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IL DIRITTO AL MATRIMONIO PER LE COPPIE OMOSESSUALI

3.1. La recente giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla sentenza n. 138/2010 alla n. 170/2014

Ma veniamo all’analisi degli attuali orientamenti riscontrabili sul punto nel formante giurisprudenziale.

Come ricordato dalla Cassazione nella celebre sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, nel nostro Paese, la “diversità di sesso dei nubendi” è sempre stata considerata “requisito minimo indispensabile per la stessa “esistenza” del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante” 12. Infatti, sebbene l’art. 29 Cost. non affermi espressamente che i “coniugi” debbano essere di sesso opposto, detta chiarificazione giunge: in primis, da una serie di fonti pattizie internazionali, quali l’art. 16 § 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 e l’art. 12 della CEDU del 1950; in secundis, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, dopo avere affermato in passato che il diritto al matrimonio derivi dal combinato disposto degli artt. 2 e 29 Cost. 13, con la sentenza n. 138 del 14 aprile 2010, ha rilevato che è proprio sotto il profilo dell’art. 29 che la posizione delle coppie omosessuali non sarebbe paragonabile a quella delle coppie eterosessuali. Infatti, la Consulta fa leva su una lettura storico-originalista del parametro in

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LOLLI, Chiara. Osservazioni rese nel corso del convegno “La Costituzione e la discriminazione matrimoniale delle persone gay, lesbiche e delle loro famiglie”, organizzato da Rete Lenford, Articolo 29 e Magistratura Democratica. Roma, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, 30 maggio 2014. Disponibile in: http://www.radioradicale.it/scheda/412691.

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BRUNELLI, Giuditta. PEZZINI, Barbara. Osservazioni rese nel corso del convegno “La Costituzione e la discriminazione matrimoniale delle persone gay, lesbiche e delle loro famiglie”, organizzato da Rete Lenford, Articolo 29 e Magistratura Democratica. Roma, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, 30 maggio 2014.

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§ 2.2.2. “motivi della decisione” Cass. n. 4184/2012.

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questione per cui, sebbene i concetti di famiglia e matrimonio non debbono necessariamente ritenersi “cristallizzati” all’epoca in cui entrò in vigore la Costituzione, tuttavia, esistono dei limiti ermeneutici che, al di fuori di una “interpretazione creativa” di dubbia legittimità, non potrebbero travalicarsi senza incidere sul “nucleo della norma” voluta dai Padri 14: questo perché, evidentemente, gli autori della Costituzione “tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile del 1942” 15, il quale contiene disposizioni che indubbiamente postulano che il rapporto di coniugio si sviluppi tra un uomo e una donna, al punto di considerare che, come recentemente precisato sempre dalla Corte nella sentenza n. 170 dell’ 11 giugno 2014, “quella stessa” nozione fosse “presupposta” anche dall’art. 29 16. Del resto, incalza il Giudice delle leggi, sul piano sistematico, alla luce dell’art. 30 Cost., sembra di potersi desumere che il matrimonio si caratterizzerebbe, altresì, per la sua “(potenziale) finalità procreativa” 17.

Di qui, la conclusione che “le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”, sicché, trattandosi di fenomeni differenti, non sarebbe irragionevole alla stregua dell’art. 3 Cost. che il codice civile non le contempli nell’ambito della disciplina sull’istituto matrimoniale 18.

Per contro, apre la Corte, il profilo da valorizzare è quello ex art. 2 Cost. in forza del quale l’unione same-sex, intesa come “stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso”, va ormai ricondotta nel novero delle “formazioni sociali” cui si riferisce proprio l’art. 2 e che si identificano con “ogni forma di comunità […] idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona” 19. Per l’effetto, dunque, ecco la proclamazione del “diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” che, a sua volta, postula il riconoscimento e l’attribuzione a tali coppie di uno statuto di diritti e doveri 20. Tuttavia, alla luce della “diversità delle scelte operate” dalle “legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette”, e dunque al cospetto di più possibili opzioni per inverare il diritto fondamentale predetto e non già di una e una sola (nel qual caso avrebbe potuto intervenire la stessa Corte con una sentenza additiva), spetta al

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 5.2. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 170/2014.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 8. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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“Parlamento” provvedervi “nei tempi, nei modi e nei limiti” da esso stabiliti21.

