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Le critiche nel corso dei lavori parlamentari

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 73-76)

7. Gli effetti dell’aggravante

8.2 Le critiche nel corso dei lavori parlamentari

L’introduzione dell’aggravante in esame è stata duramente criticata dalle forze di opposizione nel corso dei lavori parlamentari sia sotto il profilo dell’opportunità, sia sotto il profilo della compatibilità della disposizione con i principi costituzionali

Quanto al primo aspetto, si è affermato che la previsione dell’aggravante non potrebbe costituire un efficace strumento di contrasto all’immigrazione clandestina, essendo, a tal fine, necessaria una radicale e complessiva riforma della normativa vigente. Si è, in particolare, denunciato come la rigidità della legge Bossi – Fini e l’inadeguatezza della politica dei flussi attuata dal governo, insieme alla mancanza di una vera politica di integrazione, ostacolino di fatto le regolarizzazioni, contribuendo ad incrementare l’ambito della clandestinità178.

Thomas Hammarberg, reso a seguito della visita in Italia del 19 e 20 giugno 2009, in www.coe.int, in cui si legge: «the Commissioner is particularly concerned at the criminal law amendment by the above-mentioned Law Decree by which the irregular stay of aliens who commit an offence shall be considered as an aggravating circumstance that will lead to the increase of these persons’ sentences.

This provision may raise serious issues of proportionality and discrimination based on one’s immigration status».

177 Cfr, resoconto della seduta del 3 luglio 2008 delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera in www.camera.it.

178 Cfr., ad es., l’intervento dell’on. Alessandro NACCARATO nella seduta dell’11 luglio 2008, il quale rilevava: «vi sono 700 mila domande di ingresso irregolari di cittadini stranieri, di cui solo 170 mila vengono accolte e molti degli esclusi sono persone che si trovano e già lavorano … regolarmente nel nostro Paese: badanti, lavoratori decisivi per il funzionamento di settori vitali della nostra economia, come l’agricoltura, l’industria, l’edilizia, il sostegno all’assistenza alle famiglie. In questa materia non

Si è, inoltre, stigmatizzata la norma denunciata come espressiva un’ideologia repressiva e razzista, evidenziando come spesso l’irregolarità sia per gran parte degli stranieri una condizione sopravvenuta, dovuta alla perdita dei requisiti di soggiorno179.

La norma è stata inoltre severamente criticata, già nel corso dei lavori parlamentari, anche sotto il profilo del suo possibile contrasto con i principi costituzionali. Sono state, infatti, formulate al riguardo questioni pregiudiziali di costituzionalità da parte dei gruppi dell’opposizione, respinte dall’assemblea.

In particolare, si è ritenuto non compatibile con l’ordinamento costituzionale «una norma che riconduce un aggravamento obbligatorio della pena alla mera sussistenza di uno status personale» e che opera «una indiscriminata omologazione tra clandestini aventi diversa pericolosità», comportando un trattamento differenziato in ragione non del «fatto» commesso ma dello status soggettivo dell’«autore»180. Più specificamente si è ritenuto che «non è ravvisabile alcuna presunta maggiore lesività dei fatti, né alcuna connessione con le ragioni costitutive dell’offesa al bene giuridico tutelato dal reato base, dal momento che la norma non opera una differenziazione del trattamento in base ad una selezione dei fatti o eventi commessi dal reo, né consente un apprezzamento della effettiva capacità a delinquere del soggetto, tale da giustificare un più grave regime punitivo». Si è pertanto evidenziato come «il criterio personale della imputazione della responsabilità appare non rispondente al princıpio di uguaglianza/ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, dal momento che il medesimo fatto di reato, privo di collegamento con la situazione di clandestinità, viene punito più severamente se commesso dallo straniero irregolare, anziché da un cittadino italiano o da uno

servono segnali, ma una seria programmazione dei flussi, degli ingressi e una politica di accoglienza e integrazione e servono meccanismi che consentano l’effettività delle espulsioni e dell’allontanamento».

179 Cfr. intervento del sen. Massimo F (PD) nella seduta dell’11 giugno 2008, secondo il quale la disposizione è «in qualche modo aberrante. Essere irregolari non è come compiere un delitto con crudeltà o con efferatezza o per motivi abietti o con abuso d’ufficio; è come dire che la povertà è un’aggravante. Penso che questo nasconda una ideologia veramente repressiva del tutto da respingere. Ricordo anche che per gran parte degli immigrati la caduta nello stato di irregolarità non è intenzionale, ma è dovuta alla perdita di un lavoro ed alla incapacità di ritrovare nei tempi giusti un altro lavoro che gli permetta di stare regolarmente nel nostro Paese».

180 Così si legge nella questione pregiudiziale QP2 proposta dai senatori Li Gotti, Belisario, Pardi, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo, Astore, riportata nel Resoconto stenografico seduta del Senato dell’11 giugno 2008.

straniero regolarmente soggiornante», con la conseguenza di dar luogo ad una

«irragionevole discriminazione fra persone in base alla loro origine nazionale e condizione personale»181.

Si è, inoltre, denunciato il contrasto della disposizione in esame con gli articoli 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, con l’articolo 25 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e con l’articolo 21 della Carta di Nizza perché determina «una disparità di trattamento – sotto il profilo della determinazione della pena – tra soggetti responsabili del medesimo reato in ragione del diverso status di cittadino o di soggetto che illegittimamente si trovi sul territorio nazionale, in questo prescindendo da ogni valutazione che giustifichi l’aumento di pena in ragione di una maggiore pericolosità del soggetto »182.

Si è anche ritenuto che l’aggravante avrebbe dovuto collegarsi non ad «un automatismo sanzionatorio», ma ad un comportamento più pregnante sotto il profilo della ribellione all’ordinamento statuale, ossia dall’essersi volontariamente sottratto all’esecuzione di un provvedimento di espulsione, analogamente a quanto previsto dall’aggravante della “latitanza” di cui al medesimo articolo 61, comma 1, n. 7 (latitanza), comportamento che, essendo espressivo di una volontaria sottrazione al potere coercitivo dello Stato, integrerebbe una condizione di pericolosità sociale giustificativa del maggiore rigore sanzionatorio.

L’aggravamento della pena avrebbe, pertanto, dovuto essere previsto non nei confronti dello straniero in condizioni di mera irregolarità, ma nei confronti del soggetto che risiede illegalmente sul territorio dello Stato per essersi volontariamente, senza giustificato motivo, sottratto all’esecuzione di un provvedimento di espulsione disposto in suo danno, «così da integrare una condizione di pericolosità sociale giustificativa del maggiore rigore sanzionatorio e, insieme, da pienamente conseguire gli effetti di prevenzione generale e di repressione di fatti illeciti lesivi delle ragioni della sicurezza dei cittadini e dell’ordinata convivenza»183. Il relativo emendamento proposto in tal senso da parlamentari della minoranza non è stato tuttavia accolto.

181 Così testo della questione pregiudiziale di cui alla nota precedente.

182 In questi termini la questione pregiudiziale QP1 formulata dai senatori Zanda, Finocchiaro, Bianco, Casson, Ceccantila (cfr. Resoconto stenografico seduta del Senato dell’11 giugno 2008).

183 Ibidem.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 73-76)