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GLI INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLE QUESTIONI OGGETTO DELLE PROCEDURE

4. La posizione della Commissione di Venezia sull’indipendenza della magistratura

4.4 La posizione della Commissione di Venezia sulle modifiche apportate alle leggi riguardanti la magistratura

4.4.1 Il Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale

Per quanto riguarda il Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale, la legge n. CXI/2012 non ne ha cambiato le regole di elezione. La Commissione apprezza, però, l’attribuzione al Consiglio giudiziario nazionale del potere di “esprimere un’opinione preliminare sui soggetti nominati come Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale e come Presidente della Kúria”116. Inoltre, il mandato del Presidente dell’Ufficio non è più esteso automaticamente fino all’elezione del successore nel caso in cui il Parlamento non raggiunga la maggioranza dei due terzi sull’elezione del nuovo Presidente. Infatti, ora è il vice-Presidente dell’Ufficio ad assumere l’incarico ad interim. Tuttavia, il vice-Presidente è tuttora scelto dal solo Presidente.

Al Consiglio giudiziario nazionale è ora attribuito il potere di determinare i criteri che dovranno essere applicati dal Presidente dell’Ufficio quando intenda discostarsi dalla graduatoria oggettiva dei candidati nella procedura di nomina dei giudici. Tuttavia, la Commissione aveva indicato che tali criteri avrebbero dovuto essere stabiliti per legge.

Inoltre, secondo le modifiche apportate, il Presidente può discostarsi dalla graduatoria, proponendo la nomina, ad esempio, del secondo o terzo classificato, solo se il Consiglio vi consente. Nonostante questo, le modifiche prevedono anche che il Presidente dell’Ufficio possa invalidare la procedura di candidatura quando intenda discostarsi dalla graduatoria ma non ottenga il consenso del Consiglio. La Commissione di Venezia raccomanda di rimuovere

88 questa previsione in modo tale che il Presidente, in caso di mancato consenso del Consiglio, sia obbligato a proporre la nomina del candidato che risulti primo classificato.

La legge di emendamento specifica, ora, che il Presidente dell’Ufficio non è titolare del potere di iniziativa legislativa, potendo solo suggerire un’iniziativa legislativa ai soggetti che posseggono tale potere, indicati nell’art. 6 della Legge Fondamentale.

Sotto il profilo della responsabilità democratica del Presidente dell’Ufficio, le modifiche rafforzano tale responsabilità prevedendo che lo stesso debba necessariamente motivare le sue decisioni, incrementando gli obblighi di presentare relazioni, introducendo la possibilità per i membri del Parlamento di interrogare il Presidente sulla sua attività, prevedendo la possibilità per i giudici di ricorrere contro le decisioni e i provvedimenti del Presidente.

La Commissione ha apprezzato anche l’attribuzione di ulteriori poteri e competenze in capo al Consiglio giudiziario nazionale. Tuttavia, i poteri del Presidente dell’Ufficio risultano ancora nettamente prevalenti su quelli del Consiglio, anche perché il Governo ungherese, per enfatizzarne il carattere di auto-governo, ha confermato che il Consiglio debba essere composto di soli giudici, così che questo non gode di un’effettiva autonomia e indipendenza dall’Ufficio.

Le modifiche hanno però introdotto la possibilità di invitare non- giudici117 a partecipare alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva, senza diritto di voto. La Commissione precisa che tale composizione pluralista dovrebbe essere assicurata includendo a pieno titolo i non-giudici riconoscendo loro il diritto di voto.

117 Oltre al Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale, il riferimento dell’art. 106

della legge n. CLXI/2011 è al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale, ai rappresentanti di avvocati e notai nonché ad esperti e rappresentanti della società civile.

89 Infine, il sistema di rotazione continua alla presidenza del Consiglio non è stato modificato nonostante le preoccupazioni manifestate dalla Commissione.

Per quanto riguarda, poi, il potere del Presidente di trasferire cause sulla base della necessità di assicurare la ragionevole durata dei processi data la situazione di sovraccarico di alcuni tribunali, il Governo ungherese ha risposto alle preoccupazioni della Commissione prevedendo che il trasferimento di cause deve essere considerato una situazione di eccezione, e ha promesso di risolvere il problema con mezzi alternativi e strutturali.