Un assetto, questo, sostanzialmente confermato dalla sentenza 11 giugno 2014 n. 174 che ha censurato la l. n. 164/1982 per il fatto che, quando impone (legittimamente) lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili nel caso in cui uno dei coniugi cambi sesso (c.d. divorzio imposto), dovrebbe però prevedere che, ove i due soggetti intendano continuare a vivere insieme, ciò sia loro possibile nell'ambito di un rapporto regolato dalla legge. Infatti, osserva la Corte, attualmente non si avrebbe un adeguato bilanciamento tra l'interesse della coppia (soccombente) e il c.d. “interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio” 22. Ma, detto ciò, la Consulta si è poi limitata ad invitare il Legislatore ad intervenire sul punto 23.

3.2. Una lettura critica della giurisprudenza della Corte

L’impostazione fatta propria dalla Consulta, pur essendo “un primo passo” verso il “pieno riconoscimento giuridico” delle unioni in parola 24, invero, presta il fianco a gravi criticità.

Prendiamo, ad es., l’accusa per cui la Corte avrebbe invertito la logica del giudizio di costituzionalità utilizzando eccentricamente le disposizioni oggetto del sindacato di legittimità (ad es. le parti del codice civile che ostano al matrimonio omosessuale) come dato per interpretare il parametro (art. 29 Cost.)25.

Ma ciò che risulta davvero bizzarro è il nuovo concetto di interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio. In tal senso, è importante osservare che, nonostante l’interesse delle parti private coinvolte nella sentenza n. 170 del 2014 trovi un chiaro

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§ 8.“Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 1. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 170/2014.

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§ 5.6. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 170/2014. BIONDI, Francesca. La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della violazione di un diritto. In Forum di Quaderni costituzionali. 24 giugno 2014. Disponibile in: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2014/0026_nota_170_201 4_biondi.pdf. Accesso effettuato in: 30 giugno 2014

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RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. Roma-Bari: Laterza, 2012. p. 294.

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BRUNELLI, Giuditta. PEZZINI, Barbara. Osservazioni rese nel corso del convegno “La Costituzione e la discriminazione matrimoniale delle persone gay, lesbiche e delle loro famiglie”, organizzato da Rete Lenford, Articolo 29 e Magistratura Democratica. Roma, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, 30 maggio 2014.

fondamento nell’art. 2 Cost.26, ergo nel diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia27, per contro, affatto chiaro appare il fondamento del contro-interesse statale sopra menzionato.

Infatti, se, alla luce lettura data all’art. 29 Cost. dai Padri costituenti28, la “famiglia fondata sul matrimonio” è “una società” definita “naturale” al solo scopo di porla quale entità-data-preesistente allo Stato29, ebbene: come prima conseguenza (in positivo), ne viene che non può esservi un interesse di quest’ultimo a conformarne il modello, bensì, semmai, un dovere di “riconoscerlo”, ossia prendere atto della sua esistenza e contestualmente, in ragione della sua caratura di formazione sociale essenziale al pieno sviluppo della persona umana, tutelarlo; poi, come seconda conseguenza (in negativo), ne viene che l’aggettivo “naturale”, per il diritto, non comporta l’obbligo di difesa di un “ordine naturale” biologicamente inteso, sicché neanche questo può essere il contenuto del suddetto interesse dello Stato.

Del resto, di tale ultimo rilievo troviamo conferma anche nella sentenza n. 4184/2012 della Cassazione, la quale ricorda che il “postulato” su cui trova giustificazione il paradigma eterosessuale del matrimonio è fondato su “antichissime e condivise tradizioni”, definite “culturali”, tra le quali si pone anche l’idea di un ““ordine naturale” che esige la diversità di sesso dei nubendi”30. Dunque, se il diritto considera il matrimonio come unione tra un uomo e una donna, lo fa non in ossequio alle scienze naturali, bensì, alle tradizioni sociali (almeno fintanto che restino “condivise”). Quindi, il termine “natura” deve essere considerato come sinonimo di “tradizione”, il che è fondamentale poiché, mentre la natura tecnicamente intesa non può cambiare, la tradizione, sotto le inevitabili trasformazioni sociali, sì.

D’altra parte, ne abbiamo una palese conferma se guardiamo a quella giurisprudenza

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§ 5.6. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 170/2014.

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§ 5.1. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 170/2014.

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Vd.: intervento di Aldo Moro nell’Adunanza plenaria del 15 gennaio 1947. CAPORRELLA, Vittorio. La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente. In Storicamente, 6 (2010), no. 9. Disponibile in: http://storicamente.org/famiglia_costituzione_italiana. Accesso effettuato in: 28 giugno 2014.

