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2. Le fonti normative internazionali

2.3. La RSI nel diritto delle organizzazioni internazionali: gli strumenti di soft law

2.3.2. Le Guidelines dell'OCSE

Restando in tema di istituzioni internazionali è opportuno dare atto anche dell'attività dell'OCSE278 in tema RSI, iniziata storicamente nello stesso periodo nel quale le stesse

Nazioni Unite hanno avviato le proprie iniziative. Infatti, l'OCSE ha incentivato lo studio e l'applicazione di buone pratiche già a partire dagli anni '70 del secolo scorso, promuovendo le

Guidelines per le imprese multinazionali279.

Tale periodo è stato caratterizzato dalla prima intensa spinta delle imprese multinazionali verso l'insediamento nel territorio degli Stati di nuova formazione a seguito della

275Sull'argomento si vedano i seguenti testi. Di Pascale: La Responsabilità Sociale dell'impresa nel diritto

dell'Unione Europea, Milano 2010. Fasciglione: Luci e ombre del rapporto del rappresentante speciale. Diritti

umani e diritto internazionale 2009. Russo: La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione

Europea. In Diritto dell'U.E. 2011. Felici: La Responsabilità Sociale d'Impresa e il bilancio sociale, in Regioni e Comunità locali, 2003.

276Bonfanti: Imprese Multinazionali, Diritti Umani e Ambiente, Profili di Diritto Internazionale Pubblico e

Privato, cit.

277 Malaguti – Salvati, La Responsabilità Sociale d'Impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione Europea ed italiano. Opera citata, pag. 19.

278 L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa è, con i suoi 57 paesi membri, la più vasta

organizzazione regionale per la sicurezza. La stessa si occupa di promuovere la pace, il dialogo politico, la giustizia e la cooperazione nel territorio europeo e nasce come evoluzione della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (1973).

279Di Pascale: La responsabilità sociale delle imprese nel diritto dell'U.E., Giuffré Editore, Università degli

decolonizzazione. Pertanto la comunità internazionale ha espresso preoccupazione circa le questioni etiche legate allo sfruttamento delle risorse dei Paesi ospitanti280.

Come già evidenziato, è sulla scorta di tali istanze che nel 1974, nel contesto delle Nazioni Unite, è stata organizzata la Commissione sulle Imprese Transnazionali con lo scopo di elaborare un Codice di Condotta per le stesse. Solo due anni più tardi, nel 1976, l'OCSE ha pubblicato le Guidelines OCSE destinate alle imprese multinazionali, che qui verranno affrontate281.

Le Guidelines, negli anni, hanno subito diverse modifiche282 ma hanno mantenuto l'obiettivo

generale di “[...] provide non-binding principles and standards for responsible business

conduct in a global context consistent with applicable laws and internationally recognised standards”283.

Le linee guida altro non sono che inviti rivolti dagli Stati aderenti alle multinazionali, che prevedono il rispetto di alcuni principi a cui le imprese possono volontariamente aderire. Le stesse sono quindi enucleate in undici paragrafi284 consentendo l'identificazione di un nucleo

di concetti inerenti la RSI, ritenuto “il più completo e accettato codice di comportamento

internazionale ad adesione volontaria”285.

La sezione prima del documento286 elenca alcune raccomandazioni relative a modelli di

condotta cui le multinazionali dovrebbero uniformarsi. Tale sezione si pone l'obiettivo di articolare un piano esecutivo delle attività di impresa nel rispetto degli obiettivi dei Paesi ospitanti, in armonia con i valori fondanti la stessa RSI. Qui si affronta anche il tema della valenza giuridica delle linee guida, intese come strumenti dal valore esortativo e quindi

280Ferraresi, Responsabilità Sociale delle imprese: il ruolo del diritto del lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 2004, 391. Secondo l'autore è a partire dagli anni '70 che la RSI ha iniziato ad assumere una

importanza rilevante contro i rischi creati dalla globalizzazione. L'autore peraltro si interessa di analizzare il rapporto tra la RSI le imprese di piccole dimensioni, come risulta nella sezione del portale della Commissione Europea dedicata.

