1. Oggetto del lavoro
2.2 UNA GOVERNANCE SPECIALE: I BENI DI ECCEZIONALE VALORE
2.2.2 La World Heritage List
Affinché un bene possa godere della protezione elitaria garantita dall'inserimento nella WHL, complementare rispetto a quella già prevista a livello ordinario ( supra § 1.1.2.1), deve innanzitutto soddisfare alcuni precisi criteri: oltre a quelli inerenti la sua integrità ed autenticità, almeno uno fra i dieci individuati dal Comitato Intergovernativo per la protezione del Patrimonio Mondiale ed esplicitati nelle Linee Guida Operative195. La sua candidatura deve essere presentata in via esclusiva dallo Stato che ne detiene la proprietà e/o che esercita su di esso la sua giurisdizione, ad eccezione ( l'unica ammessa ) della proposta d'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo, in merito alla quale il Comitato può intervenire surclassando l'autorità statale, trasferendovi beni comunque già rientranti nella Lista precedente, ma sottoposti a minacce talmente gravi da poterne pregiudicare l’esistenza196
. La procedura prevede che lo Stato richiedente, dopo aver stilato un inventario dei beni presenti sul suo territorio nazionale, prepari una Tentative List197, «
una “lista propositiva” in cui vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere nell’arco di 5-10 anni »198. Essa dovrà essere corredata di un dossier di presentazione per ciascun bene proposto, contenente tutti i documenti necessari a giustificare l’“eccezionale valore universale” che vi viene riconosciuto, e funzionale a fornirne un quadro il più possibile esaustivo e completo a livello legislativo, gestionale e conservativo. Se da un lato, il bene candidato deve essere identificato e geograficamente circoscritto nei suoi limiti, così da poterne agevolare la protezione199, dall'altro, lo Stato deve dimostrare di riuscire a garantirne un prolungato, adeguato ed efficiente grado di tutela, conservazione e amministrazione; capacità che sarà costantemente monitorata. A tale scopo, fornisce tutte le informazioni inerenti il proprio ordinamento giuridico riguardanti la materia, le leggi e norme di dettaglio vertenti sul bene, chi ne detiene la responsabilità e le azioni di gestione e valorizzazione intraprese; aspetto cui viene dedicata un'attenzione particolare, come dimostrato dalla parte dedicatavi nelle Linee Guida Operative ( par. 108-118 )200: al fine di assicurare il mantenimento dell'outstanding universal value, pur nel rispetto della diversità di risorse, condizioni e tradizioni, ciascuna Parte deve predisporre un sistema di
195Si cfr. art. 77 in http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf. E’ stato a partire dalla revisione delle
Linee guide operative del 2003 che si è iniziato ad utilizzare un unico elenco di criteri: sei riferiti ai siti culturali e quattro a quelli naturali.
196Si cfr.art. 11 par. 4 in http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 197
Si cfr. la lista aggiornata http://whc.unesco.org/en/tentativelists/.
198In https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/597_2012_323_16831.pdf.
199 Cfr. Operational Guidelines, par. 103-107 relativi all'individuazione della buffer zone in
http://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf.
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management “reattivo”, partecipato, integrato, che coinvolga potenziali partners e stakeholder e preveda la redazione di un planning, l'allocazione dei mezzi necessari,
un'azione di monitoraggio, reporting e feedback delle attività svolte, secondo modalità di assoluta trasparenza e chiarezza. Ci si riferisce ai Rapporti Periodici e ai piani di gestione ( che saranno oggetto, questi ultimi, di una trattazione più ampia e dettagliata nel §2.2.3 ). Le candidature possono essere avanzate al Comitato in ogni momento dell'anno, con un massimo di due ( di cui almeno una relativa a beni naturali ) per i Paesi già presenti nella Lista, e di tre per i restanti, secondo una disposizione stabilita con la Strategia Globale del 1994 e revisionata nel 2004, funzionale a garantire una maggior rappresentatività, equità e credibilità dell'elenco stesso, redatto in conformità ai quattro obiettivi strategici adottati dall’Organo intergovernativo nella sua 26° sessione e trasferiti nella Dichiarazione di Budapest. Successivamente la Tentative List viene fatta pervenire entro il 1 Febbraio di ogni anno al Segretariato ( World Heritage Centre )201, che valuterà la completezza della documentazione fornita, registrerà le candidature ( il cui tetto massimo è stato fissato a 45 siti, compresi quelli rinviati dagli anni precedenti ) e trasmetterà il tutto alle Advisory
Bodies competenti ( l’ICOMOS per i siti di valore storico-artistico-paesaggistico e l’IUCN
per i siti naturali ), le quali procederanno, a loro volta, con un ulteriore esame; richiedendo, qualora lo ritenessero opportuno, eventuali delucidazioni o informazioni aggiuntive. Nonostante la decisione finale e definitiva di inclusione, rifiuto o rinvio spetti in forma assoluta al Comitato202. Nel primo caso, al bene in oggetto viene ufficialmente riconosciuto l’eccezionale valore universale tramite una dichiarazione che dovrebbe includere, in sintesi, le motivazioni e i criteri che hanno determinato tale riconoscimento e le valutazioni delle sue condizioni di autenticità, integrità, protezione e gestione; nel secondo, il bene non può più essere ricandidato, se non in circostanze eccezionali ( come il ricorso a criteri diversi dai precedenti o nuove scoperte e/o informazioni scientifiche ad esso relative ); nell’ultimo, il Comitato prende tempo per ottenere ulteriori informazioni sul bene, la cui
nomination potrà essere presa nuovamente in considerazione nella sessione seguente.