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§ 9. dei “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 2.2.2. “motivi della decisione” Cass. n. 4184/2012. PUGIOTTO, Andrea. Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio. In Forum di Quaderni costituzionali. p. 7 e nota n. 29. Disponibile in: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0226_pugiotto.pdf. Accesso effettuato in: 20 giugno 2014.

costituzionale 31 (e sovranazionale 32) che è ormai ferma nell’accogliere il matrimonio tra individui con il medesimo genotipo, maschile o femminile, dei quali uno abbia proceduto ad intervento modificativo dei caratteri sessuali (coppie opposite gender 33). Da ciò, si evince: in primis, che taluni argomenti utilizzati dalla Corte per configurare in senso eterosessuale il matrimonio, come quello della sua “(potenziale) finalità procreativa” nonché quello dell’interpretazione che avrebbero potuto darne i Padri 34, ne escono grandemente depotenziati, per l’ovvia considerazione che consentire il matrimonio ad una coppia solo giuridicamente (ma non biologicamente) eterosessuale significa, da un lato, accettare a priori che possano costituirsi “famiglie fondate sul matrimonio” che non potranno procreare (ma, d’altra parte, chi si era mai sognato di negare il matrimonio a coppie eterosessuali sterili?) e, dall’altro lato, fornire una interpretazione evolutiva della Carta costituzionale, attenta molto più alle aspettative delle persone di oggi che non agli orizzonti culturali del mondo di ieri; in secundis, conseguentemente, in base al principio di non contraddizione, ne viene che l’eterosessualità biologicamente intesa non può far parte di quel “nucleo” dell’art. 29 che, a detta della Corte, non sarebbe superabile per via ermeneutica 35. Ciò che rimane, dunque, è una fictio artificiale: quella dell’eterosessualità giuridicamente intesa che interviene in un settore che non tollera artificiosità poiché, oltre ad essere sostenuta in un contesto di tradizione non più condivisa da gran parte della collettività 36, si configura, altresì, come un capovolgimento della logica sottesa all’art. 29, per il quale la “Repubblica” si limita a “riconoscere” ciò che la società, con il mutare del tempo, considera famiglia e matrimonio, astenendosi dallo strutturarli giuridicamente dall’alto 37.

Quindi, è quantomeno dubbio il rilievo della Consulta secondo cui, alla stregua dell’art. 3 Cost., le coppie omosessuali non sarebbero discriminate rispetto a quelle eterosessuali dacché si

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010; § 5.2. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 170/2014.

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V. Corte EDU, Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002.

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In tal senso, fondamentale è stata la dottrina elaborata dalla Corte EDU nell’ambito del caso Goodwin c. Regno Unito del 2002. REPETTO, Giorgio. Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un diritto. In rivistaaic, N.00 del 2 luglio 2010. p. 2. Disponibile in: http://www.rivistaaic.it/il-matrimonio-omosessuale-al-vaglio-della-corte-di-strasburgo-ovvero-la-negazione-virtuosa-di-un-diritto.html. Accesso effettuato in: 20 giugno 2014.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 9.“Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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ISTAT(a cura di). La popolazione omosessuale nella società italiana. 17 maggio 2012. p. 1. Disponibile in: file:///C:/Users/Notebook/Downloads/Popolazione%20omosessuale%20nella%20societ%C3%A0%20-%2017-mag-2012%20-%20Testo%20integrale.pdf.

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Cfr. BIONDI, Francesca. La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della violazione di un diritto. p. 2.

tratterebbe di situazioni tra loro “non omogenee” e dunque regolabili in termini differenti 38: infatti, se tra gli essentialia del matrimonio non può comparire la finalità procreativa (la quale è soltanto un’eventualità, per quanto importante), non si vede come possa dirsi ragionevole espungere dallo statuto matrimoniale delle coppie (same-sex) disposte a sobbarcarsi tutti i diritti e gli obblighi che ad esso si accompagnano al pari di quelle eterosessuali. Tanto più che queste ultime non subirebbero da tale innovazione alcuna minorazione dei loro diritti e doveri, come dimostra la vicenda dell’estensione del matrimonio alle coppie opposite gender. Anzi, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Consulta 39, proprio la vicenda di queste ultime vale a pieno titolo come tertium comparationis per dimostrare la sussistenza di una vocazione discriminatoria ai danni degli omosessuali nell’attuale panorama legislativo.

