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Il bene tutelato

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 138-141)

3. La finalità dell’incriminazione

3.1 Il bene tutelato

L’art. 10 bis t.u. immigrazione ha per scopo quello di impedire l'illegale ingresso e la successiva illecita permanenza sul suolo nazionale e di garantire, per tale via, l’interesse dello Stato a controllare il flussi migratori e ad evitare i gravi problemi di sicurezza connessi all’immigrazione illegale353.

350 Così RENOLDI C., I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, cit. p. 40, il quale evidenzia (v. nota 6) anche i costi legati alle procedure finalizzate alla riscossione delle pene pecuniarie eventualmente inflitte, difficilmente esigibili per le condizioni economiche, spesso precarie, dei condannati.

351 Cfr. CORTE DI CASSAZIONE Relazione n. III/09/09, p. 53.

352 Si consideri che, nell’ambito del codice, una contravvenzione punita con una pena solo pecuniaria particolarmente elevata è, ad es., la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, prevista dall’art. 734 c.p., la quale è comunque punita con un’ammenda di gran lunga inferiore (da 1.032 a 6.197 euro) rispetto alla contravvenzione in esame è prevista l’ammenda (da 5.000 a 10.000 euro).

353 In senso analogo CAPUTO A. Nuovi reati di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nello

Il bene tutelato deve, dunque, identificarsi nell’interesse a garantire il controllo delle frontiere e, più in generale, l'ordinata regolamentazione dei flussi migratori, in vista della protezione del bene finale dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dai lavori preparatori sembra, in particolare, emergere la volontà di incriminare le condotte di ingresso e di trattenimento contra ius allo scopo ultimo di contrastare la criminalità connessa all’immigrazione illegale354, tanto che alcuni commentatori hanno qualificato la fattispecie in esame, sia pure impropriamente, come ‘reato ostacolo’355.

La previsione in commento rafforza, certamente, mediante l’utilizzo della sanzione penale, le norme del diritto amministrativo in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri356.

La norma incriminatrice ha pertanto natura marcatamente sanzionatoria, anzi

“strumentale” all’esecuzione dell’espulsione357, ponendosi a presidio della normativa dettata dal testo unico immigrazione e dall'art. 1 della Legge n. 68/2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata).

La finalità della contravvenzione sembra, in effetti, quella di consentire e favorire in tutti i modi l’allontanamento dello straniero, come può dedursi da vari aspetti della disciplina (quali, la previsione della espulsione come sanzione sostitutiva; il non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione dello straniero, la possibilità di eseguire l’espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorità giudiziaria procedente)358.

Stato in CORBETTA S., DELLA BELLA A., GATTA G.L.(a cura di), Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009, Milano, 2009, p. 254; BARACCA F., Brevi note intorno al nuovo reato di immigrazione clandestina, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=47342.

354 Si veda ad es. l’intervento dell’on. LUCIANO DUSSIN (LNP) nella seduta della Camera n. 171 del 5 maggio 2009, dove, a sostegno dell’incriminazione, rilevava l’incremento della criminalità connessa all’immigrazione e, in particolare, che «a fronte di una popolazione di immigrati che oscilla tra il 6 e 7 per cento sul totale di quella italiana, essi commettono il 35 per cento dei reati:

un omicidio su tre è opera loro, come il 70 per cento dei borseggi, il 51 per cento delle rapine in casa, il 40 per cento degli stupri, il 38 per cento dei furti d'auto» (cfr. resoconto stenografico in http://banchedati.camera.it/tiap_16/ctrStartPage.asp).

355 Così BARACCA F., Brevi note intorno al nuovo reato di immigrazione clandestina, cit.

356 In questo senso ancora BARACCA F., Brevi note intorno al nuovo reato di immigrazione clandestina, cit., nonché RENOLDI C., I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, cit., p. 39.

