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L’importanza dell’informazione nel sistema nazionale.

CAPITOLO SECONDO

6) L’importanza dell’informazione nel sistema nazionale.

Nell’ordinamento nazionale, il d. lgs. n.195/2005 costituisce il testo di riferimento per la disciplina organica in materia di informazioni ambientali e diritto di accesso.

Alla luce delle disposizioni in esso contenute, il valore dell'informazione può declinarsi in una duplice direzione: da un lato, si rinviene la necessità di rendere consapevole l'umanità delle condizioni ambientali in cui vive, mediante la diffusione dei dati che descrivono lo stato effettivo dell'ambiente ; 161 Il 25 giugno 1998, nella cittadina danese di Aarhus, nell’ambito dell’UNECE, è stata sottoscritta la Convenzione sull’accesso all’informazione, la partecipazione alle decisioni e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (c.d. Convenzione di Aarhus). La Convenzione è stata firmata da trentanove Stati più la Comunità europea ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001.

162 D. Borgonovo Re, Informazione ambientale, ovvero quando un problema procedurale si fa sostanziale, in Riv. Giur. Amb., Milano, n.6 /1998, p. 120;.N. Brutti, Diritto all’informazione ambietale ed “activedissemination”, in Dir. Infomatica, Milano, n. 2/ 2004; R. Ferrara, Intervento pubblicato in AA. VV., I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d’informazione, Torino, 2005

163 “Alla luce di questo testo normativo, il valore dell’informazione può declinarsi in una duplice direzione: da un lato, si rin- viene la necessità di rendere consapevole l’umanità delle condizioni ambientali in cui vive e vivrà, nella conseguente diffu- sione di dati che descrivano lo stato effettivo dell’ambiente e delle risorse che lo compongono e, dall’altro, viene concessa ai soggetti destinatari del diritto di accedere agli atti della P.a., la possibilità di avere un ruolo attivo rispetto ai procedimenti che incidono sul bene ambientale.” cfr. G. Rossi, Diritto dell’Ambiente, Torino, 2011, pp. 88 e ss.

dall’altra, riconoscendo la possibilità ai soggetti destinatari del diritto di accedere agli atti della P.A. che riguardano procedimenti volti ad incidere in bene ambientale stesso.

Il d.lgs. n.195/2005 contempla un'accezione molto ampia di informazione, che non coincide con quella di documento, poiché include i dati concernenti le singole componenti dell'ambiente o i rapporti tra questi elementi, informazioni sul paesaggio e sui beni paesaggistici, sulle norme, sugli atti o sulle attività in grado di influire sulla salute e sugli elementi che compongono l'ambiente. L’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n.195/2005 definisce l’informazione ambientale come “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi (...) e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,(...); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente(...); 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività(...); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente(...)”. Il profilo soggettivo è definito con un’ulteriore peculiarità, poiché le autorità pubbliche onerate degli obblighi informativi ed i soggetti passivi dell'accesso non sono solo le amministrazioni pubbliche in senso stretto, le aziende autonome e speciali ed i concessionari di pubblici servizi, ma “ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico” (art.2, comma 1, lett.b).

A tal proposito, risulta opportuno evidenziare come una parte della giurisprudenza164, anche in materia

ambientale, sia orientata per una regolamentazione dell’accesso stesso, onde evitare che lo stesso possa

164 cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557, secondo cui la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale “prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”.

Nella medesima pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato come le informazioni concernano esclusivamente lo stato dell’ambiente, e i fattori incidenti sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza umana.

Si veda anche Tar Campania di Napoli, 17 dicembre 2014, n. 6687, che ha confermato come il diritto di accesso sia finalizza- to a garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. L’interesse all’accesso all’informazione ambientale va considerato “in re ipsa” per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti ( ex pluris Tar Calabria di Catanzaro, sez. I, 19 settembre 2011, n.1231; Tar Sicilia di Palermo, sez. I, 17 marzo 2014, n.809; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 dicembre 2004, n.8200).

Quanto esposto è l’attuazione del principio comunitario in base al quale “l’esigenza che le informazioni ambientali trovino ampia diffusione, si fonda essenzialmente sul fatto che la conoscenza di questo tipo di dati non realizza semplicemente un

essere utilizzato come uno strumento finalizzato ad un mero controllo generico e generalizzato sull’azione amministrativa. La richiesta, infatti, non solo non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, ma deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori od alle misure di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005.

Il diritto all’informazione ambientale165, principio generale dell’attività amministrativa teso a favorire la

partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza, non può essere esercitato per fini genericamente ispettivi, e non dà luogo ad una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, essendo piuttosto finalizzato al conseguimento di un autonomo bene della vita, qual è quello alla conoscenza dell’attività amministrativa per consentire alla P.A. di adottare un “giusto” provvedimento che postuli la completa conoscenza di tutti gli interessi in gioco, anche quelli privati, onde limitare quanto più possibile i sacrifici loro imposti.

L'informazione, da semplice strumento difensivo, sembra diventare un fattore propulsivo in vista di unacrescita economica sostenibile. La diversa ratio dell’informazione ambientale rispetto al più generico

diritto all’informazione, giustifica il rapporto di specialità della disciplina ambientale rispetto a quella generale sull'accesso, anche per le peculiarità degli interessi in materia di ambiente. Dall'informazione ambientale dovrebbe emergere, tra l'altro, nelle intenzioni del legislatore comunitario un vero e proprio controllo sociale diffuso166.

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