Ma c’è di più: alla base della tutela giuridica del transessuale sta la necessità di permettergli di veder ricongiunto “il soma con la psiche” 40. Perché, dunque, in un’epoca in cui il diritto fondamentale alla salute si declina anche in termini di benessere psicofisico con l’ambiente sociale in cui viviamo 41, frustrare una coppia di omosessuali contrassegnandola con il marchio di unioni minoranti? È dal 1990 che l’O.M.S. ha depennato l’omosessualità dalla lista delle patologie mentali cominciando a definirla una “variante naturale del comportamento umano”42, tuttavia, come puntualizzato da molti studi 43, il perdurare di “social stressors related to stigma and prejudice” nei confronti di queste persone le espone a disagi psichici che, per poter essere estirpati, dovrebbero essere affrontati anche attraverso una serie di “political and structural changes” fra i quali, giustappunto, interventi legislativi antidiscriminatori come sarebbero quelli tesi ad introdurre il matrimonio same-sex. Invece, allo stato, parrebbe volersi far passare il messaggio (barbarico e violento) che, per potersi sposare, un omosessuale dovrebbe conformare il soma con le tavole della legge.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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§ 9. “Considerato in diritto” Corte cost. n. 138/2010.

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Merita di essere ricordato l’Atto costitutivo dell’O.M.S., siglato a New York il 22 luglio 1946, secondo cui “La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale” e anche “sociale” che “non consiste solo in un’assenza di malattia o di infermità”.

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Decisione dell’OMS del 17 maggio 1990.

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MEYER. Ilan. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. In Psychological Bulletin, Vol. 129 (5), Sep 2003, pp. 674-697. Disponibile in: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072932/?iframe=true&width=100%25&height=100%25#S15title .

3.3. Per un’interpretazione evolutiva dell’art. 29 Cost.: l’esempio delle Corti estere e sovranazionali fino alle aperture della Cassazione

Le suddette problematiche potrebbero superarsi se, anziché considerare l’art. 29 nella staticità di una lettura storico-originalista (dal “sapore retrò” per un mondo in così evidente trasformazione 44), si scegliesse di sposarne una evolutiva, rischiarata attraverso: in primis, quella che Ruggeri ha chiamato la “luce abbagliante” degli artt. 2 e 3 Cost. 45 e, in particolare, sulla base della valenza antidiscriminatoria del principio di uguaglianza 46; in secundis, una rilettura della Costituzione combinata con quella delle Carte dei diritti.

Del resto, sarebbe dogmaticamente ed operativamente errato ritenere che il significato della legge, compresa la Costituzione, vada indagato sic et simpliciter alla luce del (solo) canone storico-originalista. Questo perché, a fronte delle oggettive difficoltà ermeneutiche legate alla vaghezza dei testi costituzionali47, per sciogliere eventuali nodi interpretativi e capire se si debba e/o si possa procedere ad una “interpretazione correttiva” del significato letterale48, si rende necessario domandarsi quale sia stata, sul piano teleologico, la ratio perseguita dal Costituente nel modulare quella certa disposizione. D’altra parte, è questa la forma mentis richiesta all’interprete da quella metanorma che è l’articolo 12 delle dispp. prel. al Codice Civile49, secondo cui: “Nell’applicare” la legge (compresa la Costituzione50) si deve tener conto della “intenzione del legislatore”. Sennonché questa locuzione esprime un “concetto oltremodo vago” 51. Infatti, siccome il termine “legislatore” (al pari di “Costituente”) è utilizzato solo come raffigurazione di comodo, noi non ricerchiamo alcuna “intenzione soggettiva” propria di una o più persone storicamente determinate, sibbene, andiamo in cerca dello “scopo obiettivo” perseguito dalla

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VERONESI, Paolo. Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi. in Studium iuris, n. 10/2010. p. 998.

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La citazione di Antonio Ruggeri è in CONTI, Roberto. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dei giudici di merito, testo rielaborato dell’incontro di studi su Vecchie e nuove “famiglie” nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali, Catania, 29 maggio 2014. In Questione Giustizia. 24 giugno 2014. p. 39. Disponibile in: http://www.questionegiustizia.it/articolo/vecchie-e-nuove-famiglie-nella-giurisprudenza-dell_24-06-2014.php. Accesso effettuato in: 30 giugno 2014.

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RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. p. 294.

47

PEGORARO, Lucio. Le fonti del diritto. in AA.VV. Diritto costituzionale e pubblico. Torino: Giappichelli, 2002. p. 116.

48

TORRENTE, Andrea. SCHLESINGER, Piero. Manuale di diritto privato. pp. 42 e 45.

49

PEGORARO, Lucio. Le fonti del diritto. in AA.VV. Diritto costituzionale e pubblico. pp. 108-109.