357 Cfr. CORTE DI CASSAZIONE Relazione n. III/09/09, p. 53.

358 Così, CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA, Parere sul disegno di legge n. 733 del

Inoltre, l’attribuzione della competenza al giudice di pace rende non sospendibile la pena ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 274/2000 e tale circostanza, insieme alla esclusione della possibilità di estinguere il reato mediante oblazione, dovrebbe favorire l'applicabilità dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, che si profila dunque come «vera sanzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale»359.

Si è osservato, in senso critico, che la «sostanziale duplicazione del meccanismo sanzionatorio rispetto allo strumento dell’espulsione amministrativa … crea le premesse, più che per la implementazione del sistema degli allontanamenti, per una accentuazione della sua conclamata ineffettività»360.

Si è anche evidenziato che la pratica ineseguibilità dell’espulsione nelle forme dell’allontanamento coattivo ha avuto come conseguenza quello di esaltare il ruolo dei centri di detenzione amministrativa361 e tale effetto sarà ulteriormente amplificato dall’introduzione dei reati de quibus, oltre che dalla sensibile dilatazione del termine di durata massima del trattenimento, portato a 180 giorni dalla legge n.

94/2009362.

Inoltre, «il continuum instaurato dalla norma tra status di irregolarità

3 giugno 2008, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, cit.; CAPUTO A. Nuovi reati di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nello Stato, cit., 247; BONETTI P., Le norme in materia di stranieri del disegno di legge sulla sicurezza pubblica all’esame dell’assemblea della camera dei deputati (a.c. 2180- a) analisi e commento a prima lettura, in www.asgi.it ; MARZADURI E., Un iter giudiziario più snello e veloce che risponda alle insofferenze della collettività, in Guida al Diritto, n. 33 del 15/08/2009, p. 20; LORUSSO S., Stappi e scorciatoie nel trattamento processuale del migrante clandestino, in Diritto penale e processo p. 50 ss.

359 CAPUTO A. Nuovi reati di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nello Stato, cit., 247..

360 RENOLDI C., I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, p. 40.

361 Con riferimento alla detenzione amministrativa si è parlato incisivamente di “via italiana ai lager”:

così DONINI M, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, cit., p. 127.

362 In questo senso ancora RENOLDI C., I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, p. 40, il quale osserva che, «durante il procedimento penale relativo ai reati di cui all’art. 10 bis, lo straniero potrà essere di fatto ristretto, non già in applicazione di una misura cautelare, chiaramente non consentita per tali reati, quanto attraverso lo strumento del trattenimento nei C.I.E. Ma soprattutto, allo scadere del termine di durata massima del trattenimento, che è stato appunto sensibilmente dilatato, l’irregolare dovrà essere obbligatoriamente rilasciato, con l’intimazione del questore ad allontanarsi dal territorio dello stato entro il termine di cinque giorni. E nel caso in cui, come spesso accade, egli dovesse violare questa intimazione, verrà condannato ad una pena detentiva ai sensi dell’art. 14, co. 5 ter per poi essere nuovamente ristretto, alla fine della carcerazione e dinnanzi al permanere della pratica inespellibilità, in un centro di identificazione ed espulsione: e così, a seguire, lungo una “spirale”

che potrebbe risultare infinita, tanto più dopo la recente modifica dello stesso art. 14, co. 5 ter e quater, che ora consentono la reiterazione dell’ordine di allontanamento, con una riproduzione dei reati per partenogenesi che la giurisprudenza di legittimità aveva in precedenza voluto evitare».

amministrativa e perfezionamento dei reati mette in luce come sulla violazione della disciplina amministrativa relativa a ingresso e soggiorno si concentri in via integrale il disvalore delle fattispecie»363.

Il che pone da un lato problemi di legittimità costituzionale, in relazione al canone della sanzione penale come extrema ratio364, dall’altro, problemi applicativi anche al fine dell’individuazione delle norme extrapenali richiamate.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 138-141)