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La maggiore pericolosità del clandestino

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 84-87)

7. Gli effetti dell’aggravante

9.2 La maggiore pericolosità del clandestino

costituzionali214. Si tratterebbe, infatti, secondo alcuni, di una forma di responsabilità oggettiva, perché prescinde dall’esistenza di un nesso non occasionale tra ‘clandestinità’ e nuovo reato215.

rischio la sicurezza pubblica, manifestando un forte grado di ribellione»217. Sia lo straniero entrato clandestinamente che lo straniero divenuto ‘irregolare’, non hanno titolo abilitativo alla permanenza del nostro territorio e sono tenuti ad allontanarsi.

Del resto le statistiche riportate nei rapporti ufficiali si riferiscono in modo onnicomprensivo ai soggetti ‘irregolari’ ed evidenziano una correlazione diretta tra clandestinità e criminalità.

A tale conclusione si è obiettato che, se anche sul piano empirico le statistiche confermano il maggior tasso di criminalità degli immigrati irregolari rispetto ai cittadini italiani e agli immigrati regolari, le stesse statistiche possono essere lette diversamente, tenendo conto di altri elementi che contrasterebbero all’idea di un’associazione necessaria tra immigrazione irregolare e criminalità.

Si è fatto riferimento, in particolare, ai dati deducibili dalle periodiche sanatorie, la più estesa delle quali fu effettuata nel 2002, durante il secondo Governo Berlusconi e che riguardò ben 634.728 persone218. Quei dati attestano, infatti, che un numero molto elevato di ‘clandestini’ presenti nel nostro Paese219 svolge un’attività lavorativa e dispone di una fissa dimora (requisiti necessari per l’accesso alle sanatorie) e «si trova dunque in una condizione di vita paragonabile a quella di tanti cittadini italiani o stranieri ‘regolari’, dei quali non può certo dirsi probabile, e presumersi, che commetteranno in futuro reati»220.

Senonché, tenendo appunto presente le sanatorie, che hanno comportato il passaggio di un così alto numero di soggetti da uno stato di ‘irregolarità’ ad uno stato di ‘regolarità’, dovrebbe in realtà dedursi una più elevata incidenza statistica della criminalità connessa all’immigrazione clandestina, posto che nei dati riportati dal Rapporto del Ministero dell’Interno sulla criminalità in Italia del 2007, riferibili

217 Intervento del sen. MAZZATORTA (LNP) nella seduta del Senato dell’11 giugno 2008 (cfr. Resoconto

stenografico della seduta n. 017 del 11/06/2008 in

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=303051

218 I dati sono riportati da BARBAGLI M., Immigrazione e sicurezza in Italia, cit., p. 125. Quanto all’ultima regolarizzazione, riservata a colf e ‘badanti’, introdotta con legge 3 agosto 1009, n, 102 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,, le domande relative ai lavoratori extracomunitari sono state 294.744 (cfr. www.interno.it). L’ultima sanatoria è stata disposta contestualmente alla emanazione del pacchetto sicurezza e all’introduzione del nuovo reato di immigrazione clandestina per consentire la regolarizzazione dei lavoratori domestici che prestano attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

219 Cfr. BARBAGLI M., Immigrazione e sicurezza in Italia, cit., p. 125.

220 GATTA G.L., Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11 bis c.p.):uguaglianza calpestata,cit., p.

739.

ai reati commessi dai clandestini negli anni successivi alla predetta sanatoria, «la più grande nella storia europea»221, non compaiono i reati attribuibili agli stranieri regolarizzati.

Tenendo conto, pertanto, dei dati relativi alle sanatorie, contrariamente a quanto asserito, dovrebbe anzi ritenersi avvalorata la conclusione, valida sul piano sociologico, circa la significativa correlazione tra immigrazione e criminalità.

Ciò premesso, si è replicato che, anche se può ritenersi che la clandestinità sia un fattore criminogeno, tuttavia, non può essere ammessa una presunzione di pericolosità con riferimento al singolo autore di reato. Il giudizio sulla pericolosità di una determinata persona, si è detto, «non ammette presunzioni di sorta, prescindendo cioè da una valutazione riferita al caso concreto»222. Se anche le statistiche mostrano infatti un più alto tasso di criminalità negli immigrati, e in particolare nei clandestini _si è osservato _ nulla dicono su persone singole223. Il giudizio di pericolosità richiederebbe necessariamente, secondo tale impostazione, un accertamento individuale e concreto e ciò sarebbe confermato da vari istituti presenti nel nostro ordinamento fondati sulla pericolosità sociale224. In primo luogo si richiamano le misure di sicurezza personali, per le quali è certamente necessario, a seguito dell’esclusione delle ipotesi di pericolosità presunta, l’accertamento della pericolosità del reo225. Si fa riferimento, inoltre, alla valutazione della capacità a delinquere, che il giudice deve effettuare in sede di commisurazione della pena in

221 BARBAGLI M., Immigrazione e sicurezza in Italia, cit., p. 125.

222 GATTA G.L., Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11 bis c.p.):uguaglianza calpestata,cit., p.

734-735.

223 Così PULITANÒ D., Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, cit., p. 1080; analogamente:

MASERA L., Immigrazione, cit., p. 19

224 Cfr., per tali argomentazioni, GATTA G.L., Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11 bis c.p.):uguaglianza calpestata,cit., p 735 ss.

225 Cfr,. ad esempio, Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio 1995 n. 58, in cui si afferma che «in seguito all’adozione dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il principio che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Con la sentenza indicata, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non subordinava all’accertamento in concreto della sussistenza della pericolosità sociale l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti; il principio è stato testualmente recepito dal legislatore che, ora, all’art. 15 t.u. immigrazione prevede che “il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero …sempre che risulti socialmente pericoloso”. Sulla questione v. anche VIGANO’ F. –VIZZARDI M, “Pacchetto sicurezza” ed espulsione: intenti legislativi e vincoli europei, in Diritto penale e processo,. 2008 p.

813 ss.

concreto ai sensi dell’art. 133 c.p. (comprensiva della considerazione delle condizioni personali e sociali del reo e, pertanto, anche della condizione di

‘clandestinità’), la quale richiede certamente un giudizio individuale, basato sulle circostanze del caso concreto, prescindendo, per definizione, da presunzioni di pericolosità 226.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 84-87)