281 Cfr. Malaguti – Salvati: La Resposabilità Sociale d'Impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione Europea ed Italiano. Opera citata, pag.15.

282 L'ultima modifica è del 2011. Cfr. Acconci: Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell'OCSE, in Comunicazione e Studi XXII, Milano 2002.

283 OCSE: Linee programmatiche per le imprese multinazionali, edizioni Foreworld, 2011.

2841. Concepts and Principles 2. General Policies. 3. Disclosure. 4. Human Rights. 5. Employment and

Industrial Relations. 6. Environment. 7. Combating Bribery. 8. Consumer Interest. 9. Science and Technology. 10. Competition. 11. Taxation.

285 Cfr. Malaguti – Salvati: La Resposabilità Sociale d'Impresa. Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione Europea ed Italiano. Opera citata, pag.16.

286 Così come modificata nel 2011. La prima sezione è stata anche oggetto di intervento all'alba del nuovo

millennio. Pagani: La revisione delle linee programmatiche OCSE per le multinazionali in Diritto del Commercio internazionale, 2000.

sfornite di forza obbligatoria, anche al fine di agevolare l'adesione volontaria alle stesse da parte delle imprese287.

Se un sistema normativo statale non dovesse rendersi coerente con i principi delle Guidelines, queste raccomandando alle imprese di adottare modelli operativi che assicurino comunque il rispetto delle stesse. Più precisamente, le linee guida chiedono alle imprese di astenersi dal “ [...] causing or contributing to adverse impacts on matters covered by the Guidelines,

through their own activities, and address such impacts when they occur’’288.

Pertanto, le imprese dovrebbero assumere il generale impegno di agire fattivamente per limitare i potenziali danni, anche nelle circostanze in cui le stesse hanno un ruolo marginale, ossia in quei casi dove è possibile individuare una connessione rispetto alle loro attività in ragione di accordi commerciali con le imprese effettivamente responsabili di taluni comportamenti non corretti289.

Nella sezione terza delle Guidelines, negli anni sottoposta a modifiche290, è affrontato

l'argomento dell'informazione. Tale sezione contiene raccomandazioni che esortano l'impresa a pubblicare regolarmente ogni informazione pertinente alla stessa attività d'impresa e al sistema di controllo e direzione, favorendo la diffusione dei dati relativi alla propria solidità economica e a quella delle imprese controllate291.

Le linee guida hanno subito un ultimo aggiornamento nel 2011, con l'inclusione di una sezione dedicata ai diritti umani292. L'aggiornamento contiene richiami agli obblighi sia degli

Stati sia delle imprese, ponendole sullo stesso piano per quanto concerne il dovere di garantire il rispetto dei diritti umani, pur se si versi in casi di responsabilità indiretta293. In tali

circostanze le linee guida invitano l'impresa a diffondere, a beneficio degli stakeholders, i dati relativi all'incidenza delle proprie attività sul godimento dei diritti fondamentali294.

287Cfr. prima sezione delle Guidelines in: OCSE: Linee programmatiche per le imprese multinazionali, edizioni

Foreworld, 2011.

288 Ivi, cfr. pag. 21.

289OCSE: Concetti e principi delle linee programmatiche OCSE, Parigi, 2011. 290OCSE: Principi della direzione d'impresa, Parigi, 2004.

291“[…]public understanding of enterprises and their interaction with society and the environment, enterprises should be transparent in their operations and responsive to the public’s increasingly sophisticated demands for information’’.

292 Il 25 maggio 2011 è stato pubblicato il capitolo dedicato ai diritti umani che evidenzia la responsabilità

dell'impresa e dei suoi partner di rispettarli nelle loro attività. Il capitolo trae ispirazione dal lavoro del Rappresentante Speciale John Ruggie “protect, respect, remedy” analizzato in precedenza ed è coerente con i principi della sua attuazione.

293OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition, Commentary on Human Rights, Punto 37,

pag. 32 “the global standard of expected conduct for enterprises independently of States’ abilities and/or

willingness to fulfil their human rights obligations, and does not diminish those obligations’’.