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PEGORARO, Lucio. Le fonti del diritto. in AA.VV. Diritto costituzionale e pubblico. p. 108.

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disposizione52. Un fine che si deriva utilizzando differenti strumenti ermeneutici e incrociando le conclusioni cui essi ci portano 53. Trattasi, ad es., del sopra menzionato criterio storico, che, come già visto, può declinarsi quale indagine intorno alle motivazioni originarie dei redattori del testo, investendo così anche i “lavori preparatori”, dai quali possono sì trarsi “indizi importanti” 54, ma sempre nella consapevolezza del loro “valore meramente sussidiario” 55. Questo perché dobbiamo fare i conti, altresì, con criteri ulteriori, quali: quello logico, che, a fronte di un matrimonio fondato su un paradigma di eterosessualità non biologica, ci ha mostrato l’irrazionalità del diverso trattamento tra coppie omosessuali e opposite gender; ma, soprattutto, quello sistematico che ci chiede di ricercare lo scopo della disposizione leggendola in armonia con i principi dell'ordinamento 56 (specie quelli “fondamentali” come gli artt. 2 e 3 Cost.) e con quelli derivanti da organizzazioni sovranazionali preposte alla tutela dei diritti umani, come l’UE e il Consiglio d’Europa 57.

Ebbene, nel nostro caso, proprio il criterio sistematico assume valenza dirimente, tanto nella sua dimensione interna (che ci orienta a cercare per l’art. 29 una lettura coerente con principi come quello ex art. 3 Cost.) quanto nella sua dimensione esterna (che ci spinge ad attribuire ai concetti di “famiglia” e “matrimonio” un significato conforme ai principi sovranazionali in materia di diritti umani).

Un esempio del primo approccio (quello che valorizza il canone dell’eguaglianza) è offerto dal Tribunal Constitucional portoghese il quale ha dovuto recentemente confrontarsi con un precetto costituzionale (art. 36 Cost. Port.) che, al pari del nostro art. 29 Cost., non attribuisce espressamente alla sola coppia uomo-donna il “diritto di costituire una famiglia e di contrarre matrimonio”. Infatti, dopo che con la decisione n. 359 del 9 luglio 2009 detto Tribunale ha

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TORRENTE, Andrea. SCHLESINGER, Piero. Manuale di diritto privato. pp. 45-46.

53

TORRENTE, Andrea. SCHLESINGER, Piero. Manuale di diritto privato. pp. 46-47.

54

TORRENTE, Andrea. SCHLESINGER, Piero. Manuale di diritto privato. p. 45.

55

PEGORARO, Lucio. Le fonti del diritto. in AA.VV. (a cura di). Diritto costituzionale e pubblico. p. 108. Cfr. DAL CANTO, Francesco. Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dalla “aspirazione” al matrimonio al “diritto” alla convivenza. In rivistaaic, N.00 del 2 luglio 2010. pp. 10-11. Disponibile in: http://www.rivistaaic.it/le-coppie-omosessuali-davanti-alla-corte-costituzionale-dalla-aspirazione-al-matrimonio-al-diritto-alla-convivenza.html. Accesso effettuato in: 20 giugno 2014.

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TORRENTE, Andrea. SCHLESINGER, Piero. Manuale di diritto privato. p. 46.

57

La primazia del criterio sistematico emerge in tutta la sua chiarezza in MADDALENA, Paolo. I percorsi logici per l’interpretazione del diritto nei giudizi davanti la Corte costituzionale, Relazione tenuta alla XV Conferenza delle Corti costituzionali europee “La giustizia costituzionale: funzioni e rapporti con le altre pubbliche autorità”. Bucarest, 23-25 maggio 2011. p. 10. Disponibile in: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/Bucarest_2011.pdf. Accesso effettuato in: 25 giugno 2014.

osservato che la Costituzione lusitana consente al legislatore di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso 58, poi, quando tale legge è intervenuta nel 2010, con la decisione n. 121 dell’ 8 aprile 2010 il Tribunal Constitucional l'ha fatta salva, osservando che, nonostante le differenze sul piano biologico, antropologico e sociologico tra unioni omosessuali ed eterosessuali, invece, dal punto di vista giuridico, siccome la nuova normativa non incide negativamente sull’eguale possibilità di sposarsi per le coppie di sesso opposto (né sui connessi diritti e doveri), del tutto ragionevole è stata la scelta del legislatore di estendere anche alle coppie same-sax la disciplina del matrimonio. Anzi, proprio il fatto di avere utilizzato l’istituto del matrimonio,