in non judicial grievance mechanism”519.

I PCN, infatti, possono offrire un meccanismo stragiudiziale per risolvere controversie relative all'applicazione delle Guidelines e le relative pronunce sono rese pubbliche, con il risultato di esercitare una forma di pressione sugli interessi reputazionali delle imprese, le quali in questo modo sono incentivate ad adottare condotte socialmente responsabili520.

Le Guidelines dell'OCSE si autodefiniscono come “recommendations jointly addressed by

governments to multinational enterprises”. È rimessa, così, alla decisione delle imprese

l'opportunità di aderire o meno ai principi ivi sanciti, la cui osservanza è espressamente dichiarata non "legally enforceable521".

516Così le Guidelines OCSE e gli strumenti ONU analizzati, tra i quali si cita il più recente framework Protect, Respect, Remedy: sul principio relativo ai rimedi si rileva il lavoro di John Ruggie ha considerato “the need for greater access to remedy for business related abuse”.

517Per la consultazione del progetto si rinvia al sito internet ufficiale dedicato. 518Cfr. doc. A-HRC-32-19.

519Vedi Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali del

25.05.2011: “i paesi aderenti designeranno i punti di contatto nazionali incaricati di favorire l'efficacia delle

Guidelines svolgendo attività di promozione, rispondendo alle richieste di informazione e contribuendo alla soluzione dei problemi che possono sorgere in relazione alle Guidelines nelle istanze specifiche, tenendo nel debito conto le annesse indicazioni procedurali”.

520Per la disamina del meccanismo dei PNC si rinvia al paragrafo dedicato alle Guidelines OCSE, supra. 521Linee guida OCSE, vedi paragrafi precedenti.

L'osservanza delle Guidelines, quindi, pur non essendo obbligatoria, permette di considerare quanto i Paesi aderenti si aspettano dalle multinazionali, ossia che assumano determinate condotte rispettose di valori ritenuti fondamentali, essendo "supplementary principles and

standards of behavior of a non legal character, particularly concerning the international operation of these enterprises”522.

Paragonando le Guidelines alle Norme ONU, le quali prevedono che “transnational

corporations […] have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights”, in conformità del diritto interno e del diritto

internazionale523, si può constatare come le Norme, pur essendo a loro volta una raccolta di

raccomandazioni in tema di diritti fondamentali, imprimano una “primary liability” ai Paesi, nonché una “secondary liability” alle imprese. Le Norme, per espressa previsione524, fondano

la loro forza su altri strumenti di carattere internazionale dalla portata maggiormente condivisa e potrebbero essere considerate un “restatement of international legal principles

applicable to companies” 525.

Le Norme sono state, peraltro, in una certa misura, indebolite dalla Commissione sui diritti umani che ne ha curato la pubblicazione. Essa ha dichiarato, infatti, che la raccolta di raccomandazioni contenuta nelle Norme "has not been requested by the commission and, as

a draft proposal, has no legal standing, and that the sub commission should not perform any monitoring function in this regard526". Ciò tuttavia non muta il fatto che le stesse possano

essere considerate come un lavoro innovativo e completo che ha fissato importanti cardini in tema di RSI e che possano diventare un utile strumento interpretativo del grado di violazione di leggi interne527.

Anche i principi guida pubblicati dal rappresentante speciale John Ruggie528, per espressa

previsione, risultano indeboliti dalla precisazione secondo cui "nothing in these guiding

principle should be read as creating new international law obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have undertaken or be subject to under

522Sul commentario alle linee programmatiche vedi paragrafi precedenti. 523Norme ONU, vedi paragrafi precedenti.

524Tra i tanti richiami quello alla Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo al Patto internazionale sui

diritti civili e politici ed al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, nonché i richiami ai trattati contro la discriminazione razziale, contro la schiavitù, contro la tortura, ed ancora la Convenzione sui diritti del fanciullo, strumenti ILO sulla protezione dei diritti dei lavoratori, e le principali dichiarazioni in materia di protezione ambientale.

525Weissbrodt: Norme sulla responsabilità delle multinazionali in rivista americana di diritto internazionale,

2003.

526Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, Responsabilità delle multinazionali in accordo con i diritti

umani. ONU E-CN-4 116/04.

527Sul punto si rinvia all'apposita discussione contenuta nel terzo capitolo. 528Vedi paragrafo sul framework “Protect, Respect, Remedy”.

international law with regard to human rights”529. Tale affermazione, peraltro, va interpretata

nel senso di impedire la creazione di nuovi obblighi giuridici per effetto della loro estrapolazione dai principi guida, senza che ciò precluda la possibilità di consolidare, sul piano consuetudinario, il valore di quelli esistenti.

L'importanza dei principi guida può essere individuata nella richiesta indirizzata agli Stati di adottare tutti gli strumenti di legge affinché l'operato delle imprese possa essere conforme ai principi di tutela dei diritti umani ed ambientali530.

Il valore di liceità di cui sono rivestiti questi strumenti di RSI è, in buona sostanza, direttamente collegato alla loro forza persuasiva affinché le imprese destinatarie tengano comportamenti socialmente responsabili531.

In ultima analisi, se, allo stato, non è ancora possibile assegnare agli strumenti di RSI un rilievo di norma consuetudinaria, va rilevato che detti strumenti appaiono, comunque, estremamente utili ove si tratti di applicare norme in vigore nel diritto internazionale nei casi in cui venga in rilievo l'attività delle imprese internazionali. Essi possono, infatti, funzionare quale “elaborative soft law”, ossia come riferimenti nell’interpretazione e nell'esecuzione delle norme internazionali pertinenti532.

