LA VITA TRA DIRITTO E NON DIRITTO. FUTURO ALLE SPALLE?
2. UNA TESTIMONIANZA: È PER CASO? CHISSÀ, SICURAMENTE, UN PONTE AL FUTURO
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TAGLIAFERRI Claudio, L’Amministrazione di sostegno, Ed. LaTribuna, 2008 pag. 22 e ss; per ulteriori spunti anche riguardo a riflessi di carattere penale della normativa vedi anche: PATTI Michela, I provvedimenti di affidamento di minori e altri incapaci – Misure di tutela penale - Collana Diritto / GENITORI E FIGLI ,Edizione MARZO 2014 -Cendon Libri. Disponibile anche come e-book sul Sito internet:http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854870352 ; vedi, inoltre, PATTI M. nel paper vincitore della Call 2014 del Progetto Capovolti , dal titolo: “Giovani con disabilità mentale che delinquono , tra progetti di rieducazione e inclusione sociale . I risultati di una ricerca” in : http://www.capovolti.org/call-for-papers-i-risultati
Fondamentale nonché assai importante è stato il dibattito avviato dal Prof. Paolo Cendon, nella seconda metà degli anni ottanta al quale presero parte numerosi esponenti della scuola civilistica italiana, volto a sollecitare un intervento normativo, diretto alla migliore protezione dei soggetti deboli. Paolo Cendon riguardo all’amministrazione di sostegno, in numerosi suoi scritti ha detto che: “l’amministratore di sostegno ha in sé un potenziale di morbidezza, di elasticità, di duttilità sufficiente per adattarsi in maniera proporzionata, calibrata ai diversi casi ed è in grado di distinguere le difficoltà specifiche di ciascuna persona”. Difesa su misura, dunque, in considerazione dei bisogni specifici della persona, diretta a: soddisfare gli interessi della stessa, tutelarla, non escluderla dalle attività civili, e contemporaneamente svilupparne le energie psicofisiche. Basti solo considerare che la figura dell’amministrazione di sostegno è complessa in quanto involge, in modo complementare, sia la cura della persona che la gestione del patrimonio.
Giustamente è stato sottolineato che “il sostegno non è limitato al solo ambito patrimoniale ma si estende anche e soprattutto alla sfera personale, ai bisogni e alle aspirazioni dell’interessato, in una parola alle forme di manifestazione dell’essere umano nella sua complessità”12.
2. UNA TESTIMONIANZA: È PER CASO? CHISSÀ, SICURAMENTE, UN PONTE AL FUTURO
L’amministrazione di sostegno si configura come un vero e proprio “abito su misura” per il destinatario. La Legge 6/2004, infatti, ha espresso una rivoluzione che non è esagerato definire “copernicana”, mettendo la persona – e non più la malattia – al centro dell’Universo della disabilità, della vecchiaia, della depressione e di tutte le altre forme e manifestazioni del disagio umano. L’emanazione della Legge 6/2004 è stata il frutto della finalmente riconosciuta importanza del tenere in conto le – a volte anche limitatissime – capacità del beneficiario,
seguendone le inclinazioni personali, rispettandone le scelte esistenziali, tutelandone i diritti fondamentali ed assicurandogli una misura di protezione adeguata alle concrete esigenze di tutela della persona.
