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Legittimità costituzionale delle differenziazioni soggettive e controllo di ragionevolezza

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 116-121)

7. Gli effetti dell’aggravante

10.3 Legittimità costituzionale delle differenziazioni soggettive e controllo di ragionevolezza

E’ noto che sulla base dell’art. 3 Cost. si sono sviluppate due forme di controllo: l’uno, a carattere ternario, di “coerenza” o di “razionalità”, volto a sindacare le disparità di trattamento; l’altro, a carattere binario, più ampio e

303 Cfr. sul tema DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, cit., 1366.

304 Corte Cost., 20 febbraio 1995, n. 58. In generale sul principio di ragionevolezza, cfr. CERRI A., voce Ragionevolezza delle leggi, in Enciclopedia giuridica. Vol. XXV, Roma, 1994;

305 Corte Cost. n. 22/2007.

306 Corte Cost. n. 62/1994.

pervasivo, detto di “ragionevolezza”307.

I divieti di cui all'art. 3 Cost. devono essere intesi nel senso che trattamenti differenziati ratione subjecti sono compatibili con la Costituzione, se ragionevolmente giustificati308. Si ritiene siano tali, quando «il connotato soggettivo, prescelto dal legislatore per distinguere la disciplina delle fattispecie, è un profilo di differenziazione che, secondo un criterio obiettivo di valutazione, risulta non solo razionale rispetto allo scopo perseguito con la classificazione, ma anche rilevante rispetto alla fattispecie regolata dalla norma. Esso deve rappresentare cioè un aspetto inerente alla persona del destinatario, che si possa non irragionevolmente ritenere che lo differenzi in relazione all'elemento oggettivo della fattispecie normativa cui è collegato (es. tipo o natura dell'atto, dell'attività, della funzione svolta»309.

Va in particolare evidenziato che l’art. 3 Cost., pur essendo riferito ai cittadini, si estende agli stranieri allorché si tratti di diritti inviolabili dell’uomo. Tali diritti sono infatti garantiti allo straniero anche in conformità all’ordinamento internazionale (artt. 2 e 10, comma 2 Cost.).

Tra i diritti inviolabili, rientra sicuramente la libertà personale (art. 13 Cost.) e come tale deve essere riconosciuta a tutti, siano essi cittadini o stranieri310.

307 La distinzione, più agevole sul piano teorico, molto meno sul piano applicativo, è stata sintetizzata dal Presidente della Corte costituzionale CASAVOLA nel corso della Conferenza stampa per il 1994:

«Il primo comporta un controllo volto a stabilire se tra le varie manifestazioni normative nella stessa materia (tertia comparationis) e quella denunziata esista una congruità dispositiva o, invece, vi siano contraddizioni insanabili. Il secondo prescinde da raffronti con termini di paragone (i quali, al più assumono solo un valore sintomatico), per esaminare la rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla tavola costituzionale o al bilanciamento tra gli stessi, inferendo una contrarietà a Costituzione solo quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito ». Le affermazioni sono riportate da CELOTTO A. Eguaglianza e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana in Instrumentos de tutela y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Mexico, UNAM, 2002, p. 124.

308 Cfr., tra gli altri, PALADIN L., Il principio costituzionale d'eguaglianza, Milano, 1965, 247 s.;

CARETTI P., I diritti fondamentali - Libertà e Diritti sociali, Torino, 2005, 161; BIN R. -.

PITRUZZELLA G., Diritto costituzionale, Torino, 2007, 458 ss.

309 DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, cit., 1365

310 Cfr. Corte Cost. n. 58 /1995. Vedi anche Corte Cost. n. 62/1994, secondo la quale «quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, quale é nel caso la libertà personale, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero 2, va tuttavia precisato che inerisce al controllo di costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento considerare le posizioni messe a confronto, non già in astratto, bensì in relazione alla concreta fattispecie oggetto della disciplina normativa contestata».

Così specificamente con riguardo alla materia dell’immigrazione, la Corte ha affermato che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»311.

Va peraltro sottolineato che i divieti espressi nell'art. 3 Cost. non si collocano sullo stesso piano, non avendo il medesimo grado di resistenza nel bilanciamento con valori concorrenti. Il metro di valutazione delle distinzioni soggettive «è, in linea di massima, più rigoroso di quello minimo della ‘non manifesta irragionevolezza', e tanto più stringente quanto maggiore è la pregnanza soggettiva del parametro a cui il legislatore ha ancorato la classificazione normativa.

Differenziazioni basate sui connotati soggettivi elencati nella prima parte della norma (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche) abbisognano, in linea di principio, di una giustificazione più forte e sono soggette, di regola, ad un sindacato di costituzionalità più intenso rispetto a quello su norme che derogano al generale divieto di discriminazione per ''condizioni personali o sociali''. Quest’ultimo divieto, quale norma di chiusura del sistema dell'eguaglianza formale, ha un ambito di applicazione residuale e si rivolge a norme che danno rilievo a connotati personali (es. condizioni economiche, colore della pelle, origine etnica, caratteristiche genetiche, handicap, età, appartenenza ad una minoranza nazionale, tendenze sessuali) o a elementi normativi di natura soggettiva (es. qualità di ''condannato'', di ''persona socialmente pericolosa'', oppure qualifiche soggettive legate all'attività o alla funzione svolta, come ''militare'', ''pubblico ufficiale'' o ''incaricato di pubblico servizio'')»312.

