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La procedura di “ enquetepublique”

CAPITOLO QUINTO.

8) La procedura di “ enquetepublique”

L’enquetepubliquesi articola in tre fasi: una preliminare di pubblicità, una seconda di consultazione e

partecipazione dei cittadini interessati e una finale, durante la quale i commissari inquirenti trasmettono al prefetto una relazione sullo svolgimento dell’inchiesta.

par décret en Conseil d'Etat, dèslorsqu'ilsprésentent de fortsenjeux socio-économiquesouontdesimpactssignificatifssur l'en- vironnementou l'aménagementduterritoire.

La participationdu public peutprendrela forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, lesobjectifs et lescaractéristiquesprincipalesduprojet.

La participationdu public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement desétudespréli- minairesjusqu'à laclôture de l'enquêtepubliqueréalisée en applicationdesdispositionsduchapitre III dutitre II dulivreIerdupré- sent code ouduchapitreIerdutitreIerdu code de l'expropriation pour cause d'utilitépublique.

En outre, la Commissionnationaledudébat public veilleaurespect de bonnesconditions d'information du public durant la phase de réalisationdesprojets dont elle a étésaisiejusqu'à la réceptiondeséquipements et travaux.

Elle conseille à leurdemandelesautoritéscompétenteset tout maître d'ouvragesurtoutequestion relative à la concertationavec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.

La Commissionnationaledudébat public a également pour mission d'émettretousavis et recommandations à caractèregénéralouméthodologique de nature à favoriser et développer la concertationavec le public.

La Commissionnationaledudébat public etlescommissionsparticulières ne se prononcentpassur le fonddesprojets qui leur- sontsoumis.

485 Essa si compone di ventuno membri nominati per un quinquennio, o per la durata del loro mandato elettorale, la cui ca-

rica può essere rinnovata una sola volta: il Presidente e due vice-presidenti nominati con decreto del Presidente della Re- pubblica, un deputato e un senatore nominati rispettivamente dal Presidente dell’Assemblea nazionale e dal Presidente del Senato, sei membri eletti a livello locale, quattro giudici eletti dalle più alte magistrature dello Stato, due rappresentati di as- sociazioni ambientaliste nominati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell’Ambiente, due rappresentan- ti dei consumatori e degli utenti nominati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell’Economia e del Mi- nistro dell’Ambiente.

486 “Il sistema dell’enquetepubliqueè stato oggetto di critiche quanto alla sua qualità democratica; il dibattito che si instaura per

il tramite del commissario inquirente tra il pubblico e l’esecutore dell’opera è finalizzato a giustificare l’iniziativa di un pro- getto, a persuadere la collettività che sono atti ponderati tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. Il legame tra la parteci- pazione e la decisione è debole ed il momento partecipativo è un mero espediente per migliorare il livello di accettabilità di scelte già compiute dalle istituzioni rappresentative.” cfr. F. Del Conte, Istituti di partecipazione popolare alla vita pubblica locale in Francia con spunti di comparazione, in La Costituzione Francese, Atti del convegno biennale dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Bari, 22-23 maggio 2008, pp.180 ss

L’inchiesta è indetta e organizzata con decreto dell’autorità cui spetta l’adozione della decisione finale (di norma il prefetto territorialmente competente, ma anche al sindaco o al presidente dell’ente pubblico di cooperazione intercomunale)487,di durata non inferiore a un mese né superiore a due,

termini entro i quali spetta all’autorità procedente la fissazione di una data di inizio e di una di chiusura della procedura di inchiesta488.

L’inizio dell’inchiesta è preceduto da un momento informativo, pubblico, finalizzato a consentire a tutte le parti interessate di organizzarsi in vista della partecipazione alla procedura.

Durante l’intero procedimento, calendarizzato con il decreto di organizzazione, il pubblico può consultare presso i municipi e le prefetture sedi dell’inchiesta un fascicolo contenente la documentazione messa a disposizione dei cittadini da parte del committente. L’eventuale illegittimo rifiuto opposto alla consultazione del fascicolo489integra un’irregolarità sostanziale dell’intera procedura.

Nei luoghi in cui è depositato un dossier,viene tenuto a disposizione del pubblico un apposito registro

d’inchiesta in cui i cittadini possono annotare “valutazioni, suggerimenti e controproposte” relative al progetto in esame. Viene così riconosciuta al pubblico la facoltà di presentare pareri e suggerimenti, finalizzati alla correzione dei progetti, all’approfondimento istruttorio e all’avanzamento di controproposte, progetti alternativi rispetto a quello sottoposto alla procedura.

La finalità di questa procedura è proprio la stimolazionedel pubblico, per far si che assuma un atteggiamento “positivo e costruttivo”, orientato all’arricchimento del dibattito e dell’istruttoria procedimentale490.

Viene rimessa al commissario la possibilità di organizzare una réunionpublique, qualora l’importanza o la

natura dell’operazione, ovvero le condizioni di svolgimento dell’inchiesta lo richiedano, previo assenso del presidente del tribunale amministrativo competente491.

487 M. Ceruti, op. cit. p. 225

488 Il commissario unico o il presidente della commissione inquirente possono disporre, con decisione motivata e acquisito il parere prefettizio, di prorogare la durata dell’inchiesta fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

489 Nel dossier d’inchiesta il committente avrà cura di inserire: la notice esplicative; l’etude d’impact ( elemento essenziale del dossier, qualora insufficiente, vizia di irregularitè l’inchiesta pubblica in quanto l’informazione dei cittadini non è completa e

rende illegittima la decisione finale); il plan de situation; il plan general destravaux; le caratteristiche principali delle opere più im-

portanti; la previsione sommaria delle spese e l’espressa menzione dei testi normativi che regolano l’inchiesta pubblica. 490Viene riconosciuta agli amministrati la possibilità di avere un contatto diretto con i commissari inquirenti, cui possono esporre oralmente il proprio punto di vista. Viene fatto obbligo al commissario unico o ad un membro della commissione di restare a disposizione dei cittadini, il passaggio rivesta una forte rilevanza poiché l’eventuale assenza del commissario nei giorni fissati può invalidare l’intera procedura. cfr. M. Cerruti, op. cit., p. 230

491 Prevista già nel 1977 nel progetto di legge elaborato dalla “Commissione Fougère”, la riunione pubblica venne introdotta per la prima volta dalla circolare del Primo Ministro nel luglio del 1982 allo scopo di “perfezionare l’informazione del pub- blico ed assicurargli la possibilità di pronunciarsi sul progetto con piena cognizione di causa”.

Questo particolare istituto, ispirato all’ hearingbritannico, lascia grande libertà ai commissari, limitandosi, a norma di legge, a

prevedere una comune definizione con l’autorità responsabile dell’organizzazione dell’inchiesta e con il committente del progetto.

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