A conferma di quanto sopra, gli strumenti esaminati assegnano precisi doveri agli Stati in relazione alle attività delle multinazionali, con espressa richiesta di intervento laddove le stesse non osservino i contenuti dei principi ivi enunciati. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui non venissero utilizzati in via interpretativa quale fonte del diritto internazionale, il contenuto di tali strumenti può comunque essere utilizzato dal legislatore nazionale per disciplinare tematiche affini533.

Non è un caso che il gruppo di lavoro deputato alla redazione del codice elaborato dalla Commissione ONU sulle società multinazionali534, ha descritto tale tipologia di strumento

come "whether in legally binding on non legally binding form […] becomes thereby a source

529Consiglio per i Diritti Umani, linee programmatiche e diritti umani: addendum dell'ONU sul “Protect,

Respect and Remedy” framework. ONU A-HRC-17-31.

530Confronta il lavoro sulle Norme e sul Rappresentante Speciale inserito nei paragrafi precedenti.

531Durujgbo. Multinazionali e diritto internazionale: accountability e istanze gestionali nell'industria del petrolio. Ardseli. N.Y.. Kellier. Codici di condotta delle imprese e loro implementazione: questioni di legittimità., 2009.

532Chinkin: The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law. In Quarterly 850 1989,

pag. 29. Ed ancora: Sands: Principles of International Environmental Law. In Cambridge Ed. 2003.

533Per esempi di questo tipo nel territorio italiano si rinvia al paragrafo supra dedicato ad esaminare gli

strumenti di RSI nel diritto italiano.

of law for national authorities as well as for the transnational corporations themselves, since both can rely and itlize the Code to fill gaps in the relevant laws and practices”535.

Da quanto precede si evince come gli strumenti oggetto della presente analisi svolgano un'importante funzione di indirizzo e abbiano un'utilità specifica per lo sviluppo di nuovi accordi internazionali. D'altro canto, non può tacersi il fatto che essi presentino evidenti limiti strutturali, com'è il caso dei loro fragili sistemi di controllo, i quali, quando esistenti, non contemplano meccanismi sanzionatori per le ipotesi di violazione di diritti umani o di danni ambientali536.

Ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'efficacia dei PCN delle Guidelines, le condotte delle imprese che configurano violazioni di diritti umani rimangono tuttora soggette all'accertamento esclusivo dei giudici nazionali, con la conseguenza che solo le legislazioni nazionali possono comminare possibili sanzioni. In questo senso, vengono in rilievo le norme che regolano la responsabilità per danni derivanti da fatto illecito537. Tale controllo esclusivo

si rileva inefficace, però, nel caso delle multinazionali, spinte a delocalizzare le proprie attività proprio in Paesi con un apparato legislativo e giurisdizionale deboli538.

Sarebbe possibile superare questa limitazione attribuendo alla holding la responsabilità per i fatti compiuti da una sua controllata539, sebbene permangano molti dubbi in ordine alla

concreta possibilità di mettere in esecuzione una sentenza di questo tipo nell'ordinamento di Paesi terzi540.

535ONU. Paper del gruppo di lavoro. In ONU Codice di condotta delle imprese multinazionali. ONU E-C10-

AC-2-9 del 22.12.78. Si legga a tale proposito: Sacerdoti: Les Codes de bonne conduite sur les enterprises

multinational entre droit international et droit interne: mise en oeuvre et effets juridiques. In Le droit international a l'heure de sa codification, Etudes en l'honneur de Roberto Ago, Milano 1987, pp 273 e seguenti.

Ed ancora Sanders. Codici di condatta e risorse del diritto. In Goldmann, il diritto delle relazioni economiche

internazionali. Parigi 1982.

536Deva. Violazioni dei diritti umani da parte delle multinazionali e diritto internazionale. Rivista Connecticut

2003.

537Così Malaguti – Salvati, La responsabilità sociale d'impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea e italiano, Cedam, 2017, pag. 48.

538Per un approfondimento delle problematiche legate alla struttura della multinazionale si rinvia al terzo

paragrafo, supra.

539E' il cosiddetto Piercing the Corporate Veil. Cfr. Daccò, Il piercing the corporate veil del sistema statunitense, in Portale (a cura di), Lezioni di diritto privato comparato, 2007, p. 175; Thompson, Piercing the corporate veil: an empirical study, Cornell Law, Rev. 1991, p. 1035. Bruno, The principle piercing the corporate veil, in 2 IICJ, 2009, p. 1063.

540Si tratta del “problema inerente la sentenza di condanna al risarcimento del danno, emessa nei confronti della società controllata ad opera della corte del paese (eventualmente in via di sviluppo) nel quale la condotta illecita sia stata realizzata, sentenza della quale i danneggiati hanno interesse ad ottenere l'esecuzione in un diverso paese, con la finalità di aggressione anche dei patrimoni di altre società del gruppo. Con riferimento a quanto esposto, paradigmatico si mostra il complessissimo caso che ha coinvolto la società statunitense Texaco, successivamente fusasi con Chevron Corporation, la quale per il tramite di una società controllata, realizzò per oltre un ventennio una vasta attività di estrazione petrolifera in Ecuador, producendo ingenti danni per l'ecosistema e per la salute delle popolazioni locali”. A seguito di una sentenza di condanna ecuadoregna ed

in assenza di beni aggredibili in Ecuador “ha spinto le vittime a ricercare l'esecuzione della sentenza in paesi

Un ulteriore aspetto critico è riscontrabile in ordine al tema della giurisdizione applicabile nei casi in cui le controversie presentino natura transnazionale, come, ad esempio, quando le vittime locali di una controllata pretendano di ottenere giustizia dal Paese in cui ha sede la controllante541. Un tentativo di soluzione è rinvenibile nell'interpretazione dell'Alien Tort

Statute statunitense in tema di diritti umani, del quale si parlerà più diffusamente nel

successivo capitolo542.