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Il contesto normativo nazionale.

CAPITOLO TERZO

3) Il contesto normativo nazionale.

La dottrina internazionalistica appare divisa, considerando, da una parte, l’obbligo di V.I.A. come una norma di diritto inter- nazionale ormai consolidata ( <<there can be littledoubtthattodaystates must be considered to be under a customaryinternationallegalobligation to perform an EIA whenactivities pose a risk of transnationalenvironmentaleffects>>, Handl in ASIL Proceedings, International Transfer of Hazardous Technology and Substances: CaveatEmptor or State Responsability? The Case of Bhopal, India, 1985), dall’altra, considerando il tutto come un mera tendenza evolutiva del diritto internazionale (<<thereis a developin- grule of international law in theserespects, butthatwecouldnotfindsufficient state practice to establishthat the respectiverules are alreadyexistinginter- national law>>, Wirht, Environmental Impact Assessment for Activities with ExtraterritorialEffects,Aja, 1985).” cfr. Laura Pineschi, La

valutazione di impatto ambientale e il diritto internazionale del mare, Riv. Giur. Ambiente, Milano, 1988, n. 3

213cfr.Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2009, n. 5893; sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5292; sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234

214 “Sulla base di una serie di informazioni, comprendenti, da un lato, i dati relativi ai rischi connessi all’attività pianificata e le conoscenze, dall’altro, della capacità dell’ambiente di assimilare l’impatto senza che si producano effetti inaccettabili.” cfr. L. Pineschi, La Valutazione di Impatto Ambientale ed il diritto internazionale del mare, Riv. Giur. Ambiente, Milano, 1989, p.485

215 “Uno degli aspetti innovativi del NEPA è quello di aver introdotto nel processo decisionale il concetto di qualità ambien- tale come criterio autonomo e sufficiente, direttamente utilizzabile per la valutazione delle diverse alternative di azione prati- cabili. Secondo questo approccio, la VIA può esser considerata come lo studio della variazione della qualità ambientale nel tempo, in funzione dell’attuazione o meno delle proposte di azione considerate.” cfr. S. Malcevschi, Qualità ed impatto am- bientale. Teoria e strumenti della valutazione di impatto, Milano, 1991

216 Cfr. R. D’Alessio – A. Tancredi, Valutazione Impatto Ambientale, in Enc. Giur. Treccani, Milano, 2007, pp.1 -9

La legge n. 349 dell’ 8 luglio del 1986 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della V.i.a., successivamente oggetto di frequenti modifiche217, finalizzate ad ampliare il campo di applicazione

della procedura218, e a superare le censure della Commissione europea in merito alla non corretta

applicazione delle varie direttive.

Il c.d. Terzo decreto correttivo al Codice dell’Ambiente, il d. lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha ribadito che la funzione della VIA è di assicurare che, nella fase di formazione delle decisioni per la realizzazione dei progetti contemplati negli allegati I e II delle direttive comunitarie, siano adeguatamente considerati la protezione della salute, il miglioramento dell’ambiente e delle qualità della vita, il mantenimento della varietà delle specie e della capacità di riproduzione dell’ecosistema.

Va sottolineato come, per effetto delle frequenti modifiche apportate, la VIA sia divenuta un procedimento più articolato e complesso. Essa assume i contorni di un’ “autorizzazione unica” in materia ambientale, andando a “sostituire o coordinare tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta in materia ambientale”; in tal modo il provvedimento di valutazione positiva dell’impatto ambientale acquisisce ex lege tutti i connotati e le caratteristiche dell’atto del quale

è stato chiamato a “fare luogo”.

E’ di assoluto rilievo la modifica dell’ambito di applicazione della VIA: il decreto stabilisce infatti che la procedura di VIA sia effettuata non più sul progetto preliminare, bensì sul progetto definitivo, lasciando al progetto preliminare una diversa rilevanza per le sole fasi di “Screening” e “Scoping”.

Un nuovo ruolo viene attribuito alla disciplina dell’informazione e della partecipazione219 del pubblico,

che sono estese a tutte le fasi del procedimento e rese effettive attraverso l’uso di tutti i mezzi di informazione disponibili. La partecipazione può avvenire in diverse forme, che comprendono: la semplice comunicazione di osservazioni; l’inchiesta pubblica; il contraddittorio tra i proponenti del progetto e coloro che hanno presentato osservazioni.

La stessa introduzione della validità temporale del provvedimento di valutazione, per cui le opere devono essere realizzate entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, rende il procedimento coerente con i principi di efficacia ed efficienza che devono caratterizzare l’azione amministrativa.

217 In conseguenza della delega concessa al Governo con legge n.308 del 15 dicembre 2004, è stato emanato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo a “Norme in materia ambientale”; l’entrata in vigore della seconda parte, relativa proprio alla Valuta- zione d’Impatto Ambientale, fu prorogata al 31 luglio 2007, a causa di alcuni aspetti controversi, che necessitavano di corre- zioni.

218 Il Governo è stato delegato, con l. 69 del 18 giugno 2009, ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni integrative e correttive della disciplina d’impatto ambientale.

219 Ai fini della decisione, si ritiene comunque essenziale raccogliere il “parere” del pubblico interessato (si parla di “consul- tazione”) prima dell’avvio del progetto, e tenerne conto nel quadro della procedura di autorizzazione, al pari delle informa- zioni conseguite.

Il d. lgs. 128 del 2010 ha altresì istituzionalizzato il ricorso alla conferenza di servizi istruttoria, affinché l’amministrazione preposta acquisisca le determinazioni di tutti i soggetti competenti in materia ambientale, garantendo, quindi, coerenza e speditezza al procedimento.

La semplificazione è caratterizzata dal coordinamento tra la disciplina ambientale e il sistema generale di regole sull’azione amministrativa, allo scopo di risolvere le ambiguità del coordinamento tra il Testo Unico Ambientale e le disposizioni della legge n. 241 del 1990.

L’apertura dei procedimenti amministrativi “a chiunque reputi di avere un interesse da rappresentare all’Autorità” rende gli stessi “molto più idonei a quella valutazione comparativa degli interessi a cui so- no destinati”220. L’intervento previsto si concretizza quindi in una collaborazione nei confronti della

P.A., in quanto diretto a contribuire alla ricerca di una soluzione ottimale della composizione di interes- si. Esso deve essereinteso come sintomo della sempre crescente spinta alla ricerca del consenso tra gli amministratori e gli amministrati

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