NELL'INFORTUNISTICA DEL LAVORO
IL DANNO PERMANENTE
La valutazione del danno dentario in INAIL vede nella quantificazione della lesione dell’integrità psico-fisica il nucleo centrale del problema. Ricordiamo solo che tutti gli infortuni occorsi dopo la data del 25.7.2000 sono sottoposti alla disciplina del danno biologico ai sensi della normativa 38/2000, mentre quelli occorsi in data antecedente vengono quantificati con la valutazione della ridotta attitudine generica al lavoro (capacità generica) ai sensi del T.U. 1124/65. Ciò comporta, come è facilmente com-prensibile, nel caso di valutazione del danno ai sensi del T.U. un minimo indennizzabile del 11%, soglia raggiungibile solo se l’apparato stomatognatico è talmente compromes-so da produrre una ridotta attitudine al lavoro, mentre per il danno biologico il limite previsto è del 6% valore di soglia molto meglio approcciabile perché legato alla diretta
ed esclusiva lesione dell’integrità psicofisica. Nella valutazione assume rilevanza anche lo stato anteriore. In tali casi si dovrà sceverare se vi siano processi morbosi in evolu-zione, i quali possano essere aggravati dalle lesioni traumatiche o si tratti di perdite dentarie pure e semplici. Che nel primo caso si tratterà di concausa di lesione e nel secondo caso di concorso d'invalidità. Nel primo caso - secondo le norme vigenti in dottrina e in giurisprudenza - si dovrà accollare all'infortunio tutto il danno definitivo risultante dalle lesioni traumatiche ed alle condizioni anteriori assommate insieme; nel secondo si dovranno, applicare i criteri stabiliti dalla tabella Gabrielli per la valutazio-ne del danno in caso di concorso d'invalidità, essendo chiaro che il danno sarà certa-mente superiore quando una perdita dentaria andrà a colpire un apparecchio dentario già menomato, che quando colpirà un apparecchio del tutto sano.
Si tenga presente che la perdita di molti denti equivale a perdita della funzione (masti-catoria) Art. 78 del T.U. (abolizione di funzione = perdita anatomica).
La perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria dava diritto, nel vecchio sistema, a due soluzioni:
senza possibilità di applicazione di protesi 30%
con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
Perdite dentarie parziali Testo unico 13 38/2000 14 se non protesizzabili
Incisivo centrale 0,5 0,5 inc inf
Incisivo laterale 0,25 1 inc sup
Canino 1 1,25
Primo premolare 0,5 0,75
Secondo premolare 0,50 0,75
Primo molare 2,50 1,25
Secondo molare 2 1
Terzo molare 0 0,5
Totale 7,25 7,00
Dal confronto tra i sistemi vecchio e nuovo vi sono piccole differenze nei valori delle singole Riportiamo qualche voce valutativa nel vecchio e nuovo sistema circa i pregiu-dizi dell’ATM
Menomazioni Testo Unico 38/2000
Alterazioni condilo funzionali minori Non voce specifica Fino a 4
Si consideri la massima apertura interincisivi ( da considerarsi fisiologica tra 36 e 62 mm). La classe comprende tutti quei casi ove al di là del danno anatomico apprezzabile residui una latero deviazione in massima apertura contenuta entro 5 mm.
13 R. Luvoni- L. Bernardi-F. Mangili - Guida alla Valutazione medico legale del danno biologico V ed.
2002- pag. 78
14 G. Cimaglia - P.Rossi- Danno biologico le tabelle di Legge- Giuffrè editore 2000- capitolo 7 pag. 73
Esiti di fratture condilomandibolare Non voce specifica Fino a 8 con alterazioni condilo funzionali maggiori
Condilo corto, tozzo con doppio contorno articolare, in alcune condizioni la fossa gle-noidea si riduce di profondità. Alterazioni del profilo morfologico asimmetria degli angoli, associate alle alterazioni funzionali graduabili comunque con distanza interinci-sivi superiore a 20 mm.
Esiti di lesioni condilari con importante Non voci specifiche Fino a 10 sindrome algico disfunzionale e irreversibile
deficit articolare ( distanza I.C intorno a 20 mm)
Procedura operativa INAIL per le protesi
1. L’assistito si presenta agli ambulatori chirurgici con referto di pronto soccorso in cui sono evidenziate traumi e lesioni dentarie.
2. Viene inviato con nostra impegnativa a praticare esame rx-grafico delle arcate den-tarie (OPT) e visita specialistica odontoiatrica presso nostro convenzionato esterno che indicherà natura della lesione, trattamento terapeutico e preventivo di costi pro-tesici.
3. L’assistito può scegliere di affidarsi al nostro convenzionato o, con opportuna moti-vazione, di far eseguire il lavoro protesico al suo odontoiatra di fiducia. I costi aggiuntivi rispetto al preventivo del convenzionato, in tal caso, risultano a carico dell’assistito.
4. Effettuata la protesi si procede a collaudo della stessa presso odontoiatra conven-zionato.
5. Rimborso delle spese, se effettuata dallo spec. di fiducia, dietro presentazione di fattura.
Per i rinnovi la procedura segue lo stesso iter (visita convenzionato, parere m.l., rifaci-mento della protesi, collaudo).
In caso di protesizzazione o di reimpianto già effettuato al momento della valutazione dei postumi, l’indicazione percentuale proposta nella guida è ridotta della metà. In caso di protesizzazione successiva degli elementi dentari già valutati ed indennizzati, dovrà procedersi a rivalutazione del danno per miglioramento15.
Sono previsti per i portatori di lesioni dentarie o maxillo-dentarie ( art. 22 - circolare INAIL):
- una protesi atta a ripristinare la finzione masticatoria confezionata mediante mate-riale idoneo ( in passato vi era una limitazione dell’impiego di materiali preziosi ai soli casi nei quali fosse da ritenersi tecnicamente indispensabile );
- la ricostruzione o la sostituzione delle protesi, se ritenuta necessaria per sopravvenu-ta inefficienza o per modificazione dello ssopravvenu-tato della bocca;
- la riparazione o la sostituzione di apparecchi di protesi od anche di singoli elementi dentari protesici danneggiati a seguito di infortunio sul lavoro.
15 G. Cimaglia - P.Rossi- Danno biologico le tabelle di Legge- Giuffrè editore 2000- capitolo 7 pag. 73
Viene precisato che alla prescrizione della protesi, degli apparecchi e dei presidi in gene-re provvedono le Sedi INAIL. È pgene-revisto un collaudo pgene-reliminagene-re dell’appagene-recchio di protesi seguito - eventualmente - da un secondo definitivo.
Il primo deve essere praticato da parte del Servizio Sanitario della Sede in occasione della consegna del presidio medesimo al fine di accertate:
• la corrispondenza fra la qualifica del materiale di costruzione impiegato e quella fis-sata dalla prescrizione;
• la bontà della rifinitura;
• l’idoneità tecnica a perseguire lo scopo per il quale è stato fornito;
• la buona tollerabilità da parte dell’infortunato.
Il collaudo definitivo deve avvenire dopo almeno tre mesi dalla consegna del manufatto e dal suo impiego da parte dell’assicurato.
È previsto che l’infortunato possa essere autorizzato dietro sua richiesta a provvedervi direttamente, ma con la limitazione di farsi carico dell’eccedenza dell’onere di spesa che l’istituto Assicuratore avrebbe sostenuto per la fornitura diretta.
Le riparazioni delle protesi sono a carico dell’INAIL; all’ordinaria manutenzione ed alle piccole riparazioni deve invece provvedere il beneficiario.