294 “[...]stipulates the enterprise’s human rights expectations of personnel, business partners and other parties directly linked to its operations, products or service.”. Si veda P. T. Muchlinski: Rethinking International Corporate Social Responsibility: Due Diligence in the UN Framework on Business and Human Rights, the

Sul piano esecutivo, le Guidelines invitano le imprese a elaborare propri meccanismi di reclamo, mediante l'utilizzo di arbitri o altri percorsi di risoluzione stragiudiziale delle controversie295.

Per quanto riguarda l'argomento ecologico, la settima sezione “Ambiente” consiste in un invito rivolto alle multinazionali, le quali dovrebbero “[...] take due account of the need to

protect the environment, public health and safety, and generally to conduct their activities in a manner contributing to the wider goal of sustainable development296’’.

Più in particolare, le imprese sono invitate ad attivare un processo di autovalutazione periodico, con lo scopo di migliorare l'incidenza delle proprie attività sull'ambiente nel lungo periodo. Le Guidelines si soffermano, inoltre, sul ciclo produttivo e raccomandano alle imprese di creare un modello sostenibile di produttività297. Più precisamente, le linee

suggeriscono alle imprese di adottare tecnologie all'avanguardia rispetto al tema ambientale e di predisporre meccanismi che consentano la veicolazione di informazioni riguardo all'impatto sulla natura del sistema di produzione prescelto.

Se, da una parte, le linee OCSE raccomandano alle imprese l'adozione di strumenti esecutivi della RSI, dall'altra si dedicano ad affrontare il tema della prevenzione298. Questa può tradursi

nell'elaborazione - anche in via informale - di nuove prassi imprenditoriali, quando consentono di migliorare le condizioni sociali ed ambientali del Paese ospitante299.

Le linee programmatiche affrontano anche il tema della lotta alla corruzione, che può essere definito l'approdo di un percorso di analisi dell’OCSE in questo settore. Le linee propongono alcuni modelli di comportamento che le imprese dovrebbero assumere nei loro rapporti con i terzi, come enti pubblici o altre imprese. Per esempio, le linee suggeriscono alle imprese di rifiutare di negoziare con soggetti terzi con lo scopo di trarne vantaggio illecito, evitando di promettere vantaggi indebiti di qualsiasi tipo300.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises and in National Laws, in Notizie di Politeia, XXVIII, 2012, pag. 83 ss.

295“[…]legitimacy, accessibility, predictability, equitability, compatibility with the Guidelines and transparency, and are based on dialogue and engagement with a view to seeking agreed solutions”.

296OCSE: Linee programmatiche per le imprese multinazionali, cit.

297 “enterprises should encourage development and provision of products or services that have no undue environmental impacts; are safe in their intended use; reduce greenhouse gas emissions; are efficient in their consumption of energy and natural resources; can be reused, recycled, or disposed of safely”.

298“[...] Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation” (Declaration of Rio). 299OCSE: Linee programmatiche per le imprese multinazionali, cit. “[…] reduced operating and insurance costs, improved energy and resource conservation, reduced compliance and liability charges, improved access to capital and skills, improved customer satisfaction, and improved community and public relations”.

Se nella prima parte delle Guidelines sono enunciati i principi sostanziali che dovrebbero animare l'operato delle imprese, nella seconda parte viene affrontato l'aspetto esecutivo. Un Comitato, che “shall be responsible for clarification of the Guidelines301’’, è stato quindi

investito delle attività di controllo sul rispetto delle linee. Il Comitato ha un ruolo centrale e insieme allo stesso sono stati istituiti una serie di Punti di Contatto Nazionali, quali organi consultivi e di prima istanza rispetto all'insorgenza di eventuali liti inerenti il rispetto delle linee.

Il Comitato centrale può emettere pareri interpretativi rispetto alle linee programmatiche, comunque non vincolanti302. I Punti di Contatto Nazionali, invece, agiscono su base locale:

“[A]adhering countries shall set up National Contact Points to further the effectiveness of the

Guidelines by undertaking promotional activities, handling enquiries and contributing to the resolution of issues that arise relating to the implementation of the Guidelines in specific instances303’’.