Le modifiche hanno stabilito che il Consiglio determinerà i principi che dovranno essere applicati dal Presidente dell’Ufficio nell’individuazione dei tribunali cui le cause saranno trasferite. Tuttavia, la Commissione ritiene che

“la forza vincolante dei principi determinati dal Consiglio rimane dubbia. Innanzitutto, il termine «principi» fa riferimento a regole piuttosto generali e non molto dettagliate, che consentono molta discrezionalità nella loro applicazione. Inoltre, il Presidente non è vincolato da quei principi, deve solo «tenerli in considerazione» e presentare una relazione sulla loro applicazione”118.

Inoltre, la Commissione di Venezia ritiene che il Consiglio debba stabilire in modo oggettivo anche i criteri per l’individuazione delle cause da trasferire, criteri che dovranno essere vincolanti per il Presidente dell’Ufficio e per il Presidente del tribunale trasferente. Il Governo ungherese, tuttavia, ha replicato che è impossibile elaborare criteri oggettivi per la selezione dei casi e che solo il Presidente del tribunale trasferente può valutare se un caso debba essere trasferito, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto

118 Opinion on the cardinal acts on the judiciary that were amended following the

adoption of Opinion CDL-AD(2012)001 on Hungary n. 683/2012, cit., punto 65, trad. it. nostra.

90 e del carico di lavoro nonché della capacità del personale del tribunale.

Pertanto la Commissione, tenendo conto di tale impossibilità e del fatto che il carattere di eccezione non è accompagnato dalla previsione di un termine entro cui il trasferimento delle cause avrà fine, ritiene che tale meccanismo contrasti con il principio di precostituzione del giudice per legge e pertanto con il diritto al giusto processo, elemento basilare dello Stato di diritto.

In attesa di soluzione, la Commissione ritiene che non debbano aver luogo ulteriori trasferimenti di cause.

4.4.2 L’età pensionabile

Per quanto riguarda l’età pensionabile dei giudici, la Commissione di Venezia dichiara di aver preso conoscenza della Decisione n. 33/2012 del 16 luglio 2012, pronunciata dalla Corte Costituzionale ungherese, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’improvvisa riduzione del limite di età. La Commissione fa affidamento sul fatto che i tribunali del lavoro provvederanno a reintegrare i giudici collocati in pensione.

Tuttavia, la Commissione è anche a conoscenza dell’incertezza sull’applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale: nonostante la base legale del pensionamento anticipato sia stata annullata ex tunc, i decreti presidenziali individuali che hanno portato a destituire all’incirca il 10% dei giudici ungheresi, sono considerati ancora in vigore dal momento che il Presidente della Repubblica non li ha abrogati. Il Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale ha invitato i giudici coinvolti a ricorrere ai tribunali del lavoro per ottenere la revoca del licenziamento. Molti giudici hanno già vinto le loro cause di fronte ai tribunali del lavoro, ma le sentenze sono state appellate dal Presidente dell’Ufficio sulla base del fatto che il

91 tribunale del lavoro non sarebbe competente per la reintegrazione dei giudici, ma solo per una dichiarazione di illegittimità del loro pensionamento forzato. Peraltro, le pronunce dei tribunali del lavoro non si traducono in una reintegrazione dei giudici coinvolti nella posizione precedentemente ricoperta, in quanto gli stessi dovranno passare da una nuova procedura di nomina e potrebbero essere assegnati a tribunali diversi da quelli in cui svolgevano le loro funzioni prima del pensionamento.

La Commissione pertanto ha chiesto che le autorità ungheresi “adottino previsioni che stabiliscano la reintegrazione nella posizione precedentemente ricoperta dei giudici che lo desiderino, senza chiedere loro di passare da una nuova procedura di nomina.”119 La Commissione è stata informata dell’impossibilità di un automatico reinserimento dato che nuovi giudici sono stati nominati nel frattempo.

4.4.3 Il Presidente della Corte Suprema

Per quanto riguarda il Presidente della Corte Suprema, la Commissione constata che l’Ungheria non ha affrontato le osservazioni relative alla questione dei requisiti per l’eleggibilità a Presidente della Kúria.