La meticolosità processuale che conduce all'inserimento nella Lista serve a scoraggiare candidature temerarie203e a responsabilizzare lo Stato che ne faccia richiesta sugli obblighi cui dovrebbe adempiere nell'eventualità dell'accettazione; motivo per cui alcuni non
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Si tratta di un organo consultivo istituito nel 1992 sulla base dell'art.14 della Convenzione, a sostegno del Comitato. Per le funzioni cui adempie, si rimanda a http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/.
202La decisione deve essere presa entro il giugno dell’anno seguente la presentazione della candidatura al
Segretariato.
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presentano volutamente alcuna richiesta, per il timore di incorrere in misure sanzionatorie derivanti dall'aver disatteso tali doveri, di cui l'UNESCO, in passato, ha rischiato di abusare, in quanto unico concreto ambito nel quale poter esercitare la sua autorità. Su questo punto il Comitato si è dimostrato sempre più intransigente, introducendo meccanismi di controllo progressivamente stringenti, come con la revisione delle
Operational Guidelines del 1996. Quest’ultima ha introdotto la possibilità di cancellare un
bene iscritto dalla Lista ed imposto ai singoli Stati, in aggiunta al mantenimento dell'impegno di rendicontazione annuale ( interna ) sulle misure amministrative e legislative e sulle altre azioni adottate nel rispetto della conservazione del bene, la redazione quinquennale ( poi prevista ogni sei anni in seguito alla revisione delle Linee Guida del 1999 ) di un'altra relazione scientifica avente oggetto pressochè identico alla precedente, da inviare al Segretariato, che avrebbe proceduto ad un raggruppamento per macro-aree e da cui sarebbero state stilate relazioni regionali - le Regioni individuate sono cinque. Si tratta del c.d. suivi, un documento che funge da Rapporto Periodico sullo stato di conservazione dei siti iscritti nella Lista, la cui stesura è prevista dall’art. 29 della Convenzione del 1972204secondo uno specifico format, definito in occasione della 22° Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale (1998). Strutturato in due sezioni, tale strumento nasce dall’intenzione di perseguire precisi obiettivi: « acquisire dati in merito all’applicazione della Convenzione in ciascuno Stato parte; acquisire una valutazione sulla permanenza dei valori che hanno consentito l’iscrizione dei beni nella Lista; acquisire informazioni aggiornate sui singoli siti per registrare il loro stato di conservazione ed eventuali cambiamenti rilevanti; fornire un meccanismo di cooperazione regionale e di scambi di esperienze ed informazioni fra gli Stati »205.
L’Italia ha svolto un ruolo di prima linea al fine di garantirne l’approvazione a livello internazionale, contrariamente all’India – per esempio - , dimostratasi piuttosto restia206
.
2.2.2.1 La WHL per l’Italia
La procedura per la candidatura di un bene nella Lista del Patrimonio mondiale è la medesima per tutti i Paesi contraenti, differenziandosi soltanto per la natura degli Istituti nazionali competenti. In Italia è stata disciplinata dalla Deliberazione del 6 maggio 2011,
204Si cfr. http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 205
M. C. PALO, op .cit., p. 45.
206Per un approfondimento sull'argomento si rimanda a M. SABATINI, "Il rafforzamento della Convenzione:
dalla revisione del testo normativo alla revisione degli ordinamenti applicativi. L'azione italiana e i suoi obiettivi politici" in M.C. CICIRIELLO ( a cura di ), La protezione del patrimonio mondiale culturale e
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approvata durante la seduta del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNI), dove l’art. 1 definisce le modalità di presentazione per le
nominations nazionali e l’art. 2 riguarda la Tentative List207. Le proposte possono essere avanzate da tutte le Amministrazioni pertinenti la gestione del Sito che si intende inserire ( Sindaco, Soprintenenze, Ente Parco... ) al Presidente del CNI, che valuta le diverse candidature al fine di redigere la nuova lista propositiva da inoltrare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per i siti culturali, al Ministero dell’Ambiente per i siti naturali, ad entrambi per i siti misti. Ciascuno di questi vaglia annualmente quali beni/siti già presenti in tale lista debbano essere presentati al Comitato Intergovernativo per il Patrimonio Mondiale, e compone il dossier di presentazione, che, una volta terminato, verrà inoltrato alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. A questo punto, la documentazione viene inviata al Ministero degli Affari Esteri affinchè la trasmetta alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO, che si occupa, in ultima istanza, di farla pervenire al Segretariato.
La prima “lista propositiva” italiana è stata realizzata nel 1995 ed inoltrata l’anno seguente al WHC con 85 siti da inserire gradualmente a partire dal 1997. Anno in cui il documento ha subito un ulteriore aggiornamento che ha tenuto conto delle nuove condizioni imposte dal Centro del Patrimonio Mondiale, funzionali a garantire una composizione più equa e ad accrescere la presenza di beni/siti appartenenti a Paesi sottorappresentati. L’attuale, aggiornata, è consultabile al seguente indirizzo: http://www.unesco.it/cni/index.php/lista- propositiva-italiana.
2.2.3 I piani di gestione