“Abito su misura” significa che il decreto di nomina dell’amministratore deve essere di volta in volta calibrato sul caso concreto prospettato al vaglio del Giudice Tutelare, tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze del beneficiario. Non si tratta più di un vestito da grande magazzino (come accadeva e come, de residuo, accade ancora oggi con le sentenze dichiarative dell’interdizione o dell’inabilitazione), ma di un capo di fine sartoria, che talvolta sconfina addirittura nell’abito firmato. In effetti, abbiamo avuto la fortuna, nel corso del tempo successivo all’entrata in vigore della Legge (19.3.2004), di leggere decreti che hanno tracciato la strada nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno. Mi riferisco, in particolare, a quei Tribunali grazie ai quali hanno trovato per la prima volta la luce, fra l’altro, il cd. “progetto di sostegno” (da mettere in pratica con la cooperazione della famiglia, del medico di base, dell’assistente sociale e/o dei servizi sociosanitari), la figura del “coamministratore di sostegno” (a cui sono riservati compiti di particolare complessità tecnico-specialistica o che è chiamato ad affiancare l’amministratore di sostegno famigliare anziano o a sua volta malato) e le numerose pronunce nell’ambito della salute e del consenso informato tra cui :
- autorizzazione all’amministratore, in caso di incapacità del beneficiario, a prestare il consenso ad un intervento chirurgico (Trib. Roma, 18.6.2009) o a trattamenti sanitari (Trib. Trieste, 20.11.2008);
- reiezione del ricorso ove sia stato accertato uno stato di necessità prevalente sulla prestazione del consenso (Trib. Trieste, 17.12.2008; Trib. Modena, 29.6.2009);
- rilascio all’amministratore, nel rispetto di una volontà precedentemente espressa dal beneficiario, dell’autorizzazione a negare ai sanitari il consenso a procedere a terapie di sopravvivenza artificiale, in particolare a ventilazione assistita, ad alimentazione con idratazione, a trasfusioni di sangue (Trib. Prato, 8.4.2009; Trib. Modena, 27.2.2009; id. 16.9.2008; Trib. Bologna – sez. dist. Imola, 4.6.2008; Trib. Modena, 13.5.2008);
- in caso di persona gravemente menomata, ma in grado di esprimersi attraverso il sintetizzatore vocale, nomina di un amministratore di sostegno non per l’attività di
manifestazione della volontà, ma solo per l’attività materiale di redazione degli atti e delle istanze dirette a porre in essere il distacco del respiratore artificiale (Trib. Sassari – sez. dist. Alghero, 16.7.2007);
- autorizzazione a richiedere ai sanitari, ai fini di lenimento delle sofferenze del beneficiario, le cure palliative più efficaci, compreso l’utilizzo di farmaci oppiacei (Trib. Modena, 14.5.2009);
- reiezione del ricorso volto alla nomina di un amministratore di sostegno per la prestazione del consenso, negato dal beneficiario, ad un indispensabile intervento chirurgico di amputazione di un arto in cancrena (Trib. Modena, 27.12.2007);
- rigetto del ricorso volto ad autorizzare la contenzione al letto, da ammettersi solo in casi estremi e dietro prescrizione medica limitata nel tempo e indicante le modalità (Trib. Piacenza, 17.10.2014);
- previsione espressa del ruolo dell’amministrazione di sostegno quale strumento attraverso cui possono trovare riconoscimento le direttive anticipate di trattamento sanitario (DAT: Cass. Civ. 20.12.2012 n. 23707) e dei diritti personalissimi in generale, per l’esercizio dei quali l’amministratore di sostegno può essere dotato dei poteri per assistere e coadiuvare il beneficiario nell’espressione della propria volontà (Cass. Civ. 30.6.2014 n. 14794).
A quest’ultimo riguardo, per quanto concerne il matrimonio, segnaliamo Trib. Varese 6.10.2009, che, nell’ammettere una giovane affetta da sindrome di Down all’amministrazione di sostegno, ha respinto l’istanza della madre ricorrente volta ad includere, fra gli atti giuridici riservati al solo amministratore, anche il matrimonio, nel rilievo che “gli esiti dell’esame hanno consentito a questo Giudice di verificare il rapporto della beneficiaria con il mondo degli affetti allorchè questa, con serena determinazione, sorridendo, ha dichiarato “Io mi sposo con il mio fidanzato”. S. ha diritto di sposarsi”. Merita di essere citato un provvedimento del GT di Pinerolo del 2006, mediante il quale è stato nominato un amministratore di sostegno ad un disabile psichico, con il compito di assistere il beneficiario nell’assunzione delle scelte inerenti la causa di separazione personale di cui il beneficiario era parte. In quest’ottica appare pienamente giustificabile l’intervento “di sostegno” quando la persona, che intenda allentare o liberarsi dal vincolo di coniugio, proprio a causa della condizione di disabilità in cui versa, abbia necessità di
un vicario il quale offra specifiche garanzie di controllo sulla convenienza (anche economica) delle condizioni di separazione o divorzio, onde evitare che l’esercizio di tale diritto esistenziale fondamentale, da parte del disabile, possa indurre una lesione ai suoi interessi.
In questi casi, trova giustificazione, come ritiene il Tribunale di Modena la presenza sostitutiva o in affiancamento dell’amministratore di sostegno; ossia, la presenza “di qualcuno che accompagni la persona nel processo che porta ad una decisione spesso sofferta e dolorosa”, il quale sappia consigliare la scelta migliore o più conveniente.
Non va neppure escluso che all’amministratore di sostegno vengano attribuiti compiti di rappresentanza esclusiva in merito al giudizio di separazione o di divorzio del beneficiario, quando tale misura sia invocata dallo stesso beneficiario: è questo il caso deciso con decreto dal GT di Modena, che ha respinto la domanda dell’amministratore di nominare un curatore speciale all’amministrata, al fine di sostituire quest’ultima nel giudizio relativo, demandando, appunto, all’amministratore la rappresentanza esclusiva nel procedimento, conformemente alla volontà in tal senso espressa dalla beneficiaria (Tribunale di Modena, ottobre 2007).
