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I Trattati e le disposizioni in materia culturale

1. Oggetto del lavoro

1.2 LA DIMENSIONE REGIONALE

1.2.1 Il Consiglio d'Europa

1.2.1.1 I Trattati e le disposizioni in materia culturale

Il Consiglio d'Europa poco dopo la sua fondazione ha emanato il 19 dicembre 1954 uno strumento che pone al centro la cultura, quale mezzo attraverso il quale poter perseguire le finalità e gli scopi per cui è stato istituito: la Convenzione Culturale Europea. Auspicando non solo all'azione da parte dei singoli Stati ( sulla scorta delle loro risorse e possibilità ), ma anche alla conclusione di accordi e all'adozione di una politica comune mirante a salvaguardare la cultura europea e ad incoraggiarne lo sviluppo79, tale documento dimostra l'iniziale e concreto impegno che anche l'organizzazione ha dedicato al patrimonio culturale, analogamente rimarcato da altre iniziative80. Sottoscritta inizialmente da 14 Stati,

76M. L. PECORARO, "Uomo, natura e cultura e la Convenzione del 1972" in M. C. CICIRIELLO ( a cura di

), La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla convenzione dell'

Unesco, Napoli, Editoriale Scientifica, 1997, p. 311.

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A tal proposito si cfr § 1.1.3.

78L. ZAGATO e M. VECCO ( a cura di ), Citizens of Europe. Culture e diritti, vol. 3 di Sapere l'Europa,

Sapere d'Europa, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015, p. 11.

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Si cfr. Considerando 3 in

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680 0645c8.

80Tra le iniziative si ricordano « la Fondazione Europea per i mestieri del patrimonio; la Campagna

"L'Europa, un patrimonio comune"; le Giornate europee del patrimonio; gli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa; l'assistenza tecnica alla protezione del patrimonio; le Classi europee e la didattica del patrimonio; la lotta al traffico illecito di beni culturali; la protezione e la conservazione del patrimonio mobile; la protezione del patrimonio architettonico dalle catastrofi naturali; il Salone del Patrimonio culturale di

Parigi, edizione 2000 » in In

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rappresenta il primo tassello normativo delle attività del Consiglio in materia di cultura, sport, educazione ecc., le quali, dopo la revisione del Segretariato Generale di quest’ultimo avvenuta nel 1999, erano state affidate alla competenza specifica della Direzione Generale IV, comprendente, a sua volta al proprio interno, molteplici "Sotto-direzioni e Servizi"intergovernativi e non, come il Consiglio per la cooperazione culturale, avente un ruolo importante anche nella tutela dei beni architettonici. Tuttavia in seguito alla profonda riforma della sua architettura istituzionale avviata a partire dal 2009 su iniziativa del Segretario generale, i due comitati intergovernativi per le politiche culturali: il Comitato direttivo per il patrimonio culturale e il paesaggio (CDPATEP) e il Comitato direttivo per la cultura (CDCULT), sono stati unificati nel nuovo Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio culturale e il paesaggio (CDCPP), con l'obiettivo di incentivare l'integrazione trasversale e permettere al Consiglio di focalizzarsi unicamente sulle nuove priorità, limitando drasticamente la sua attenzione al panorama culturale81. Ciononostante, prima di tale cambiamento di rotta, il CoE ha varato « una delle sue più elevate declinazioni attuative »82, uno degli strumenti normativi di valore trans-nazionale che sintetizza al massimo grado e legittima il diritto alla democrazia, alla tutela e all'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell'individuo attraverso il ricorso alle politiche culturali: la Convenzione europea sul valore del patrimonio culturale per la società. Firmata nella città portoghese di Faro il 27 ottobre 2005, viene sottoscritta e ratificata da un nucleo ristretto di Stati, in maggioranza di area balcanica, per entrare in vigore solo dal 1 giugno 2001, dopo la ratifica del decimo paese 83( l'Italia l'ha approvata solo il 27 febbraio 2013 )84.

Sulla falsa riga delle Raccomandazioni proprie del contesto internazionale, la Convenzione Faro, adotta la flessibilità dell'approccio follow-up, ovvero, pur indicando agli Stati contraenti gli obiettivi da raggiungere, gli orientamenti normativi da seguire e le definizioni e il campo di applicazione, non fornisce alcun vincolo in merito al "come", lasciando la libertà a ciascun membro di ricorrere ai mezzi che ritenga più idonei a tal fine, invitando però alla condivisione delle pratiche adottate e dei programmi attuativi e al

81E. SCIACCHITANO, "L'evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro", in L.

ZAGATO e M.VECCO, Citizens of Europe. Culture e diritti, vol.3 di Sapere l'Europa, Sapere d'Europa, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015, pp. 49-50.

82A. D'ALESSANDRO, "La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa", in L.

ZAGATO e M.VECCO, Citizens of Europe. Culture e diritti, vol.3 di Sapere l'Europa, Sapere d'Europa, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015, p. 79.

83Ivi, p. 78.

84Fonte http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-

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coinvolgimento di tutti i possibili soggetti interessati; mettendo in pratica una forma di «

governance collettiva ( multilivello, multi-stakeholder ) »85 e bottom-up. Come indicato nella Parte I e nel Preambolo « il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo »86

, « riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale »87

e « rimarcando il valore ed il potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione »88. Il diritto alla cultura e al godimento del patrimonio vengono riconosciuti ufficialmente quali componenti indispensabili alla vita dell'individuo e alla sua natura di "animale politico", alla stregua dei fondamentali diritti umani; così come il suo coinvolgimento nel « processo continuo di definizione e gestione »89 di tale patrimonio. Come è stato sostenuto dalla dottrina: « Ponendo l'uomo e la sua interazione con il mondo esterno al centro del processo culturale ( a dispetto dell'opera in quanto tale ) la Convenzione prospetta di fatto una vera e propria "rivoluzione copernicana". L'attenzione passa dal "prodotto" al "processo" e l'uomo - nella sua essenza terrena e spirituale - ne è ineccepibilmente al centro. Possiamo metaforicamente affermare che la Convenzione propone uno schema di tipo "vitruviano"»90. L'uomo e le istituzioni governative che quest'ultimo ha istituito sono chiamati a proteggere ma soprattutto valorizzare tale patrimonio, cogliendole le implicazioni economiche e sviluppando politiche sostenibili che permettano di accrescerne la consapevolezza e il valore ( art.10 ), integrando l'Action Plan elaborato dal Consiglio d'Europa.