CAPITOLO QUARTO
1) La semplificazione ambientale: la ricerca del punto di equilibrio tra la tutela dell’ambiente e la competitività economica.
La tematica della semplificazione in materia ambientale appare intimamente collegata a due importanti aspetti: il perseguimento di un elevato livello di tutela dell’ambiente381e l’impatto che il governo
dell’ambiente ha sul sistema produttivo382.
La tesi della totale contrapposizione tra svolgimento dell’attività economica d’impresa e finalità perse- guite dalla normativa e dall’apparato amministrativo finalizzato alla tutela dell’ambiente non è l’unica possibile soluzione per affrontare il tema della semplificazione in materia.
Si considera preferibile affrontare la tematica della semplificazione andando oltre la tradizionale impo- stazione che considera la semplificazione come mera esigenza di minori adempimenti in materia am- bientale per le imprese, esigenza contrapposta a quella del perseguimento di un’elevata tutela dell’ambiente.
L’eccessiva complessità del sistema di tutela ambientale383produce conseguenze negative in termini di
effettiva protezione dell’ambiente: solo un’amministrazione efficace ed efficiente potrà essere in grado di rispondere in maniera completa alla funzione assegnatale. La semplificazione va quindi interpretata
381 L’art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000, prevede che “un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conforme- mente al principio dello sviluppo sostenibile”, ovvero ai principi predicati dall’art. 191 del TFUE.
382 Noti sono i difficili rapporti tra la farraginosità, inflazione legislativa e scarsa qualità normativa, da una parte, e la compe- titività economica, dall’altra, in specie nella materia ambientale. Si faccia riferimento al cd. Libro Bianco della Commissione che, nel 1993, evidenziava l’importanza dello snellimento dell’attività normativa e amministrativa all’interno del programma generale per la crescita, la competitività e l’occupazione, alla Raccomandazione della Commissione n. 97/344/CE, alla Rac- comandazione del Consiglio n. 601 del 12 luglio 2005 relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. cfr. G. Spina, Semplificazione Ambientale: l’importanza delle amministrazioni regionali, in Am- biente & Sviluppo, n. 1/2014, Milano
383 La complessità della legislazione in materia ambientale si caratterizza per una forte inflazione regolatoria, il tutto acuito da una notevole varietà di fonti normative.
Tra le cause di tale complessità vanno annoverate: la trasversalità e la multi-disciplinarietà della tematica ambientale e l’elevato tecnicismo dei vari settori di tutela.
Non può non essere ricordata l’evoluzione interpretativa in tema di riparto della potestà normativa in materia ambientale tra Stato e regioni, relativamente alle disposizioni costituzionali post riforma 2001.
Il riparto di competenze tra Stato e regioni è stato, in un secondo momento, impostato da parte della giurisprudenza della Corte Costituzionale ( si veda Corte Costituzionale n. 62/2005) sul criterio della flessibilità. Da qui, muovendosi in continui- tà con questo filone interpretativo, è stata riconosciuta grande rilevanza al principio della leale collaborazione tra Stato e Re- gioni, privilegiando l’istituto dell’intesa.
La giurisprudenza costituzionale, a partire dal 2007, ha riconosciuto l’esigenza di distinguere tra tutela del bene ambiente e la fruizione di tale bene.
Il legislatore, avendo precisato che i principi dettati dal c.d. Codice dell’ambiente costituiscono le “condizioni minime ed es- senziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale”, esplicitamente prevede per le regioni la possibi- lità di “adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro ter- ritorio”. Queste forme più restrittive di tutela giuridica ambientale possono essere unicamente più limitative e restrittive, prevedendo, quindi, un maggior rigore rispetto a quelle statali.
cfr. vasta giurisprudenza su questi profili: Corte Cost. n. 64/1987; Corte Cost. n. 407/2002; Corte Cost. n. 536/2002; Corte Cost. n. 222/2003; Corte Cost. n. 307/2003; Corte Cost. n. 259/2004; Corte Cost. n. 61 del 2009; Corte Cost. n. 373/2010; Corte Cost. n. 44/2011
nell’ottica del perseguimento di un elevato livello di tutela dell’ambiente, al fine di garantire la crescita del sistema economico e produttivo384.
Partendo da questi presupposti, la semplificazione in materia ambientale è finalizzata alla razionalizza- zione dell’intero apparato amministrativo preposto alla tutela ambientale, nell’ottica del perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza385, e non solo come una mera riduzione del carico burocratico a carico
dell’impresa.
Fermo quanto premesso, l’attenzione si concentra su uno degli aspetti più rilevanti in tema di semplifi- cazione: il rapporto tra le varie amministrazioni coinvolte e, in particolare modo, la centralità del ruolo svolto dall’ente regione.
Non possono essere condivise pienamente quelle logiche di semplificazione basate su di una crescente auto-responsabilità privata a fronte di una forte riduzione del ruolo della P.A., con l’eliminazione di fasi e compiti procedurali. Una simile logica pare, infatti, contrastare con il prioritario interesse di tutela ambientale.
Si guarda con favore alle logiche di semplificazione ispirate ai principi della contestualità dell’istruttoria e del coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, assumendo rilievo il principio dell’unicità dell’amministrazione386, congiuntamente ai criteri di omogeneità, adeguatezza e differenziazione 387.
Ulteriori criteri cui è opportuno ispirare le logiche di semplificazione sono quelli della proporzionalità degli adempimenti amministrativi con le finalità pubbliche di tutela perseguite e della collaborazione pubblico - privata, legata alla considerazione di quanti considerano determinati obiettivi di tutela am- bientale, perseguibili con maggiore efficacia, accostando alla tradizionale impostazione, basata su con- gegni normativi e sulla logica del “command and controll”, strumenti giuridici orientati ai principi di collaborazione, coinvolgimento dei destinatari e di partecipazione.
384 G. Spina, Semplificazione ambientale: l’importanza delle amministrazioni regionali, op.cit. p.48 385 Semplificazione intesa come razionalizzazione della macchina burocratica.
386 Il trend delle politiche di semplificazione amministrativa in materia ambientale è favorire un unico complessivo procedi- mento autorizzatorio, in luogo delle singole autorizzazioni.
387 G. Spina, Semplificazione ambientale: l’importanza delle amministrazioni regionali, op. cit. p. 53