LE TRE PROCEDURE D’INFRAZIONE CONTRO L’UNGHERIA
2. L’indipendenza della Banca centrale nazionale
2.3 Le richieste di assistenza finanziaria
Lo svolgersi di questa procedura d’infrazione si è intrecciato cronologicamente con ulteriori pressioni provenienti dalle Istituzioni europee a causa della situazione di difficoltà finanziaria in cui verteva l’Ungheria.
Nel novembre 2011, la Commissione europea aveva ricevuto dall’Ungheria una richiesta di assistenza finanziaria sulla base dell’art. 143 TFUE e del Regolamento del Consiglio n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.
L’Ungheria aveva inviato una richiesta simile al Fondo Monetario Internazionale.
51 La possibile chiusura della procedura d’infrazione, peraltro, era già stata
annunciata dalla Commissione europea in seguito agli impegni assunti dal Primo Ministro Orbán nell’incontro del 24 aprile con il Presidente Barroso, ma la Commissione aveva dichiarato che avrebbe atteso l’effettiva traduzione in concreto degli impegni proposti. V. Commissione europea, comunicato stampa, IP/12/395 del 25/04/2012.
41 Nei mesi successivi, le negoziazioni sul sostegno finanziario con l’Unione e il FMI sono state sospese; la loro ripresa era subordinata alla necessità che fosse assicurata l’indipendenza della Banca centrale nazionale.
Nella dichiarazione di chiusura della procedura d’infrazione, la Commissione ha informato che sarebbero riprese le negoziazioni per un programma di assistenza finanziaria fra il FMI, la Commissione e le autorità ungheresi, con la partecipazione della BCE come osservatore.
A questo si aggiunga la pressione esercitata dalla Decisione del Consiglio dell’UE 2012/156 del 15 marzo 2012 di sospendere gli impegni del Fondo di coesione a favore dell’Ungheria per un importo di 495 milioni di euro con effetto dal 1° gennaio 2013. La Decisione è stata assunta su proposta della Commissione europea in applicazione dell’art. 4, par. 152, del Regolamento del Fondo di coesione n.
1084/2006 data la mancata adozione delle misure di risanamento necessarie per ottenere la riduzione del disavanzo pubblico eccessivo, situazione di disavanzo in cui, peraltro, l’Ungheria versava a partire dal suo ingresso nell’Unione europea nel 200453.
52 Art. 4 - Condizioni di accesso al sostegno del Fondo
1. L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni seguenti:
a) qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario, e
b) abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.
53 Decisione del Consiglio dell’UE 2004/918/EC del 5 luglio 2004 sull’esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo in Ungheria, in GU L 389 del 30/12/2004. Per la chiusura della procedura di deficit eccessivo nei confronti dell’Ungheria v. Consiglio dell’Unione europea, Council Closes Excessive Deficit Procedures for Italy, Latvia, Lithuania, Hungary and Romania, Presse 271 n. 11230/13, 21 giugno 2013.
42 3. L’indipendenza dell’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali
Una seconda procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea ha avuto ad oggetto la legge sull’autodeterminazione in materia d’informazione e sulla libertà d’informazione del 201154
(legge n. CXII/2011), approvata dal Parlamento ungherese nel luglio 2011 e istitutiva della nuova Autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà di informazione che dal 1° gennaio 2012 sostituisce il Commissario delegato per la protezione dei dati.55 Alcune previsioni di tale legge sarebbero, infatti, in contrasto con l’art. 16, par. 256, TFUE e l’art. 8, par. 357, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono l’indipendenza dei responsabili della protezione dei dati. Inoltre, la Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati all’art. 28, parr. 1-2, impone agli Stati membri di istituire un’autorità di controllo incaricata di verificare l’applicazione della Direttiva in completa autonomia.58 Ciò è stato
54 Informational Self-Determination and Freedom of Information Act.
55 A sua volta, questa modifica s’inserisce nel contesto della riduzione del numero
degli ombudsman presenti nell’ordinamento ungherese. La precedente Costituzione prevedeva la presenza di quattro ombudsman: uno per la tutela dei diritti umani fondamentali, uno per la tutela dei diritti delle minoranze che vivono in Ungheria, uno per la tutela dei diritti delle generazioni future e uno per la protezione dei dati personali. L’art. 30 della nuova Legge Fondamentale ha previsto un unico ombudsman per la tutela dei diritti fondamentali, affiancato da due vice rispettivamente per la tutela dei diritti delle minoranze e per la tutela dei diritti delle generazioni future; sia l’ombudsman che i suoi vice sono eletti dal Parlamento a maggioranza dei due terzi. A questi, si affianca la nuova Autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà d’informazione.
56 Art. 16, 2°c TFUE “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti”.
57 Art. 8 par. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea “Il rispetto di tali
regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”.
58 Art. 28 - Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.
43 confermato dalla Corte di Giustizia, che ha sottolineato che le autorità responsabili del controllo della protezione dei dati devono restare libere da influenze esterne, compresa l’influenza diretta o indiretta dello Stato.59 La presenza di un rischio di influenza politica esercitata attraverso la vigilanza dello Stato, infatti, è sufficiente, secondo la Corte, ad ostacolare l’esercizio indipendente dei compiti delle autorità di vigilanza.
Già nel dicembre 2011 la vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding, Commissaria per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, aveva chiesto alle autorità ungheresi chiarimenti su una serie di interrogativi sollevati dalla nuova legge, ovvero sulle motivazioni che hanno spinto a sostituire la precedente autorità con una nuova, sulla mancata previsione di misure ad interim fino al termine del mandato del Commissario previsto per il 2014, nonché sulle modalità con cui può essere garantito che la cessazione anticipata di tale mandato non metterà in discussione l’indipendenza dell’autorità per la protezione dei dati così come richiesto dal diritto UE.60
3.1 Gli aspetti critici della nuova disciplina sulla protezione dei