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L’integrazione VIA AIA.

CAPITOLO TERZO

15) L’integrazione VIA AIA.

301 Il rapporto ambientale realizza la fase introduttiva del procedimento di v.a.s., c.d. di scoping, che ha ad oggetto i possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o del programma. cfr. pp. 578 e ss. Trattato di Diritto dell’Ambiente, a cura di P. Dell’Anno - E. Picozza, Vol. II, Padova, 2013

302 Si prevede, per i privati, la possibilità di prendere visione della proposta di piano o di programma e del rapporto ambien- tale, che l’Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del pubblico nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

303 Non poche perplessità sono generate dalla differenza tra le forme di partecipazione nei due procedimenti. Il giudizio e- spresso in sede di programmazione dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore forza, idoneo a condizionare la valuta- zione sullo specifico progetto da approvare. Ciò che produce effetti sul territorio non è l’opera astrattamente prefigurata in un atto amministrativo a carattere generale, oggetto della v.a.s, ma l’opera concretamente progettata e destinata ad inserirsi nell’ambiente, oggetto della v.i.a.

IL D. Lgs n. 46 del 4 marzo 2014 ha riformulato la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, offrendo l’occasione per affrontare nuovamente un tema di particolare interesse per gli operatori eco- nomici304interessati alla rapida realizzazione di impianti industriali, potenzialmente inquinanti: il coordi-

namento V.I.A. e A.I.A.

Entrambi gli istituti mirano a una tutela preventiva, non solo dei singoli fattori ambientali, ma anche dell’interazione tra gli stessi e dell’ambiente nella sua totalità.

Stante la comune finalità perseguita e la presenza nelle due procedure di elementi comuni,in grado di sovrapporsi gli uni con gli altri, l’unica opportunità concreta è quella dell’integrazione tra V.I.A. e A.I.A.305.

L’integrazione, sfruttando tutte le utili valutazioni istruttorie svolte nel corso della V.I.A. all’interno dell’A.I.A., consente di evitare le duplicazioni e le lungaggini amministrative, in modo da garantire ele- vati livelli di tutela ambientale, attraverso l’esame congiunto degli impatti sull’ambiente causati dal me- desimo progetto.

Il legislatore, nell’originaria formulazione dell’art. 34 del d. lgs. n. 152/2006, si era limitato a una previ- sione di genere per le opere e per gli interventi sottoposti a dette procedure, in modo da garantire al proponente la facoltà di ottenere che la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale venisse inte- grata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Con il d. lgs. 4/2008, c.d. secondo correttivo TUA, il legislatore ha inserito l’art. 10, precisando specifi- che disposizioni per stabilire le modalità di integrazione. In base al comma 1, art. 10306, qualora i proget-

ti siano sottoposti sia a V.IA statale sia ad AIA, il provvedimento di valutazione d’impatto “ fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale ”.

304 Da molto tempo gli operatori attendono soluzioni procedurali agili e di agevole interpretazione ed applicazione, da parte dei vari enti territorialmente competenti, al fine di evitare rallentamenti nei procedimenti di approvazione di attività indu- striali/produttive, che spesso si verificano allorché il medesimo progetto sia assoggettato a VIA ed AIA nella diverse fasi. cfr. A. Scialò, L’integrazione VIA - AIA in attesa del collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, Ambiente e Sviluppo, n. 3/2014, p. 521, Milano

305Relativamente al rapporto giuridico esistente tra le procedure in questione, si segnala come la giurisprudenza amministra- tiva si sia soffermata sulle relazioni tra VIA e AIA, affermando la totale assenza di qualsiasi collegamento funzionale tra i provvedimenti conclusivi dei due iter procedimentali.

Il TAR Emilia Romagna, sez. I, con la pronuncia n. 3365 del 26 novembre 2007, aveva chiarito come “l’AIA si inquadri tra le misure intese ad evitare oppure ridurre le emissioni nell’ambiente per conseguire un elevato livello di protezione nel com- plesso”, andando pertanto ad incidere “specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto”, al contrario la procedura di VIA “incide più specificamente sui profili localizzativi e strutturali” dell’impianto stesso. Seguendo questa tesi, l’AIA non può essere configurata come “atto strettamente consequenziale” rispetto alla VIA, ma, in quanto produttiva di propri speci- fici effetti, può essere autonomamente impugnata, a prescindere dall’impugnazione della VIA, da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla precedente autorizzazione”. cfr. giurisprudenza conforme: TAR Firenze, sez. 2, 3 marzo 2010, n. 592; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 22 gennaio 2010, n. 211

306In base a quanto previsto dal primo comma dell’art 10, il provvedimento finale di VIA deve recare le prescrizioni che or- dinariamente vengono previste ai fini della compatibilità ambientale e le condizioni alle quali sono consentite le varie attività inquinanti. Per i progetti sottoposti sia a VIA regionale sia ad AIA, viene affidata alle Regioni il compito di assicurare un co- ordinamento tra le due procedure.