In una pronuncia del 2009, riguardante il divorzio, il Tribunale di Roma giunge ad attribuire all’Ads il ruolo di semplice nuncius della volontà espressa dal beneficiario, previa verifica probatoria da parte del GT circa la formazione di una valida, libera, inequivocabile formazione della volontà del beneficiario di cessare la convivenza coniugale (nel caso in esame vi era un verbale di separazione personale consensuale in tempo lontano e precedente all’affermarsi di alcuna patologia, assenza di prole, rilevante tempo trascorso dalla separazione senza che tra i coniugi vi sia stata alcuna frequentazione, mancanza di volontà di tentare la ricostituzione del rapporto familiare, assenza di rapporti di natura patrimoniale e assistenziale tra i coniugi separati, assenza di contestazione da parte di altri familiari).
Peraltro, anche riguardo a quegli atti personalissimi il cui contenuto consiste nel disporre del proprio patrimonio (v. donazione e testamento), fermo restando la non delegabilità dell’atto a terzi, vi è la possibilità di estendere la previsione limitativa dell’art. 411 cc. Il presupposto è il permanere in capo al beneficiario della piena capacità di disporre dei propri beni.
Per il testamento, si ripropone la stessa questione. Presupposto per la capacità di testare è il permanere della piena capacità di agire del beneficiario. Non vi è una norma generale
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Parte scritta, dall’inizio di questo paragrafo 2 e fino a questo punto, dall’Avv. Claudio Tagliaferri, civilista, Presidente Aias Piacenza, autore di numerose pubblicazioni e interventi in materia.
analoga all’art. 774, ma vi è l’art. 591 cc che disciplina ipotesi di incapacità di testare. Il GT può, anche in tal caso, estendere esplicitamente nel decreto il divieto di testare, previe verifiche del singolo caso. Resta ferma la facoltà per ogni interessato di impugnare il testamento ove si dimostri la temporanea incapacità del testatore sl momento della sua redazione.
Certo, l’applicazione della misura è ancora un po’ a macchia di leopardo nel territorio nazionale: passiamo da tanti Tribunali che ammettono l’amministrazione di sostegno anche nelle ipotesi più gravi di soggetti “perduti nel buio della loro mente” (Alzheimer all’ultimo stadio, demenza senile, gravi disturbi psicotici, ed altro), ad altri che le preferiscono l’interdizione anche in quei casi sì di incapacità di intendere e di volere, ma in relazione ai quali il patrimonio del beneficiario non è rilevante né l’attività di amministrazione complessa, così da far scivolare direttamente quei precedenti di giurisprudenza nell’ambito dell’”horribile visu et auditu”.
D’altro canto, richiamando George Moore (The Bending of the Bough) “la strada sbagliata pare sempre la più ragionevole”13.
A scrivere è l’Avv. Claudio Tagliaferri – che gentilmente mi ha concesso l’onore di dare il suo contributo al presente lavoro- uno dei maggiori esperti in tema di amministrazione di sostegno nella realtà nazionale. Ascoltare la sua testimonianza in un convegno organizzato a Salerno nel lontano 2008 - nel quale ero anche io tra i relatori- e poi negli anni a seguire in altre parti d’Italia , non solo mi ha arricchito( e di questo devo ringraziarlo) , ma ha fatto sorgere in me anche diversi interrogativi. Vedere l’Avv. Tagliaferri con quanta e quale passione nonché maestria e arguta e brillante intelligenza, parla dell’ADS , più che sulla materia specifica dell’amministratore di sostegno , ha suscitato in me la domanda su chi sia l’avvocato oggi giorno. Chi difende le persone? Chi interpreta la legge? Chi redige degli atti? Chi va davanti ai giudici a perorare le ragioni del proprio assistito ? Chi evita il carcere al presunto colpevole? Ho tentato di dare una risposta che non pretende di rivestire il carattere dell’assolutezza e della generalità, anzi è un’opinione dell’autore : l’Avvocato è un artista del diritto, è colui che adatta la norma astratta , la piega al caso concreto e come un pittore con un pennello alla mano, crea la tela , reinterpretando la realtà. E’ colui che continuamente e di volta in volta riporta il diritto
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Paragrafo redatto dal Dott. Bruno de FILIPPIS, Magistrato, cultore del Diritto di Famiglia, autore di innumerevoli pubblicazioni in materia e direttore di svariate Collane Giuridiche
all’uomo.