I possibili contrasti su questioni inerenti il rispetto delle Guidelines possono essere risolti mediante un componimento amichevole tra le parti con l'ausilio dei Punti di Contatto Nazionali, oppure attraverso l'interpretazione delle stesse linee guida a mezzo del Comitato. La potenziale lite potrebbe pertanto risolversi con una decisione da parte del Punto di Contatto Nazionale che può dichiarare che il caso non merita di essere ulteriormente istruito304; che vi è stato un bonario componimento305; che le parti sono meritevoli di ricevere

delle raccomandazioni, comunque non vincolanti, in caso di mancata transazione306.

Dal punto di vista pratico, è possibile registrare un discreto grado di successo dei Punti di Contatto Nazionale, dal momento che moltissimi casi sono stati comunque risolti307..

301 Decisione del Consiglio OCSE 2011, Sez. II.

302 Sanders: L'implementazione dei codici di condotta internazionali, Netherlands International Law, 1981. 303OCSE: Emendamento alla Decisione del Consiglio OCSE Sez. I, in sito ufficiale OCSE.

304 Point I-C-3: Sub. A “a statement when the NCP decides that the issues raised do not merit further consideration. The statement should at a minimum describe the issues raised and the reasons for the NCP’s decision”.

305 Sub. B “a report when the parties have reached agreement on the issues raised. The report should at a minimum describe the issues raised, the procedures the NCP initiated in assisting the parties and when agreement was reached. Information on the content of the agreement will only be included insofar as the parties involved agree thereto”.

306 Sub. C “a statement when no agreement is reached or when a party is unwilling to participate in the procedures. This statement should at a minimum describe the issues raised, the reasons why the NCP decided that the issues raised merit further examination and the procedures the NCP initiated in assisting the parties. The NCP will make recommendations on the implementation of the Guidelines as appropriate, which should be included in the statement. Where appropriate, the statement could also include the reasons that agreement could not be reached”.

307OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Report by the Chair of the 2011 Meeting of the National

Sebbene tale meccanismo sia di natura stragiudiziale, le imprese sono generalmente disposte a cooperare con i Punti di Contatto Nazionale, ma non solo, le stesse sono disponibili a mettere in esecuzione quanto deciso dagli stessi Punti di Contatto Nazionale. Tale circostanza evidenzia la forza delle linee guida, capace di resistere ai cambiamenti sociali, anche grazie alle modifiche cui sono state soggette.

Una delle migliori leve a cui si affidano le linee programmatiche consiste nella possibilità di minacciare i quozienti reputazionali dell'impresa. In termini pratici, l'impresa vedrebbe lesa la propria immagine nell'ipotesi in cui non si decidesse a comporre una data controversia, considerato che le decisioni dei Punti di Contatto Nazionali sono rese pubbliche308.

E' possibile quindi avanzare una considerazione generale: nel sistema “internazionale” della RSI, gli strumenti che si riscontrano, oltre ad essere sforniti di forza vincolante, non posseggono adeguati meccanismi esecutivi che inducano concretamente l'impresa a percorrere l'adozione di modelli comportamentali corretti.

Nel caso delle linee OCSE, invece, i Punti di Contatto Nazionali rappresentano probabilmente l'elemento differenziale che permette ai principi espressi di entrare concretamente nelle attività di impresa.

La pubblicazione delle decisioni dei Punti di Contatto Nazionali può avere un'elevata forza persuasiva innanzi alle imprese, le quali, anche per evitare danni alla propria immagine, e in ultimo al proprio profitto, possono convincersi dell'utilità dell'adozione di comportamenti socialmente responsabili309.

Per concludere: fin dalla loro adozione le Guidelines rappresentano uno dei più efficaci strumenti di RSI e ciò anche per merito dei meccanismi esecutivi che ne hanno consentito l'implementazione. Quale fonte di RSI, potrebbe rappresentare un modello dal quale trarre ispirazione nell'ipotesi in cui dovessero svilupparsi nuovi strumenti internazionali sul tema.

308Ibidem.

309Cfr. la “teoria degli stakeholders” menzionata in premessa e ripresa nei primi tre paragrafi del presente