Prima del d. lgs. n. 46 del 2014, la soluzione adottata per il coordinamento e l’integrazione tra i due isti- tuti ha rilevato diversi profili di criticità. La scelta di una fusione tra la procedura di AIA e quella della VIA statale è sembrata subito una forma di integrazione307 capace di realizzare effetti positivi in termini

di semplificazione amministrativa e di protezione dell’ambiente.

Le aspettative sono state tradite dall’assenza, nel sistema normativo del Testo Unico dell’Ambiente di rimedi procedurali in grado di far sì che la “reductio ad unum" dei due provvedimenti di VIA e

AIA 308fosse preceduta da un’effettiva procedura unitaria.

Le fasi istruttorie dei procedimenti erano affidate a due organi tecnico-consultivi distinti, val a dire la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale. L’assenza di una commissione unitaria, capace di fornire il neces- sario supporto tecnico-scientifico in caso di progetti sottoposti contestualmente a VIA e ad AIA pre- giudicava l’effettiva integrazione a livello procedurale tra i due istituti.

Nell’ambito delle modifiche introdotte dal d. lgs n. 46 del 2014 si ravvisano novità in grado di ripercuo- tersi sulle problematiche di coordinamento VIA - AIA.

Nelle ipotesi di procedimenti unificati a livello statale, l’art. 10, comma 1ter del Testo Unico dell’Ambiente, così come integrato dal d. lgs. n. 128 del 2010, non richiamava espressamente l’applicabilità del regime sanzionatorio prescritto dalla disciplina dell’ AIA, con le relative incertezze dal punto di vista applicativo.

Il d. lgs. n. 46 del 2014 ha corretto il comma 1ter dell’art.10, precisando come le condizioni e le misure per esercitare le attività industriali autorizzate ai fini AIA nell’ambito dei provvedimenti di VIA “sono rinnovate ed esaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli artt. 29octies, 29decies e 29 quattuordecies”, eliminando così qualsisai dubbio rispetto al regime applicabile alle fattispecie di manca- to rispetto delle condizioni fissate nel provvedimento conclusivo della procedura unitaria309.

Al rinnovato iter procedurale sono state aggiunte nuove e dettagliate informazioni che il gestore deve fornire all’autorità competente affinché possa valutare, in sede istruttoria, con cognizione piena, l’effettivo impatto ambientale dell’attività industriale da autorizzare.

307 M. Calabrò, Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell’ambiente: l’autorizzazione integrata ambientale, Riv. Giur. di Urb.: trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione, n. 1-2/2012, Milano

308 I provvedimenti di VIA e di AIA sono finalizzati a valutare preventivamente l’impatto ambientale del progetto visto del duplice aspetto statico, qualora la VIA indaghi gli effetti derivanti dalla sua realizzazione, e dinamico, nel caso di AIA, verifi- cante l’incidenza sull’ambiente della messa in esercizio dell’installazione industriale, così che una contestuale valutazione dei menzionati profili possa condurre a un’efficace tutela integrata dell’ambiente. cfr. A. Scialò, L’integrazione VIA - AIA in at- tesa del collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014, op. cit. p. 526

309cfr. A. Scialò, L’integrazione VIA - AIA (…), op. cit., p. 528

Le valutazioni istruttorie vengono estese dal d. lgs. n. 46 del 2014 alla relazione di riferimento, nuovo elaborato, da presentare insieme all’istanza di AIA. La nuova procedura prevede l’obbligatoria presenta- zione di tale documento allorquando l’attività da autorizzare determini l’impiego, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose.

Il d. lgs. n. 46 del 2014 ha notevolmente ampliato l’insieme delle valutazioni istruttorie da svolgere in sede di AIA, includendo la verifica degli impatti ambientali prodotti durante l’installazione e successi- vamente alla conclusione delle attività industriali autorizzate.

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