Con riferimento alle norme penali, in particolare, si è osservato, che nella maggior parte dei casi «il metro del controllo di costituzionalità è coinciso con il

311 Corte Cost. n. 105/2001

312 DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, cit, p. 1366.

criterio minimo della non manifesta irragionevolezza» e la maggior parte delle questioni riguardanti scelte incriminatrici sono state dichiarate infondate313. In particolare, si è evidenziato, che la legittimità di presunzioni di pericolosità sociale, costituenti elementi di tipicità di fattispecie incriminatrici di pericolo, resta soggetta in sede di controllo sull'offensività del fatto al tradizionale vaglio minimo di non manifesta irragionevolezza, in linea con il costante indirizzo della Corte Costituzionale nel sindacato sul fondamento razionale dei reati di pericolo314.

Un controllo più incisivo tuttavia «spinto sino ad uno scrutinio positivo di ragionevolezza» è stato invece utilizzato nei casi di presunzioni normative di pericolosità sociale incidenti sul trattamento sanzionatorio315 .

Sulla base di tali considerazioni si è osservato che l’art. 61 n. 11 bis, anche se opera una differenziazione soggettiva in ragione di una ''condizione personale o

313 Così DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, cit., p. 1365. L’autore rileva che per molti anni la Corte Costituzionale ha osservato un rigoroso self restraint nel controllare il fondamento razionale delle presunzioni legislative di pericolosità. «La presunzione è stata ritenuta fondata quando si era in presenza di condizioni che consentissero di far ritenere, sulla base di una valutazione non manifestamente irragionevole, anche solo possibile in futuro la commissione di un comportamento criminoso da parte del condannato. La condizione è stata ritenuta soddisfatta quando la pericolosità sia associata secondo criteri di comune esperienza ad una infermità psichica accertata giudizialmente; oppure quando la propensione a delinquere del reo, che ne giustifica il trattamento sanzionatorio più severo, possa essere presunta nella norma impugnata anche solo sulla base di precedenti condanne penali per gravi reati. Per orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, il trattamento di sfavore del ''condannato'' non richiede, di regola, una giustificazione forte, trattandosi di una disparità per ''condizioni personali o sociali''(42). Anche presunzioni di pericolosità sociale di un soggetto condannato, assunte ad elemento di tipicità di fattispecie incriminatrici di pericolo, sono state giudicate non del tutto prive di fondamento giustificativo quando connesse ad altre circostanze oggettive del fatto aventi una autonoma potenziale proiezione verso l'offesa(43). Questioni volte a dimostrare la mancanza di un fondamento empirico della presunzione legale di pericolosità sociale sono state respinte. Decisioni d'accoglimento sono state pronunciate nelle ipotesi-limite di palese arbitrarietà della valutazione legislativa».

314 Cfr. ancora DODARO G., Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, cit., 1366; PULITANÒ D., Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 1044 ss. Sul sindacato di ragionevolezza nel controllo sull'offensività del reato, cfr. MANES V., Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005; PALAZZO F., Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, 350 ss.

315 Ibidem. L’autore osserva che «a partire dalla seconda metà degli anni Settanta si registra nella giurisprudenza costituzionale un cambiamento parziale ma significativo. La legittimità di presunzioni di pericolosità sociale incidenti sulla risposta sanzionatoria viene subordinata al superamento di un controllo di ragionevolezza progressivamente più intenso, in linea con l'orientamento secondo cui, di fronte all'incisione di diritti fondamentali dell'uomo, come la libertà personale, il controllo di costituzionalità della legge deve avvenire in modo da garantire che il loro sacrificio sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, e deve essere tanto più stringente quanto più la norma incide su di essi in maniera immediata e profonda ».

sociale'', determina un aggravamento della pena in base ad una presunzione iuris et de iure relativa alla capacità a delinquere dello straniero irregolare e pertanto, conformemente alle ipotesi esaminate dalla Corte Costituzionale in tema di presunzioni normative di pericolosità sociale, dovrà essere soggetto ad un sindacato di costituzionalità secondo un metro più stringente di quello minimo della non manifesta irragionevolezza316.

La conclusione non appare tuttavia in linea con la natura dell’istituto in esame.

Trattandosi infatti di un’aggravante, il suo rilievo è limitato al quantum del trattamento sanzionatorio, così che il metro di valutazione costituzionale dovrebbe limitarsi alla manifesta irragionevolezza, in conformità al principio che «il sindacato (di costituzionalità) può investire le pene scelte dal legislatore solo in caso di palese violazione del canone della ragionevolezza»317.

316 Ibidem. L’autore rileva peraltro che la legittimità di presunzioni di pericolosità sociale, costituenti elementi di tipicità di fattispecie incriminatrici di pericolo, resta comunque soggetta in sede di controllo sull'offensività del fatto al tradizionale vaglio minimo di non manifesta irragionevolezza, in linea con il costante indirizzo della Corte costituzionale nel sindacato sul fondamento razionale dei reati di pericolo, come conferma anche la recente sentenza 11 giugno 2008, n. 225 che dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, 13, 24, 25, 27, commi 1 e 3, Cost.

dell'art. 707 c.p.

317 Corte Cost. n. 22/2007.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 116-121)